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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Giornale ufficiale è la pubblicazione ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

2 Appare ogni settimana, in linea di principio il mercoledì, sotto la responsabilità della Cancelleria di Stato.

3 Il Giornale ufficiale è l'organo ufficiale di pubblicazione della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Bollettino ufficiale comprende due parti e un'appendice.

2 Sono pubblicati nella prima parte

1. le leggi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti, le delibere e altri atti pubblici provenienti dal Parlamento e dal Governo o dai suoi dipartimenti;

2. i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico a cui la Repubblica e Cantone del Giura ha aderito;

3. gli accordi internazionali a cui la Svizzera ha aderito, se riguardano in modo particolare la Repubblica e Cantone del Giura;

4. i regolamenti del Tribunale cantonale;

5. il principio di una revisione totale della Costituzione e, contemporaneamente, l'additivo costituzionale che ne disciplina le modalità;

6. le disposizioni costituzionali;

7. le iniziative a cui il Parlamento non dà seguito;

8. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore a cinque centesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque millesimi dello stesso ammontare;

9. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore a cinque millesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque decimillesimi dello stesso ammontare;

10. le transazioni immobiliari, le cauzioni e la partecipazione a un'impresa economica, se gli importi in gioco sono superiori a cinque millesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio;

11. i piani nei casi previsti dalla legge;

12. le iniziative presentate dallo Stato in materia federale.

3 Gli atti soggetti a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione sono pubblicati con indicazione del termine referendario.

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Sono pubblicati nella seconda parte

1. i progetti importanti delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione;

2. le pubblicazioni previste all'articolo 16 della legge sull'introduzione del Codice civile svizzero

- dichiarazione di assenza (art. 36 CC);

- ritiro del potere di rappresentare l'unione coniugale (art. 174 CC);

- invito agli aventi diritto a fare la loro dichiarazione di erede entro l'anno (art. 555 CC);

- comunicazione agli aventi diritto dell'apertura di un testamento (art. 558 CC);

- invito ai creditori e ai debitori del defunto a presentare le loro pretese e a dichiarare i loro debiti entro un termine determinato (art. 582 CC);

- iscrizione nel registro fondiario da ordinare in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC);

- pubblicazione del contratto-tipo di lavoro (art. 359a CO);

3. gli altri testi che devono essere pubblicati secondo la legislazione federale e cantonale;

4. i testi che il Parlamento, il Governo o i suoi dipartimenti e il Tribunale cantonale ritengono opportuno pubblicare.

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Un resoconto delle sedute del Parlamento è pubblicato in allegato.

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Il prezzo delle pubblicazioni è fissato dalla Cancelleria di Stato.

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L'articolo non specifica un numero, ma per seguire la richiesta

Il prezzo dell'abbonamento è stabilito dalla Cancelleria di Stato.

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La stampa del Giornale ufficiale è di competenza dell'Economato cantonale, che è incaricato della sua spedizione.

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Gli avvisi che devono comparire nella Gazzetta Ufficiale devono pervenire all'editore entro e non oltre due giorni prima della loro pubblicazione.

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La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge riguardante le pubblicazioni ufficiali.

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