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172.11 LOGVLOGA CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi (LOGV)

46 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (46)

Art. premier Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 2 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 3 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 4 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 5 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 6 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 7 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 8 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 9 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 10 Legge d'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 11 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 12 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 13 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 14 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 15 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 16 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 17 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 18 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 19 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 20 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 21 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 22 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 23 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 24 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 25 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 26A Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 26B Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 27 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 29 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 30 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 31 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 32 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 33 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 34 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 35 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 36 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 37 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38A Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38B Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38C Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38D Legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione cantonale (LOGA) Art. 38E Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 39 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 40 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) Art. 41 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA)

Testo normativo (46 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Il Governo e i servizi dell'amministrazione cantonale esercitano le loro attività in conformità con le esigenze dell'interesse pubblico, della legalità, dell'opportunità, della proporzionalità, della sussidiarietà, dell'uguaglianza di trattamento, della buona fede e degli altri principi enunciati dal Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, Amministrazione e Consigli Consultivi

1 Nei limiti della Costituzione e della legge, il Governo e i servizi dell'amministrazione cantonale agiscono in modo diligente e razionale.

2 A tal fine, pianificano le loro attività in funzione degli obiettivi e delle mete da raggiungere. Sono tenuti a coordinare i loro lavori e a collaborare nella misura richiesta dall'interesse generale. Valutano regolarmente i risultati ottenuti e procedono ai miglioramenti necessari.

3 Rispettano il quadro finanziario che è stato loro assegnato e limitano, per quanto possibile, i loro costi di funzionamento.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Fatto salvo delle competenze riconosciute al popolo e al Parlamento dalla Costituzione e dalla legge, il Governo conduce la politica del Cantone ed esercita il potere esecutivo e amministrativo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Le seguenti obbligazioni incombono in particolare al Governo

a) pianificare e coordinare le attività dello Stato;

b) prendere tutte le iniziative idonee ad assicurare lo sviluppo del Cantone;

c) informare regolarmente la popolazione sui propri progetti e decisioni, nonché sui lavori importanti dell'amministrazione cantonale; tali informazioni sono fornite se rispondono a un interesse generale e se la loro comunicazione non lede interessi pubblici o privati prevalenti;

d) presentare al Parlamento un programma di politica generale all'inizio di ogni legislatura e, alla fine, un rapporto sulla realizzazione di tale programma;

e) elaborare piani finanziari pluriennali e sottoporli all'approvazione del Parlamento;

f) preparare e presentare ogni anno al Parlamento il bilancio e i conti dello Stato, e presentargli una relazione di gestione;

g) prendere tutte le misure utili per garantire la collaborazione e il coordinamento con la Confederazione, i cantoni e le regioni limitrofe;

h) esercitare l'alta sorveglianza delle varie comuni, delle sezioni di comuni e dei consorzi di comuni, nonché degli enti cantonali autonomi.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo garantisce che l'attività dell'amministrazione cantonale sia conforme ai principi enunciati negli articoli 1 e 2 della presente legge.

2 Coordina e sorveglia in modo costante e sistematico l'attività dell'amministrazione cantonale e quella di altre istituzioni o persone incaricate di compiti amministrativi.

3 Fatte salve le disposizioni speciali, in particolare la legislazione relativa al personale, assume i dipendenti dello Stato nonché qualsiasi persona incaricata di una funzione pubblica cantonale.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo dirige la fase preliminare del procedimento legislativo.

2 Può presentare al Parlamento qualsiasi progetto di revisione costituzionale, di legge o di decreto (art. 90, comma 1, CJU).

3 Risponde, fatta salva la competenza del Parlamento, alle consultazioni delle autorità federali (art. 92, comma 2, lettera n, CJU).

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Fatte salve le competenze del Parlamento, il Governo emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali e il diritto d'urgenza, conformemente agli articoli 90 e 91 della Costituzione.

2 Esso emana le ordinanze conformemente alle deleghe conferitegli dal legislatore (art. 59 CJU).

3 Il Governo può, tramite ordinanza, delegare in una materia determinata il suo potere regolamentare a un capo di dipartimento e al cancelliere, quando la delega riguarda punti secondari o di natura principalmente tecnica e non incide su un principio giuridico fondamentale.

4 È vietato ai capi di dipartimento e al cancelliere di delegare a loro volta il loro potere regolamentare.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo e, con la sua approvazione, i capi dipartimento possono emanare, sotto forma di circolari, istruzioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legislazione.

