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170.61 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La presente legge ha lo scopo di favorire l'uso della lingua francese e di promuoverne la diffusione sul territorio cantonale.

2 In particolare, essa mira a sviluppare il ricorso alla lingua francese in tutti i settori della vita quotidiana.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La presente legge si conforma al rispetto della libertà della lingua, al principio della territorialità delle lingue, nonché al rispetto delle minoranze e della diversità linguistica.

2 In particolare, la libertà della lingua e i diritti degli amministrati domiciliati o aventi sede in una parte del territorio cantonale che non è di lingua francese, così come i diritti delle collettività pubbliche interessate, non sono intaccati dalla presente legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Le disposizioni speciali, in particolare quelle di procedura, sono riservate.

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1 I termini utilizzati nella presente legge per designare persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.

2 Nella presente legge, il termine

a) "autorità" designa qualsiasi organo dello Stato e i suoi membri;

b) "Dipartimento" designa il dipartimento al quale è collegato l'Ufficio della cultura;

c) "amministrato" designa qualsiasi persona o gruppo di persone o beni, indipendentemente dal loro status giuridico, che ha contatti con un'autorità;

d) "altri organismi" designa

- i comuni, le altre collettività pubbliche e gli enti di diritto pubblico;

- i gruppi di persone o beni, indipendentemente dal loro status giuridico, nei quali lo Stato dispone di almeno una partecipazione maggioritaria, che si vedono affidare da lui l'esecuzione di compiti pubblici o che beneficiano di prestazioni finanziarie da parte sua.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il francese è la lingua delle autorità.

2 Queste sono tenute a farne un uso corretto, comprensibile e di qualità.

3 Tengono conto dei suoi adattamenti regolari all'evoluzione della scienza e delle tecniche.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Indipendentemente dal metodo utilizzato, le autorità comunicano in francese con gli amministrati, tra di loro e al loro interno.

2 Gli amministrati comunicano in francese con le autorità.

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Le autorità vigilano affinché altri organismi applichino per analogia le disposizioni della presente sezione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Sono riservate le comunicazioni che un'autorità, un altro organismo o un amministrato diffonde in una lingua diversa dal francese, in particolare se il diritto federale o cantonale, in particolare l'articolo 2, la protezione di un bene di polizia, motivi informativi o di natura tecnica, rapporti di diritto privato o ancora la cortesia lo esigono o lo permettono.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato promuove l'uso del francese.

2 A tal fine

a) assicura un insegnamento che permetta la padronanza e susciti l'amore per la lingua francese;

b) sostiene l'uso del francese da parte di chiunque nella sfera pubblica (nel rispetto in particolare della libertà economica), in particolare quando una persona comunica nei media, nel luogo di lavoro o nei rapporti con i consumatori;

c) sostiene la creazione e le diverse forme di espressione culturale in lingua francese;

d) vigila affinché gli amministrati che beneficiano delle prestazioni dello Stato utilizzino il francese nelle attività che si riferiscono a tali prestazioni;

e) emana raccomandazioni, in particolare per evitare gli anglicismi inutili o scioccanti;

f) lancia ogni iniziativa volta a promuovere l'uso di un francese di qualità;

g) sviluppa scambi intercantonali e internazionali relativi alla lingua francese.

3 Tiene conto del plurilinguismo, in particolare quando si tratta delle lingue nazionali.

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Lo Stato può anche adottare misure per valorizzare il patrimonio legato al dialetto.

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La Cancelleria di Stato coordina l'applicazione della sezione 2.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Un Consiglio della lingua francese (denominato di seguito: "il Consiglio") è istituito.

2 Il capo dell'Ufficio della cultura ne fa parte. Il Consiglio comprende da sei a otto altri membri, di cui quattro sono proposti dall'Ufficio del Parlamento. I membri sono nominati dal Governo per la durata della legislatura. Il loro mandato è rinnovabile.

3 Il Governo designa il presidente.

4 Il segretariato del Parlamento assicura il segretariato del Consiglio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Le Consiglio ha le seguenti attribuzioni

a) si pronuncia, su richiesta del Governo o del Dipartimento, su qualsiasi questione relativa alla lingua;

b) può sottoporre al Governo o al Dipartimento proposte relative alla lingua, in particolare in applicazione dell'articolo 5, comma 3, e della sezione 3, o quando è investito di una richiesta da parte di un amministrato, di un'autorità o di un altro organismo;

c) esamina i progetti legislativi conformemente all'articolo 14;

d) consiglia la Cancelleria di Stato nell'applicazione dell'articolo 11;

e) coordina le sue azioni con gli organismi di gestione della lingua francese in Svizzera e all'estero;

f) presenta al Governo un rapporto annuale sulle sue attività;

g) tratta gli oggetti che il Governo gli assegna.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Una delegazione del Consiglio, composta almeno dal suo presidente e dai quattro membri proposti dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento, esamina i progetti di revisione costituzionale e le leggi dopo la prima lettura del Parlamento.

2 L'Ufficio di Presidenza del Parlamento può sottoporle anche altri testi, in particolare i progetti di decreti di una certa importanza.

3 L'esame si concentra sulla redazione in lingua francese. Sono escluse modifiche di ordine materiale ai progetti.

4 La delegazione del Consiglio conduce il suo esame in modo da non ostacolare la procedura legislativa.

5 Essa consulta il Servizio giuridico e, se necessario, il presidente della commissione parlamentare a cui il progetto è assegnato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 I membri del Consiglio sono soggetti alle disposizioni sul segreto d'ufficio applicabili ai funzionari pubblici.

2 Le spese di funzionamento del Consiglio sono imputate al bilancio e ai conti dell'Ufficio della cultura. In questo contesto di bilancio, il Consiglio può avvalersi di esperti.

3 Inoltre, si applicano al Consiglio le disposizioni relative alle commissioni cantonali.

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Il Governo può emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

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Regolamento del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura del 16 dicembre 1998 è modificato come segue

Articolo 46

Abrogato.

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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