1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 Il Giornale ufficiale è la pubblicazione ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.
2 Appare ogni settimana, in linea di principio il mercoledì, sotto la responsabilità della Cancelleria di Stato.
3 Il Giornale ufficiale è l'organo ufficiale di pubblicazione della Repubblica e Cantone del Giura.
1 Il Bollettino ufficiale comprende due parti e un'appendice.
2 Sono pubblicati nella prima parte
1. le leggi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti, le delibere e altri atti pubblici provenienti dal Parlamento e dal Governo o dai suoi dipartimenti;
2. i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico a cui la Repubblica e Cantone del Giura ha aderito;
3. gli accordi internazionali a cui la Svizzera ha aderito, se riguardano in modo particolare la Repubblica e Cantone del Giura;
4. i regolamenti del Tribunale cantonale;
5. il principio di una revisione totale della Costituzione e, contemporaneamente, l'additivo costituzionale che ne disciplina le modalità;
6. le disposizioni costituzionali;
7. le iniziative a cui il Parlamento non dà seguito;
8. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore a cinque centesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque millesimi dello stesso ammontare;
9. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore a cinque millesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque decimillesimi dello stesso ammontare;
10. le transazioni immobiliari, le cauzioni e la partecipazione a un'impresa economica, se gli importi in gioco sono superiori a cinque millesimi dell'ammontare delle entrate riportate nell'ultimo bilancio;
11. i piani nei casi previsti dalla legge;
12. le iniziative presentate dallo Stato in materia federale.
3 Gli atti soggetti a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione sono pubblicati con indicazione del termine referendario.
Sono pubblicati nella seconda parte
1. i progetti importanti delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione;
2. le pubblicazioni previste all'articolo 16 della legge sull'introduzione del Codice civile svizzero
- dichiarazione di assenza (art. 36 CC);
- ritiro del potere di rappresentare l'unione coniugale (art. 174 CC);
- invito agli aventi diritto a fare la loro dichiarazione di erede entro l'anno (art. 555 CC);
- comunicazione agli aventi diritto dell'apertura di un testamento (art. 558 CC);
- invito ai creditori e ai debitori del defunto a presentare le loro pretese e a dichiarare i loro debiti entro un termine determinato (art. 582 CC);
- iscrizione nel registro fondiario da ordinare in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC);
- pubblicazione del contratto-tipo di lavoro (art. 359a CO);
3. gli altri testi che devono essere pubblicati secondo la legislazione federale e cantonale;
4. i testi che il Parlamento, il Governo o i suoi dipartimenti e il Tribunale cantonale ritengono opportuno pubblicare.
Un resoconto delle sedute del Parlamento è pubblicato in allegato.
Il prezzo delle pubblicazioni è fissato dalla Cancelleria di Stato.
L'articolo non specifica un numero, ma per seguire la richiesta
Il prezzo dell'abbonamento è stabilito dalla Cancelleria di Stato.
La stampa del Giornale ufficiale è di competenza dell'Economato cantonale, che è incaricato della sua spedizione.
Gli avvisi che devono comparire nella Gazzetta Ufficiale devono pervenire all'editore entro e non oltre due giorni prima della loro pubblicazione.
La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge riguardante le pubblicazioni ufficiali.