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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (27)

Art. premier Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 2 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 3 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 4 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 5 Legge finalizzata alla protezione e al sostegno della famiglia Art. 6 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 7 Legge per proteggere e sostenere la famiglia Art. 8 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 9 Legge per proteggere e sostenere la famiglia Art. 10 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 11 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 11A Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 12 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 13 Legge mirante a proteggere e sostenere la famiglia Art. 14 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 15 Legge mirante a proteggere e sostenere la famiglia Art. 16 Legge mirante a proteggere e sostenere la famiglia Art. 17 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 18 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 19 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 20 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 21 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 22 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 23 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 24 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia Art. 25 Legge per la protezione e il sostegno della famiglia Art. 26 Legge volta a proteggere e sostenere la famiglia

Testo normativo (27 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La presente legge definisce gli obiettivi della politica familiare dello Stato e il quadro nel quale quest'ultimo può intervenire.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Sono considerati come famiglia, ai sensi della presente legge, le coppie sposate e le comunità che riuniscono persone parenti o affini di più generazioni che costituiscono un unico nucleo domestico.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le misure previste dalla presente legge riguardano principalmente le famiglie composte da adulto/i e bambino/i.

2 Esse favoriscono la qualità dei rapporti tra i membri della famiglia e lo sviluppo della comunità familiare all'interno della società.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato rispetta l'autonomia della famiglia e la pluralità delle forme di vita familiare.

2 Interviene solo se altri organismi pubblici e privati non lo fanno; se necessario, assume il ruolo di coordinatore.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 In qualità di datore di lavoro, lo Stato adatta le condizioni di lavoro alle esigenze della vita familiare.

2 In questo contesto, favorisce la creazione di posti di lavoro a tempo parziale, la reinserimento professionale e la formazione continua.

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Lo Stato migliora le relazioni tra il mondo del lavoro e la famiglia; esso contribuisce, nei limiti delle sue competenze, all'organizzazione delle condizioni e degli orari di lavoro che tengano conto delle esigenze della vita familiare.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Lo Stato incoraggia le parti sociali a stipulare contratti di lavoro che tengano conto degli obiettivi previsti agli articoli 5 e 6.

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1 Durante la pianificazione delle aree, le autorità pubbliche tengono conto delle esigenze della vita familiare.

2 Essi organizzano lo spazio in modo da favorire il benessere dei bambini e le relazioni di convivialità.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato favorisce la costruzione di alloggi familiari.

2 Nella regolamentazione delle costruzioni, lo Stato e i comuni considerano le necessità delle famiglie; favoriscono, ad esempio, l'habitat collettivo e la progettazione di alloggi familiari.

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1 Strade e percorsi devono essere progettati o adattati in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie, in particolare mediante la moderazione del traffico nei quartieri residenziali e nei pressi delle scuole.

2 Lo Stato promuove la costruzione delle piste ciclabili.

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1 Lo Stato sostiene le istituzioni pubbliche e private il cui scopo principale è quello di consigliare e informare genitori e figli; può promuovere la creazione di tali istituzioni.

2 Se necessario, organizza esso stesso la formazione, l’informazione e i consigli ai genitori.

3 Istituisce dei centri regionali di consulenza in materia di educazione sessuale e di gravidanza, così come uffici di consulenza coniugale e familiare; questi servizi sono gratuiti e rispettano le convinzioni di ciascuno.

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1 Lo Stato lotta contro la violenza coniugale e familiare in tutte le sue forme, in particolare la violenza fisica, sessuale e psicologica.

2 Lo Stato si assicura che le persone vittime di violenze coniugali e familiari possano ricevere accoglienza, informazioni e supporto da parte dei vari organismi competenti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato rafforza la solidarietà tra la scuola e la famiglia al fine di educare e istruire i bambini.

2 Gli insegnanti coinvolgono i genitori nel lavoro scolastico e nell'orientamento dei loro figli; la scuola riunisce i genitori degli studenti almeno una volta all'anno.

3 L'educazione sessuale fa parte del programma scolastico.

4 Lo Stato vigila sull'armonizzazione delle vacanze scolastiche.

5 Lo Stato favorisce le attività extrascolastiche della gioventù.

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Lo Stato e le altre collettività pubbliche favoriscono l'integrazione delle persone con disabilità negli istituti ordinari di formazione scolastica e professionale e li adattano di conseguenza.

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Lo Stato incoraggia e sostiene la formazione, il reinserimento e la riconversione professionale delle persone che assumono carichi familiari.

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Lo Stato adotta una politica di borse di studio tenendo conto degli oneri familiari e delle spese di formazione sia nel luogo di residenza che all'estero.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato generalizza gli assegni familiari che comprendono anche l'assegno di nascita e l'assegno di accoglienza.

2 Lo Stato amplia la cerchia dei beneficiari in accordo con i partner sociali; estende queste prestazioni alle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

3 Gli assegni sono regolarmente indicizzati.

4 Lo Stato favorisce il mantenimento degli anziani, delle persone dipendenti o disabili nel loro ambiente abituale e sostiene coloro che se ne occupano in modo costante.

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1 Lo Stato migliora la protezione della maternità.

2 Concede congedi di maternità così come congedi per adozione e ne favorisce la concessione.

3 Il principio del congedo parentale è riconosciuto.

4 Lo Stato regola l'assicurazione obbligatoria per la maternità.

5 Incoraggia la creazione di servizi di assistenza familiare regionali e locali e li sostiene finanziariamente.

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1 Sul piano fiscale, lo Stato tiene meglio conto del carico familiare.

2 Concede riduzioni appropriate a tutti i contribuenti con a carico dei figli.

3 Sgrava i doppi guadagni realizzati dai contribuenti sposati con a carico dei figli.

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1 Nell'ambito della prevenzione degli infortuni e delle malattie e per tendere a uno stile di vita sano, lo Stato favorisce il ruolo educativo primario svolto dalla famiglia.

2 Può diffondere informazioni e consigli destinati alle famiglie.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato istituisce un Consiglio della famiglia incaricato di sviluppare una politica familiare, in particolare attraverso la concretizzazione dei postulati della presente legge.

2 Il Consiglio della famiglia è anche un organo consultivo del Governo.

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1 Il Consiglio della Famiglia esprime il suo parere su tutte le questioni relative alla politica familiare.

2 Conduce studi autonomamente, elabora progetti e li sottopone al Governo.

3 Diffonde informazioni relative alla famiglia.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Consiglio della famiglia è composto da nove membri, di cui almeno sei rappresentanti dei gruppi e degli ambienti impegnati a favore della famiglia, nonché due rappresentanti dell'amministrazione cantonale.

2 Il Governo nomina i membri del Consiglio e designa il presidente.

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1 Il Consiglio della famiglia si organizza autonomamente.

2 Il Governo mette a disposizione del Consiglio un segretariato.

3 Il Consiglio può invitare terzi in qualità di esperti o consiglieri.

4 Dispone di un proprio bilancio, di cui assume la gestione.

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Il Consiglio della famiglia adotta un regolamento soggetto all'approvazione del Governo.

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.

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