1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1 Le autorità giudiziarie del Cantone informano il pubblico sulle loro attività generali o su una questione determinata tramite la stampa, conformemente ai principi enunciati nella convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (di seguito: "CPDT-JUNE") e seguendo le prescrizioni del presente regolamento.
2 Le informazioni sono comunicate d’ufficio o su richiesta dei giornalisti.
3 Chi richiede un'informazione deve giustificare la sua qualità di giornalista declinando la propria identità e indicando i media per i quali lavora. In caso di dubbio, le persone incaricate di diffondere le informazioni all’interno delle autorità giudiziarie si assicureranno che il richiedente possegga la qualità di giornalista presso gli organi del media interessato.
I termini utilizzati nel presente regolamento per designare le persone si applicano indifferentemente sia alle donne che agli uomini.
Ogni autorità giudiziaria del Cantone informa direttamente la stampa sulle proprie attività.
Sono incaricati di diffondere le informazioni sulle attività generali
a) del Tribunale cantonale: il suo presidente o, su delega, il primo cancelliere;
b) del Tribunale di prima istanza: il suo presidente o, su delega, un cancelliere;
c) del Ministero pubblico: il procuratore generale o, su delega, un altro procuratore;
d) …
e) del Tribunale dei minorenni: il suo presidente o, su delega, il suo commesso-cancelliere.
1 Le informazioni relative a una causa giudiziaria determinata sono fornite dall'autorità competente per gestirla nella fase della procedura in cui si trova.
2 Il compito è affidato al magistrato che dirige la procedura. Può essere delegato al cancelliere.
3 L'articolo 74 del Codice di procedura penale svizzero (di seguito: "CPP") e l'articolo 14, comma 1, seconda frase, della legge federale sulla procedura penale applicabile ai minorenni (di seguito: "PPMin") si applicano alle informazioni diffuse dalle autorità penali.
Il Tribunale cantonale e il Tribunale di primo grado mettono ciascuno a disposizione della stampa accreditata un calendario delle udienze pubbliche.
1 L'agenda si presenta sotto forma di elenchi cronologici delle udienze pubbliche per materia giuridica.
2 L'agenda può essere comunicata alla stampa accreditata per via elettronica.
3 Ogni giornalista accreditato può inoltre consultare direttamente l'agenda presso le cancellerie dei tribunali.
1 In ogni tribunale, un responsabile della gestione dell'agenda e un supplente sono designati tra il personale delle cancellerie.
2 L'agenda è aggiornata regolarmente.
1 L’agenda è anonimo.
2 Di norma, esso indica le cause che danno luogo a dibattimenti pubblici ordinati d’ufficio o su richiesta di una delle parti, comprese, in materia penale, quelle per le quali le parti hanno la possibilità di richiedere la seduta a porte chiuse.
3 Non figurano nell’agenda
a) in materia civile e amministrativa
le udienze per le quali è obbligatorio disporre la seduta a porte chiuse ai sensi della legge;
le udienze che si tengono nelle cause di diritto successorio, di diritto di protezione del minore e dell’adulto e di diritto delle assicurazioni sociali, nonché altre udienze per le quali potrebbe essere disposta la seduta a porte chiuse su richiesta di una parte;
le udienze di conciliazione;
b) le udienze della Corte penale nei procedimenti ad essa deferiti contro le sentenze del Tribunale per i minorenni, salvo quando è ordinata una seduta pubblica in applicazione dell'articolo 14, capoverso 2, PPMin.
4 L’agenda indica sommariamente l’oggetto del procedimento.
L'obbligo della giustizia di fornire informazioni d'ufficio, così come il diritto dei giornalisti di ottenere informazioni sulle attività giudiziarie e su un caso specifico, possono essere limitati alle condizioni generali degli articoli 63, commi 2 e 3, e 72 CPDT-JUNE e in applicazione delle seguenti regole.
1 Nessuna informazione può essere comunicata nelle questioni di diritto privato e in quelle di diritto fiscale in cui l'udienza si svolge a porte chiuse per legge.
2 Nelle questioni in cui il procedimento a porte chiuse è stato decretato per un interesse legittimo di una parte, l'informazione è fornita in maniera adeguata e rispettosa degli interessi che hanno giustificato il procedimento a porte chiuse.
3 Nelle questioni trattate secondo la procedura scritta, dati personali possono essere comunicati solo se un interesse pubblico preponderante lo giustifica e dopo la consultazione delle persone interessate.
