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172.111.151 CH-JU

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (28)

Art. premier Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 2 Ordinanza sul Ufficio della condizione femminile Art. 3 Ordinanza relativa all'Ufficio della condizione femminile Art. 4 Ordinanza riguardante l'Ufficio per la condizione femminile Art. 5 Ordinanza riguardante l'Ufficio per la condizione femminile Art. 6 Ordinanza concernente l'Ufficio per la condizione femminile Art. 7 Ordinanza relativa all'Ufficio per la condizione femminile Art. 8 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 9 Ordinanza riguardante l'Ufficio delle pari opportunità Art. 10 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 11 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 12 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 13 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 14 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 15 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 16 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 17 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 18 Ordinanza riguardante l'Ufficio per la condizione femminile Art. 19 Ordinanza relativa all'Ufficio della condizione femminile Art. 20 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 21 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 22 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 23 Ordinanza riguardante l'Ufficio per la condizione femminile Art. 24 Ordinanza riguardante l'Ufficio della condizione femminile Art. 25 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 26 Ordinanza relativa all'Ufficio per la condizione femminile Art. 27 Ordinanza concernente l'Ufficio della condizione femminile Art. 28 Ordinanza relativa all'Ufficio per la condizione femminile

Testo normativo (28 Articoli)

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente ordinanza precisa le competenze dell'Ufficio per la condizione femminile, fissa il suo funzionamento e determina le modalità delle sue relazioni con il pubblico, le associazioni interessate e l'amministrazione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente ordinanza determina i compiti e le competenze dell'Ufficio per la condizione femminile e della commissione per le questioni femminili (di seguito denominata: "commissione") ad esso collegata.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Ufficio della condizione femminile

L'Ufficio della condizione femminile conduce studi e proposte al fine di definire una politica

a) di miglioramento della condizione femminile;

b) di eliminazione delle discriminazioni tra uomini e donne;

c) di promozione delle donne a tutti i gradi di responsabilità.

Esso stabilisce un programma di azioni adeguato e lo attua.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio della condizione femminile esercita in particolare la sua attività nei seguenti settori

a) insegnamento e istruzione;

b) formazione professionale;

c) lavoro;

d) reinserimento professionale;

e) famiglia;

f) legislazione;

g) politica;

h) assicurazioni e attrezzature sociali;

i) informazione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile, in collaborazione con il Servizio legale, garantisce l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nella legislazione vigente ed elabora nuove disposizioni che realizzano l'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e migliorano lo status delle donne.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile si assicura che il principio di uguaglianza dei diritti sia costantemente considerato nell'attività e nelle decisioni amministrative.

Esamina i problemi relativi alla condizione femminile che gli vengono sottoposti dagli altri servizi dello Stato e dei comuni.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile costituisce una documentazione e stabilisce delle statistiche relative alla condizione femminile e a tutte le questioni che riguardano le donne.

Informa regolarmente la popolazione, le persone interessate, le associazioni coinvolte e i servizi amministrativi.

Organizza corsi, seminari, convegni e altri dibattiti.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Ufficio della condizione femminile

a) riceve l'ordine del giorno del Parlamento e del Governo e può consultare gli allegati degli oggetti che riguardano le sue attività;

b) è informato della creazione di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro nominati dal Parlamento, dal Governo o dai dipartimenti e del loro mandato;

c) è informato dal Servizio giuridico di tutti i progetti legislativi in fase di elaborazione;

d) è informato dai servizi dell'amministrazione di ogni nuovo progetto fin dalla sua elaborazione e di ogni attività che possa riguardare la condizione femminile.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Sulla base dei documenti e delle informazioni menzionati all'articolo 8 della presente ordinanza, l'Ufficio per la Condizione Femminile ha il diritto di

a) richiedere informazioni complementari;

b) chiedere la costituzione di una commissione o di un gruppo di lavoro;

c) partecipare ai lavori di una commissione o di un gruppo di lavoro;

d) esprimere il proprio punto di vista e formulare proposte;

e) proporre la convocazione dei dirigenti dei servizi interessati;

f) monitorare l'applicazione, applicare e coordinare le attività e le decisioni amministrative di interesse per le donne.

