1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
La Repubblica e Canton Giura autorizza la pubblicazione ufficiale di un Foglio d'Avviso.
Sarà riconosciuto un solo Foglio d'Avviso per il Cantone.
La Feuille d'Avis è un organo di pubblicità il cui carattere confessionale e politicamente neutro deve essere salvaguardato. La pubblicità commerciale vi è autorizzata.
**1. L'affitto della Feuille d'Avis**
L'affitto della Feuille d'Avis è messo a concorso dalla Cancelleria di Stato. Il Governo ne stabilisce le condizioni.
Le trattative con gli affittuari sono condotte dalla Cancelleria di Stato. Il contratto è sottoposto alla ratifica del Governo.
Si può prescindere da una messa al concorso pubblico in caso di rinnovo di un contratto alla scadenza della durata dell'affitto.
In caso di contestazione tra l'editore del Bollettino Ufficiale e i suoi inserzionisti, il Cancelliere di Stato tenta di conciliare le parti. In caso di insuccesso, il Tribunale amministrativo decide.
La Gazzetta Ufficiale pubblicata nel Cantone è considerata ufficiale dal momento della sanzione, da parte del Governo, delle disposizioni che la regolano.
La Gazzetta Ufficiale è posta sotto la sorveglianza del Dipartimento di Giustizia e degli Interni attraverso il suo Servizio dei comuni.
Le pubblicazioni, le ingiunzioni e gli avvisi pubblici previsti dal Codice civile svizzero, dal Codice delle obbligazioni, dalla legge sull'introduzione del Codice civile svizzero, così come quelli delle autorità, possono avvenire mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale.
Le autorità comunali possono pubblicare le convocazioni e estratti delle deliberazioni delle loro assemblee, nonché i progetti importanti secondo l'articolo 68 della Costituzione.
Le pubblicazioni ufficiali dello Stato sono inserite gratuitamente nel Bollettino Ufficiale, eccetto
1. le pubblicazioni fatte dallo Stato nell'esercizio di attribuzioni di diritto privato o in connessione con atti giuridici di stessa natura (vendite di legname all'asta; bandi per la gestione e vendite, divieti in qualità di proprietario, ecc.);
2. le pubblicazioni i cui costi lo Stato può far sostenere a terzi (concessioni e autorizzazioni in materia idraulica; cambiamenti di nome; emancipazioni, ecc.);
3. le pubblicazioni per le quali lo Stato percepisce un emolumento fisso, nel quale i costi di pubblicazione possono essere considerati inclusi (registro dei regimi matrimoniali; licenze di caccia; concessioni e permessi d'industria, ecc.).
Solo le pubblicazioni ufficiali dei comuni riguardanti le convocazioni e gli estratti delle deliberazioni delle assemblee sono pubblicate gratuitamente.
Le tariffe applicabili alle pubblicazioni dello Stato e dei comuni devono essere approvate dal Dipartimento della Giustizia e degli Interni.
La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge riguardante le pubblicazioni ufficiali.