1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. È istituito un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati al di fuori del Cantone (di seguito denominato: "Consiglio").
1 Il Consiglio ha il compito di contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale della Repubblica e Cantone del Giura.
2 A tal fine, può fare suggerimenti al Governo, comunicargli informazioni riguardanti gli interessi dello Stato giurassiano, ricevere incarichi specifici e essere coinvolto nell'attività di istituzioni cantonali.
Il Consiglio comprende quindici membri.
1 Il Governo nomina i membri del Consiglio per chiamata e per la legislatura.
2 Può rinnovare il loro mandato due volte consecutivamente.
3 Le associazioni che raggruppano i Giurassiani stabiliti al di fuori del Cantone hanno la possibilità di fare delle proposte.
1 Il Consiglio si organizza autonomamente e adotta un regolamento sottoposto al Governo per l'approvazione.
2 Le attività del Consiglio sono oggetto di informazione nel rapporto redatto dal Governo al termine della legislatura.
1 Le spese derivanti dall'attività del Consiglio sono iscritte nel bilancio della Cancelleria dello Stato.
2 Il regolamento stabilisce l'importo delle indennità nei limiti previsti dall'ordinanza riguardante le indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Governo è incaricato dell'applicazione della presente legge.
2 Ne determina l'entrata in vigore.