Legislator Giurisprudenza & Legislazione
172.411 CH-JU

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1. È istituito un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati al di fuori del Cantone (di seguito denominato: "Consiglio").

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Consiglio ha il compito di contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale della Repubblica e Cantone del Giura.

2 A tal fine, può fare suggerimenti al Governo, comunicargli informazioni riguardanti gli interessi dello Stato giurassiano, ricevere incarichi specifici e essere coinvolto nell'attività di istituzioni cantonali.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il Consiglio comprende quindici membri.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo nomina i membri del Consiglio per chiamata e per la legislatura.

2 Può rinnovare il loro mandato due volte consecutivamente.

3 Le associazioni che raggruppano i Giurassiani stabiliti al di fuori del Cantone hanno la possibilità di fare delle proposte.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Consiglio si organizza autonomamente e adotta un regolamento sottoposto al Governo per l'approvazione.

2 Le attività del Consiglio sono oggetto di informazione nel rapporto redatto dal Governo al termine della legislatura.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Le spese derivanti dall'attività del Consiglio sono iscritte nel bilancio della Cancelleria dello Stato.

2 Il regolamento stabilisce l'importo delle indennità nei limiti previsti dall'ordinanza riguardante le indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo è incaricato dell'applicazione della presente legge.

2 Ne determina l'entrata in vigore.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →