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1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 La presente ordinanza regola la durata dei mandati e le indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali, salvo che non esistano prescrizioni particolari a tale riguardo.

2 I membri del Consiglio consultivo dei giurassiani domiciliati al di fuori della Repubblica e Cantone del Giura sono indennizzati conformemente al regolamento di detto Consiglio.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Sono considerate commissioni cantonali quelle che si basano su disposizioni legali o quelle istituite dal Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Fatto salvo disposizioni legali contrarie e quanto previsto al comma 2, i membri delle commissioni designati per un periodo determinato, in particolare per tutta o parte di una legislatura, possono essere rinominati due volte.

2 L’autorità di nomina può rinominare i membri più di due volte per motivi giustificati.

3 Fatto salvo disposizioni legali contrarie, il mandato dei membri di una commissione che continua la sua attività oltre un periodo di nomina cessa il giorno precedente a quello in cui vengono designati i nuovi membri, ma al più tardi entro sei mesi dalla conclusione di tale periodo.

4 Il presente articolo si applica per analogia ai membri dei gruppi di lavoro.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Hanno diritto alle indennità previste dalla presente ordinanza i membri designati dall'autorità di nomina, nonché i segretari.

2 Il dipartimento competente può designare, d'intesa con il Dipartimento delle Finanze e della Polizia, esperti e in linea generale uno, eccezionalmente due altri collaboratori della commissione, i quali hanno diritto alle indennità stabilite per i membri.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Le indennità giornaliere dei membri delle commissioni cantonali sono le seguenti

Franchi

a) per un'intera giornata

- per i membri domiciliati nel luogo della seduta o dell'esame: 90.-

- per gli altri membri: 100.-

b) per mezza giornata

- per i membri domiciliati nel luogo della seduta o dell'esame: 45.-

- per gli altri membri: 50.-

c) per una seduta di meno di due ore: 25.-

per una seduta di meno di tre ore: 35.-

le sedute di più di tre ore sono assimilabili a mezze giornate;

il tempo dedicato allo spostamento è considerato come tempo di seduta;

d) per il pernottamento, compresa la colazione, le spese effettive sono rimborsate fino ad un massimo di: 50.-

queste spese saranno debitamente giustificate;

e) se il pernottamento è previsto per l'intera commissione, le indennità sono fissate prima di ogni seduta, d'accordo con il Dipartimento delle Finanze e della Polizia.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 In materia di indennità di viaggio, l'interessato ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto ferroviario, seconda classe.

2 Nei casi in cui non esiste né una ferrovia né un servizio regolare di autobus postali, viene versata l'indennità chilometrica prevista dall'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza relativa al rimborso delle spese dei magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'ordinanza del 6 dicembre 1978 concernente le indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali è abrogata.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 1981.

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