4 Nelle questioni di competenza del Tribunale dei minori, il presidente informa rispettando l'anonimato delle parti. Questa prescrizione è valida anche in caso di ricorso davanti alla Corte penale. Per il resto, l'articolo 14, comma 1, seconda frase, PPMin è applicabile.
1 Nelle cause che danno luogo a dibattiti pubblici, il nome di una parte non può essere divulgato prima dell'udienza, salvo che un interesse pubblico lo richieda oppure quando la causa goda già di una certa notorietà e il nome di tale parte sia noto al pubblico. Sono riservati l’articolo 74, comma 4, CPP e l'articolo 18, comma 3, del presente regolamento.
2 Se l'interesse pubblico lo giustifica, il nome delle parti può essere comunicato quando queste siano persone giuridiche di diritto privato di cui sia riconosciuta l'importanza sociale o economica o che ricoprano un ruolo nella vita politica.
3 Salvo che un interesse pubblico non si opponga, le autorità giudiziarie possono comunicare il nome delle parti quando queste siano enti pubblici, o persone o gruppi di persone private a cui lo Stato o i comuni hanno delegato la realizzazione di compiti pubblici.
Le autorità giudiziarie informano il pubblico delle loro attività giurisdizionali e amministrative di interesse per la collettività. Comunicano in particolare il loro rapporto annuale.
Esse trasmettono spontaneamente informazioni alla stampa accreditata riguardo agli affari che presentano un interesse pubblico preponderante.
Le informazioni sono diffuse, di norma, mediante comunicato stampa. Le autorità giudiziarie possono altresì tenere conferenze stampa.
Nei limiti fissati dagli articoli 10 a 12 del presente regolamento, i giornalisti possono ottenere informazioni su tutte le cause in corso che occupano le autorità giudiziarie. Resta salvo l'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
La fornitura delle informazioni è in linea di principio gratuita. Tuttavia, possono essere prelevati un onorario e le spese alle condizioni dell'articolo 81, comma 2, CPDT-JUNE.
1. I fascicoli delle procedure giudiziarie non possono essere consultati dai giornalisti.
2. È vietata la consegna dei documenti inseriti nel fascicolo e dei documenti destinati ad un uso interno. L'articolo 19 è riservato.
3. Nelle cause penali, l'atto d'accusa viene consegnato alla stampa generalmente all'inizio dell'udienza o, su richiesta, prima dell'udienza. L'articolo 11, comma 4, del presente regolamento è riservato.
1 Le sentenze (sentenze, giudizi, decisioni) possono essere consultate presso la cancelleria del tribunale su richiesta preliminare. Possono essere consegnate d'ufficio alla stampa accreditata quando presentano un interesse pubblico. Rimangono riservate le disposizioni contrarie del Codice di procedura penale svizzero.
2 I motivi sono presentati in modo tale che le parti o terze persone non possano essere identificate, tuttavia è riservato l'articolo 12. In quest'ultimo caso, i passaggi delle motivazioni che contengono informazioni suscettibili di causare un attacco alla sfera privata o un danno economico sono soppressi, salvo la presenza di un interesse pubblico preponderante.
3 Non sono accessibili al pubblico né consegnate alla stampa le sentenze emesse in casi per i quali è stata dichiarata la seduta segreta o avrebbe potuto esserlo se questi casi avessero dato luogo a dibattiti pubblici.
4 La legislazione cantonale sugli archivi si applica alle sentenze dei fascicoli chiusi.
Un giudizio non può essere consultato né consegnato alla stampa prima della comunicazione alle parti.
1 Il giudice o il presidente del tribunale può, con il consenso delle parti, autorizzare la stampa a scattare fotografie, a filmare o a utilizzare registratori nelle aule di tribunale o nelle loro immediate vicinanze fino all'apertura dei dibattimenti.
2 L'articolo 71 CPP è riservato.
1 La registrazione sonora e visiva delle udienze pubbliche è vietata.
2 Tuttavia, il giudice o il presidente del tribunale può, a titolo eccezionale e con l'accordo delle parti, autorizzare la registrazione di un'udienza pubblica quando questa persegue finalità didattiche particolarmente degne di interesse. La registrazione delle persone, in particolare delle parti, avvocati, testimoni ed esperti, può essere autorizzata solo con il loro consenso. Il rifiuto di una richiesta di registrazione non è suscettibile di ricorso.
1 Le autorità giudiziarie possono pubblicare, sul sito internet del Cantone, informazioni relative in particolare all'organizzazione giudiziaria, alla procedura e alla loro giurisprudenza.
2 Le sentenze possono essere pubblicate alle condizioni dell'articolo 19 del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2004.