1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
La presente legge disciplina la partecipazione della Repubblica e Cantone del Giura a una società per azioni attiva nel settore dell'informatica.
I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Il Governo può, alle condizioni della presente legge, partecipare a una società anonima attiva nel campo dell'informatica ai sensi degli articoli 620 e seguenti e 762 del Codice delle obbligazioni (denominata di seguito: "la società").
La società ha la sua sede nel cantone del Giura.
La società fornisce servizi in materia di informatica secondo i principi dell'economia di mercato. Può compiere tutti gli atti giuridici compatibili con il suo scopo.
L'État dispose au minimum de la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale. L'alinéa 5 est réservé.
S’agissant des apports à fournir par l’État, une autorisation de dépenses doit être demandée auprès de l’autorité compétente.
Les droits de participation de l’État à la société sont affectés au patrimoine administratif.
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de dépenses décide de l’acquisition d’autres parts de la société.
Le Gouvernement statue sur l’aliénation de parts de l’État. Il peut déroger à l’alinéa premier en aliénant tout ou partie du capital-actions à un ou plusieurs autres cantons; en cas d’aliénation partielle, la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale doit demeurer en mains de l’État et de ces cantons.
Il Governo esercita i diritti e assume le obbligazioni dello Stato nei confronti della società conformemente al diritto delle società per azioni. In particolare, decide sulla nomina e la revoca dei rappresentanti dello Stato all'interno del consiglio di amministrazione della società in conformità con lo statuto.
I rappresentanti dello Stato all'interno del consiglio di amministrazione informano il Governo in modo appropriato sugli affari della società.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.