1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
È istituita una commissione permanente incaricata di coordinare la comunicazione e le informazioni dei servizi e degli uffici della Repubblica e Cantone del Giura, nonché di garantire una gestione razionale del sito Internet www.jura.ch.
1 La commissione è composta da
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2 La presidenza della commissione è affidata al delegato all'informazione e alle relazioni pubbliche. Le sedute dedicate al sito Internet dello Stato sono presiedute dal redattore web.
3 La segreteria è assicurata dal personale del delegato all'informazione e alle relazioni pubbliche.
La commission ha il mandato di
a) vigilare sull'applicazione delle direttive e delle decisioni del Governo in materia di comunicazione, in particolare per quanto riguarda il principio di trasparenza dell'amministrazione;
b) garantire il coordinamento e la coerenza delle informazioni emesse dai servizi dello Stato;
c) collaborare alla definizione degli obiettivi in materia di comunicazione; scambiare informazioni sui progetti dei servizi;
d) garantire una gestione coordinata, razionale ed efficace del sito Internet principale dello Stato;
e) assicurare l'aggiornamento regolare e la pertinenza dei dati offerti sul sito Internet;
f) garantire una collaborazione interdipartimentale e interservice per la messa a disposizione di servizi online che privilegino i bisogni dei richiedenti informazioni; seguire lo sviluppo della cyberamministrazione;
g) assicurare che l'insieme dell'amministrazione disponga di un'informazione e di una formazione sufficienti e regolari riguardanti la messa in pratica del principio di trasparenza e le nuove applicazioni tecnologiche.
La commissione può fare proposte al Governo riguardo all'informazione o allo sviluppo delle applicazioni tecnologiche. Su sua richiesta, invia al Governo rapporti riguardanti la comunicazione dello Stato.
Il rappresentante di ogni dipartimento all'interno della commissione
- è la persona di riferimento per le questioni legate all'informazione;
- consiglia, con l'aiuto del delegato all'informazione o del redattore web, i collaboratori del dipartimento;
- assicura la coordinazione tra il dipartimento e il redattore web;
- garantisce all'interno del dipartimento il rispetto delle norme applicabili alle pagine del sito www.jura.ch;
- gestisce gli eventuali forum di discussione propri del dipartimento;
- propone ogni miglioramento utile.
Il redattore web
- prepara le sessioni della commissione ed esegue le sue decisioni riguardanti il sito Internet www.jura.ch in collaborazione con il Servizio informatico;
- garantisce, in collaborazione con i servizi amministrativi, che le principali informazioni sull'attività dello Stato siano accessibili ai richiedenti di informazioni;
- assicura la coerenza dell'approccio Internet da parte dell'intera amministrazione;
- coordina gli altri siti dello Stato e determina i collegamenti automatici tra di essi;
- segue gli sviluppi della cyberamministrazione;
- sviluppa ogni collaborazione utile.
**La commissione si riunisce almeno due volte all'anno o su richiesta di un dipartimento.**
L'ordinanza del Governo del 30 aprile 1997 relativa alla designazione di una Commissione permanente incaricata della sorveglianza del sito Internet è abrogata.
**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**