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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

È istituita una commissione permanente incaricata di coordinare la comunicazione e le informazioni dei servizi e degli uffici della Repubblica e Cantone del Giura, nonché di garantire una gestione razionale del sito Internet www.jura.ch.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La commissione è composta da

...

2 La presidenza della commissione è affidata al delegato all'informazione e alle relazioni pubbliche. Le sedute dedicate al sito Internet dello Stato sono presiedute dal redattore web.

3 La segreteria è assicurata dal personale del delegato all'informazione e alle relazioni pubbliche.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La commission ha il mandato di

a) vigilare sull'applicazione delle direttive e delle decisioni del Governo in materia di comunicazione, in particolare per quanto riguarda il principio di trasparenza dell'amministrazione;

b) garantire il coordinamento e la coerenza delle informazioni emesse dai servizi dello Stato;

c) collaborare alla definizione degli obiettivi in materia di comunicazione; scambiare informazioni sui progetti dei servizi;

d) garantire una gestione coordinata, razionale ed efficace del sito Internet principale dello Stato;

e) assicurare l'aggiornamento regolare e la pertinenza dei dati offerti sul sito Internet;

f) garantire una collaborazione interdipartimentale e interservice per la messa a disposizione di servizi online che privilegino i bisogni dei richiedenti informazioni; seguire lo sviluppo della cyberamministrazione;

g) assicurare che l'insieme dell'amministrazione disponga di un'informazione e di una formazione sufficienti e regolari riguardanti la messa in pratica del principio di trasparenza e le nuove applicazioni tecnologiche.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La commissione può fare proposte al Governo riguardo all'informazione o allo sviluppo delle applicazioni tecnologiche. Su sua richiesta, invia al Governo rapporti riguardanti la comunicazione dello Stato.

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Il rappresentante di ogni dipartimento all'interno della commissione

- è la persona di riferimento per le questioni legate all'informazione;

- consiglia, con l'aiuto del delegato all'informazione o del redattore web, i collaboratori del dipartimento;

- assicura la coordinazione tra il dipartimento e il redattore web;

- garantisce all'interno del dipartimento il rispetto delle norme applicabili alle pagine del sito www.jura.ch;

- gestisce gli eventuali forum di discussione propri del dipartimento;

- propone ogni miglioramento utile.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il redattore web

- prepara le sessioni della commissione ed esegue le sue decisioni riguardanti il sito Internet www.jura.ch in collaborazione con il Servizio informatico;

- garantisce, in collaborazione con i servizi amministrativi, che le principali informazioni sull'attività dello Stato siano accessibili ai richiedenti di informazioni;

- assicura la coerenza dell'approccio Internet da parte dell'intera amministrazione;

- coordina gli altri siti dello Stato e determina i collegamenti automatici tra di essi;

- segue gli sviluppi della cyberamministrazione;

- sviluppa ogni collaborazione utile.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

**La commissione si riunisce almeno due volte all'anno o su richiesta di un dipartimento.**

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L'ordinanza del Governo del 30 aprile 1997 relativa alla designazione di una Commissione permanente incaricata della sorveglianza del sito Internet è abrogata.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**

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