L'Ufficio per la Condizione Femminile ha in ogni caso il diritto di assicurarsi la collaborazione attiva dei servizi interessati. Se necessario, richiede l'intervento del Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Quando un fascicolo è sottoposto al Governo e risulta totalmente o parzialmente contrario all'articolo 44 della Costituzione cantonale, il capo dell'Ufficio per la condizione femminile può richiederne il rinvio per far valere le sue obiezioni e presentare il suo rapporto al Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Non appena è informato dell'esistenza di una discriminazione nell'amministrazione cantonale, l'Ufficio per la condizione femminile interviene per farla cessare. Se tale discriminazione riguarda un altro settore, l'Ufficio per la condizione femminile può segnalarla agli interessati e invitarli a riconsiderare il caso.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile può condurre tutte le ricerche e le indagini necessarie per l'esecuzione del suo mandato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile può creare o sostenere la creazione di associazioni riguardanti la condizione femminile.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'Ufficio per la condizione femminile può proporre l'assegnazione di sovvenzioni alle associazioni o alle persone private che promuovono l'applicazione del principio di uguaglianza dei diritti.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il Governo nomina una commissione composta da diciassette membri scelti all'interno delle associazioni interessate e degli ambienti socio-professionali.

Il capo dell'Ufficio per la condizione della donna e due rappresentanti del comitato del Centro di collegamento giurassiano delle associazioni femminili ne fanno parte d'ufficio.

Altre persone possono inoltre essere designate in qualità di membri della commissione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La commission rappresenta

a) i diversi orientamenti promossi dalle associazioni femminili e femministe e dai gruppi impegnati nel miglioramento dello status della donna;

b) le diverse categorie di età e di stato civile;

c) tutte le regioni giurassiane.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Per consentire al maggior numero di associazioni di essere rappresentate, i membri della commissione sono nominati per un periodo corrispondente alla legislatura e rinnovabile una sola volta consecutiva.

Se uno dei membri della commissione si dimette prima della scadenza del suo mandato, il suo sostituto viene designato all'interno dell'associazione o dell'ambiente socio-professionale che rappresentava.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La commissione consiglia e supporta l'Ufficio della condizione femminile nelle sue attività. In stretta collaborazione con l'Ufficio della condizione femminile, lavora alla definizione degli obiettivi da raggiungere e si impegna a realizzarli. Propone priorità nelle attività da svolgere. Fornisce pareri su tutte le questioni che le vengono sottoposte o sulle quali desidera esprimersi. Partecipa alla realizzazione degli obiettivi tramite i gruppi di lavoro.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il comitato prepara le sedute plenarie della commissione.

Assume collegialmente la responsabilità del buon funzionamento della commissione.

Coordina e stimola le attività dei gruppi di lavoro in funzione del programma attuale.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I gruppi di lavoro attuano le opzioni adottate dall'Ufficio per la condizione femminile e dalla commissione nei loro diversi ambiti di attività.

Informano la commissione sullo stato di avanzamento dei loro lavori.

Prendono in considerazione i commenti dei membri della commissione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il capo dell'Ufficio della condizione femminile presiede in linea di principio le riunioni plenarie della commissione.

Tutti i membri della commissione possono presiedere le riunioni plenarie o le sessioni informative e rappresentare l'Ufficio della condizione femminile agli eventi organizzati dalle associazioni interessate.

L'Ufficio della condizione femminile assume il ruolo di segretariato della commissione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La commissione designa al suo interno un comitato di cinque membri, tra cui il capo dell'Ufficio della condizione femminile. Tutti i gruppi di lavoro sono rappresentati nel comitato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I membri della commissione si suddividono in gruppi di lavoro costituiti sulla base del programma governativo e secondo le necessità.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La commissione si riunisce in sessione plenaria almeno due volte all'anno. Può inoltre essere convocata da: a) il capo dell'Ufficio per la condizione femminile; b) il comitato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il comitato si riunisce prima di ogni sessione plenaria della commissione e ogni volta che il suo lavoro lo richiede.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I gruppi di lavoro si riuniscono con la frequenza richiesta dal loro lavoro. Possono invitare altre persone esterne alla commissione a partecipare ai loro dibattiti.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I membri della commissione e il segretario sono indennizzati conformemente all'ordinanza dell'11 novembre 1980 relativa alle indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali.

I membri che, con l'autorizzazione preventiva del capo del Dipartimento, devono partecipare a sedute o manifestazioni organizzate dall'Ufficio per la condizione femminile, o che sono delegati dall'Ufficio per la condizione femminile a sedute o manifestazioni, sono indennizzati conformemente al comma precedente.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 1985.

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