2 Le circolari sono emanate per uso interno dell'amministrazione. Non devono creare alcun obbligo né nuovi diritti per i privati. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera f, della legge riguardante le pubblicazioni ufficiali è riservato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il Governo amministra la giustizia nei casi che gli sono attribuiti dal Codice del processo amministrativo e dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, Amministrazione e Consigli Consultivi

1 Il Governo compie esso stesso gli atti di amministrazione importanti.

2 L'importanza degli affari deve essere valutata in particolare in base alla loro portata economica, sociale, politica e alle loro conseguenze per i privati.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Salvo quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, il Governo può, tramite ordinanza, delegare ai dipartimenti, alla Cancelleria di Stato, a servizi o uffici subordinati e a determinati impiegati dell'amministrazione cantonale, la competenza di prendere decisioni e altre misure amministrative e quella di stipulare contratti.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, Amministrazione e Consigli Consultivi

Il Governo decide in ultima istanza e a titolo definitivo sui conflitti di competenza tra le autorità amministrative (art. 30 e seguenti del Codice di procedura amministrativa).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Per lo studio di problemi importanti o complessi e per l'elaborazione di progetti, il Governo può istituire commissioni permanenti o temporanee o ingaggiare esperti. Stabilisce l'oggetto e la durata del loro mandato.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il Governo può designare al suo interno delle delegazioni per trattare determinate questioni.

2 Le delegazioni sono composte da tre membri; il loro mandato non può eccedere la durata di una legislatura; può essere rinnovato.

3 Le delegazioni sono incaricate di preparare dei dossier a favore del Governo e di sottoporgli delle proposte.

4 Possono essere eccezionalmente autorizzate a prendere decisioni; ogni membro di una delegazione può richiedere che queste siano sottoposte a ratifica del Governo.

1. État, peuple, "autorità" 17. Autorità 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Il Governo esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge o che non è devoluta a un'autorità determinata.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Un decreto del Parlamento regola la procedura applicabile alle deliberazioni del Governo, in particolare per quanto riguarda la convocazione e la partecipazione alle sedute, il quorum, la maggioranza necessaria per prendere una decisione e la firma degli atti. Sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, Amministrazione e Consigli Consultivi

Le deliberazioni del Governo sono dirette dal presidente.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il presidente compie in particolare i seguenti compiti

a) pianifica e coordina i lavori del Governo;

b) è responsabile della preparazione delle sedute di Governo, di cui stabilisce l'ordine del giorno in collaborazione con i capi dipartimento e il cancelliere;

c) informa regolarmente i suoi colleghi degli affari governativi in corso;

d) si assicura, in collaborazione con il cancelliere, che la popolazione sia informata dei lavori del Governo e dell'amministrazione;

e) si assicura che il Governo eserciti efficacemente la sorveglianza dell'amministrazione cantonale; può proporre a tal fine le misure che ritiene opportune;

f) coordina l'attività del Governo con i lavori del Parlamento;

g) rappresenta il Governo nel Cantone e al di fuori di esso; può essere assistito in questo compito dagli altri membri del Governo, dal cancelliere e dai dipendenti dell'amministrazione cantonale.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, **amministrazione e consigli consultivi**

1. Nei casi di urgenza o di necessità, il Presidente del Governo può ordinare delle misure provvisorie.

2. Se non è possibile tenere una seduta straordinaria, egli decide, con riserva di ratifica da parte del Governo.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, amministrazione e consigli consultivi

In caso di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal membro più anziano per età del Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento (art. 94 CJU) per la durata di un anno. Non sono immediatamente rieleggibili.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

1. La Cancelleria di Stato è direttamente subordinata al Governo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Il cancelliere è nominato dal Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il cancelliere dirige la Cancelleria di Stato.

2 In tale funzione, egli svolge i compiti elencati all'articolo 34 della presente legge.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Il cancelliere assiste il Governo e in particolare il suo presidente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Il cancelliere svolge in particolare i seguenti compiti

a) assiste il presidente del Governo e i capi di dipartimento nella pianificazione e nel coordinamento delle attività governative e dipartimentali;

b) assiste il Governo nell'elaborazione del programma di politica generale e del rapporto sulla realizzazione di tale programma, nonché nella redazione dei rapporti annuali di gestione;

c) è incaricato del protocollo;

d) è responsabile della comunicazione tra il Governo e i dipartimenti; si occupa in particolare della trasmissione dei dossier;

e) …

f) …

g) assume il segretariato del Governo.

3 Il cancelliere riceve dal Governo e dal suo presidente le istruzioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Inoltre, può essere chiamato dal Governo a effettuare controlli nell'amministrazione e a consigliarlo nell'organizzazione della stessa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Il cancelliere assicura la coordinazione tra il Governo e il Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

In accordo con l'Ufficio del Parlamento e il Governo, il cancelliere e il Segretario del Parlamento organizzano rispettivamente la loro supplenza.

