1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 Il Consiglio della sanità pubblica, organo consultivo al servizio del Governo, è istituito dalla presente legge.
2 Esso aiuta il Governo a definire e realizzare la politica della sanità e dell'igiene pubblica.
3 Il Consiglio della sanità pubblica rappresenta gli utenti e le collettività locali presso le autorità sanitarie cantonali.
Il Consiglio della salute pubblica ha le seguenti attribuzioni
a) esprime il suo parere sulla legislazione sanitaria;
b) partecipa alla determinazione della pianificazione sanitaria nonché alle azioni di promozione della salute;
c) preavvisa le modifiche importanti apportate all'organizzazione sanitaria nel Cantone;
d) identifica le imperfezioni della rete sanitaria, così come i bisogni non soddisfatti, e indirizza, se necessario, delle proposte al Dipartimento della Salute e degli Affari sociali per porvi rimedio.
1 Il Consiglio è composto da nove a undici membri che rappresentano i seguenti ambiti
a) i fornitori di cure mediche;
b) gli utenti;
c) la società civile;
d) gli assicuratori;
e) il servizio di salute scolastica.
2 I membri del Consiglio sono nominati dal Governo per la durata della legislatura.
3 A meno che non ne siano membri, il capo del Dipartimento della Sanità e degli Affari Sociali e il capo del Servizio Sanitario sono invitati alle sedute del Consiglio, dove partecipano con diritto di parola consultivo.
4 Con l'accordo del capo del Dipartimento della Sanità e degli Affari Sociali, il Consiglio può invitare alle sue sedute dipendenti dell'amministrazione cantonale, esperti o rappresentanti di associazioni, che partecipano con diritto di parola consultivo.
1 Il Consiglio si organizza autonomamente; designa il suo presidente e il suo vicepresidente per la legislatura.
2 Il segretariato è garantito dal Servizio della salute.
1 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni volta che il Governo, il capo del Dipartimento della Salute e degli Affari sociali o un terzo dei suoi membri lo richiedono.
2 Le spese derivanti dall'attività del Consiglio sono imputate al bilancio del Servizio sanitario.
3 Per i suoi lavori, il Consiglio può avvalersi dei servizi dell'amministrazione cantonale.
4 Esso produce un rapporto annuale.
5 Stabilisce autonomamente il proprio regolamento.
1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2 Il Governo fissa la sua entrata in vigore.