1. État, peuple, **Autorità » 17. Autorità » 172. Governo**, Amministrazione e Consigli Consultivi

Per il resto, le attribuzioni della Cancelleria di Stato sono regolate tramite decreto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

1 L'amministrazione cantonale è divisa in cinque dipartimenti.

2 I dipartimenti comprendono servizi e uffici. Possono anche comprendere delegati.

3 …

4 I servizi possono essere suddivisi in sezioni e gli uffici in uffici.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Ogni membro del Governo, incluso il presidente, dirige un dipartimento.

2 All'inizio di ogni legislatura, il Governo ripartisce, mediante decreto, i dipartimenti e attribuisce i servizi, gli uffici e i delegati tra i dipartimenti e la Cancelleria di Stato, tenendo prioritariamente conto delle esigenze di una gestione efficace. Per lo stesso motivo, può procedere a cambiamenti nella ripartizione dei dipartimenti in occasione di un rinnovo parziale del Governo.

2bis Il Governo designa, nello stesso decreto, il dipartimento incaricato delle relazioni con le autorità giudiziarie.

2ter Durante la ripartizione dei dipartimenti, il Governo può derogare temporaneamente mediante ordinanza all'organizzazione stabilita per decreto. In tal caso, presenta in tempi brevi un progetto di modifica del decreto al Parlamento.

3 In mancanza di accordo, i membri del Governo sono tenuti ad accettare il dipartimento che è loro attribuito mediante decisione collegiale.

4 Il Governo designa un supplente per ciascun capo di dipartimento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, **amministrazione e consigli consultivi**

1 I dipartimenti e i servizi e uffici subordinati preparano gli oggetti da liquidare dall'istanza superiore e le inviano proposte.

2 Essi esercitano i poteri di decisione, controllo e sorveglianza che sono loro attribuiti dalla legislazione o che sono delegati dal Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Su decisione del Governo, i dipartimenti e la Cancelleria di Stato espletano i compiti dell'amministrazione cantonale la cui esecuzione non è attribuita a un organo amministrativo determinato.

2 Sono riservati i compiti amministrativi attribuiti dalla legislazione a privati o a istituzioni speciali di diritto pubblico o privato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi

Il capo del dipartimento risolve i conflitti di competenza che oppongono i servizi o gli uffici subordinati al suo dipartimento (art. 30 e seguenti del Codice di procedura amministrativa).

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

I capi di dipartimento, di servizio e di ufficio hanno in particolare i seguenti compiti

a) definiscono periodicamente gli obiettivi da raggiungere e i compiti da svolgere;

b) pianificano le attività di cui sono responsabili e preparano il loro bilancio;

c) prendono le decisioni e, se del caso, emanano le direttive che rientrano nelle loro competenze;

d) controllano e coordinano le attività dei servizi e degli uffici che sono loro subordinati;

e) informano l'amministrazione sulle attività dei loro servizi e uffici;

f) esercitano le competenze che sono loro attribuite dalla legislazione.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 I capi servizio e d'ufficio sono i collaboratori diretti del capo del dipartimento.

2 Oltre ai compiti definiti all'articolo 34 della presente legge

a) partecipano all'elaborazione dei progetti e alla preparazione delle decisioni del dipartimento;

b) assistono il capo del dipartimento nella preparazione delle deliberazioni governative e nei suoi rapporti con altri organi amministrativi e con i privati;

c) sono in linea di principio responsabili delle questioni finanziarie, legali, di segreteria e del personale del servizio o dell'ufficio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, Amministrazione e Consigli Consultivi

1 Se necessario, i capi di servizio e d'ufficio si riuniscono sotto la presidenza del cancelliere per informarsi reciprocamente ed esaminare i problemi relativi alla loro collaborazione e coordinamento.

2 La conferenza può fare delle proposte ai capi di dipartimento e al Governo.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Nei limiti della presente legge, il Parlamento istituisce, per via di decreto, i dipartimenti, i servizi, gli uffici, le sezioni e gli uffici. Può anche creare delle posizioni di delegati.

2 Definisce i compiti principali dei servizi, uffici, sezioni e uffici.

3 Può anche sopprimere le entità citate al capoverso 2.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Nei limiti della presente legge e dei decreti del Parlamento, il Governo precisa, ove necessario, l'organizzazione e le competenze dei dipartimenti e degli organi a essi subordinati.

2 Il Governo, i capi di dipartimento, il cancelliere, i capi servizio e i dirigenti possono emanare, sotto forma di circolari, disposizioni di dettaglio riguardanti in particolare l'organizzazione e la gestione amministrativa. L'articolo 8, comma 2, è riservato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Quando, secondo la legislazione precedente, la durata della funzione dei membri delle commissioni o dei gruppi di lavoro cantonali è di quattro anni, tale durata è portata a cinque anni, coincidente con la legislatura.

2 Quando una persona è nominata nel corso della legislatura per una durata di quattro anni a una funzione ai sensi del capoverso 1, tale incarico termina alla fine della legislatura in corso.

3 Il Governo può, mediante decreto, derogare in una situazione particolare ai capoversi 1 e 2.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Le unità amministrative sono autorizzate a trasmettere, ai fini della stampa, a un'altra unità amministrativa documenti soggetti al segreto d'ufficio e che potrebbero contenere dati personali, inclusi quelli sensibili.

2 L'entità incaricata elimina tutti i dati in suo possesso dopo il completamento del suo compito.

3 Ogni persona che collabora, a qualsiasi titolo, all'interno dell'entità terza incaricata e che potrebbe venire a conoscenza del contenuto dei documenti menzionati al comma 1 è soggetta al segreto d'ufficio e alle normative cantonali in materia di protezione dei dati.

4 Per il resto, il Governo adotta, in via contrattuale, le altre misure utili alla preservazione del segreto d'ufficio, in particolare sui piani organizzativo, tecnico e procedurale. Indica in particolare l'entità incaricata e definisce l'estensione del mandato.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

**1. Il Governo può autorizzare le unità amministrative ad aggiornare le banche dati che utilizzano nell'adempimento dei loro compiti legali ricorrendo allo scambio automatizzato dei seguenti dati detenuti da altre unità amministrative:**

a) nome, cognome, numero AVS, indirizzo, data di nascita, stato civile delle persone fisiche;

b) ragione sociale, numero di identificazione dell'impresa, indirizzo delle persone giuridiche;

c) altre coordinate fornite dall'amministrato e che permettono di effettuare transazioni con lo stesso (come il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e le coordinate bancarie).

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Uno sportello unico è istituito a titolo di progetto pilota nel comune di Moutier al fine di fornire, in maniera centralizzata, varie prestazioni rientranti nella competenza di unità dell’amministrazione cantonale.

2 Lo sportello unico è autorizzato a fornire informazioni, ricevere domande, istruire dossier, emettere decisioni standardizzate, concedere autorizzazioni, garantire l’esecuzione di decisioni e procedere a varie operazioni finanziarie con i cittadini per conto delle unità dell’amministrazione cantonale, in deroga alla legislazione speciale riguardante la sede delle autorità e le loro attribuzioni nonché a certe regole riguardanti le modalità di ordine pratico concernenti l’erogazione di prestazioni.

3 Esso può, in particolare, esercitare compiti rientranti nelle seguenti unità amministrative

a) il Servizio delle contribuzioni, in particolare le Entrate e Amministrazioni di distretto;

b) il Servizio della popolazione;

c) l’Ufficio delle esecuzioni e fallimenti.

4 Il Governo emette, tramite ordinanza, le disposizioni di esecuzione necessarie. Esso definisce ogni compito affidato allo sportello unico. Può completare l'elenco delle unità amministrative i cui compiti sono affidati ad esso.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

1 Fatte salve la conclusione di una convenzione ai sensi del comma 2, lo sportello unico e le unità amministrative cui sono affidati compiti sono autorizzati a trattare, anche eventualmente mediante comunicazione online, documenti e informazioni soggetti al segreto d'ufficio e suscettibili di contenere dati personali, inclusi quelli sensibili. Lo stesso vale per i documenti e le informazioni soggetti al segreto fiscale e contenenti dati fiscali.

2 La Cancelleria di Stato e l'unità amministrativa cui sono affidati compiti presso lo sportello unico stabiliscono una convenzione di subappalto che inquadra i trattamenti previsti al comma 1, disciplinando in particolare i seguenti elementi

a) le categorie di dati e i documenti pertinenti;

b) le modalità di trasmissione dei dati;

c) la finalità del trattamento;

d) la sicurezza dei dati;

e) i limiti di accesso;

f) la durata di conservazione dei dati; e

g) l'archiviazione.

3 Ogni persona che collabora, a qualsiasi titolo, nell'ambito dello sportello unico e che potrebbe venire a conoscenza del contenuto dei documenti e delle informazioni menzionati al comma 1 è soggetta al segreto d'ufficio e alle regole cantonali in materia di protezione dei dati. Quando il documento o l'informazione riguarda dati fiscali, la persona è inoltre soggetta agli stessi obblighi dei collaboratori delle autorità fiscali.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

L'entrata in vigore della presente legge abroga qualsiasi disposizione contraria della legislazione recepita nella Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi

La presente legge è sottoposta al popolo.

1. État, peuple, **17. Autorità** **172. Governo**, Amministrazione e Consigli Consultivi

Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

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