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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

È pubblicata una Raccolta sistematica della legislazione della Repubblica e Cantone del Giura.

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Il "Compendio Sistematico", pubblicato sotto forma di raccolta, contiene il diritto giurassiano in vigore, ordinato per materie.

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1 Il Raccolta sistematica contiene

a) la Costituzione;

b) i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico ai quali la Repubblica e Canton Giura ha aderito;

c) gli accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito se riguardano particolarmente la Repubblica e Canton Giura;

d) le leggi;

e) i decreti;

f) le ordinanze;

g) gli atti, i regolamenti e altri atti pubblici di portata generale emanati dal Parlamento, dal Governo o da un dipartimento;

h) i regolamenti del Tribunale cantonale.

2 Non sono inseriti nel Raccolta sistematica del diritto giurassiano

a) gli atti riguardanti il bilancio, i crediti supplementari, i conti e gli atti che concedono sussidi;

b) gli atti riguardanti il risultato delle votazioni e delle elezioni;

c) le ordinanze e gli atti del Governo che sono misure di ordine interno o decisioni amministrative relative a casi particolari;

d) gli atti legislativi che, conformemente a una decisione del Parlamento o del Governo, devono essere tenuti segreti nell'interesse superiore del paese.

3 Il Parlamento o il Governo può ordinare l'inserimento di altri atti in ragione dell'interesse che essi presentano.

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Un atto legislativo non ancora pubblicato nella Raccolta sistematica esplica i suoi effetti purché non sia stato abrogato.

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1 La Raccolta sistematica è oggetto di una pubblicazione stampata e di una pubblicazione online.

2 La versione stampata è pubblicata su fogli mobili.

3 Entrambe le versioni sono dotate di un indice.

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In caso di discrepanze tra la versione stampata e la versione online del Raccolta sistematica, prevale la versione stampata.

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1 La versione online del Raccolta sistematica è aggiornata continuamente.

2 La versione stampata del Raccolta sistematica è aggiornata una volta all'anno. Questo aggiornamento può essere scaricato dal sito internet dedicato alla pubblicazione online.

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La pubblicazione e l'aggiornamento delle versioni stampate e online del Raccolta sistematica spettano al Servizio legale.

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1 La pubblicazione online del Raccolta sistematica e il download dell'aggiornamento da stampare sono accessibili gratuitamente.

2 La versione stampata del Raccolta sistematica può essere consultata gratuitamente in particolare presso la Cancelleria di Stato e il Servizio di informazione e comunicazione.

3 Possono essere ottenuti, a pagamento, presso il Servizio giuridico

a) l'edizione completa della versione stampata della Raccolta sistematica;

b) la versione stampata dell'aggiornamento;

c) i testi legislativi pubblicati nella Raccolta sistematica, in forma di estratti.

4 Il Governo può attuare altri mezzi di accesso alla legislazione.

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1 Viene pubblicato un Bollettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

1bis Esce in linea di principio una volta alla settimana.

2 Qualsiasi pubblicità commerciale è proibita.

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**1 Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale:**

a) gli atti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a e b;

b) gli atti sottoposti a referendum obbligatorio ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

c) gli atti sottoposti a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, con indicazione del termine referendario;

d) i progetti importanti delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione;

e) i testi sottoposti a pubblicazione secondo la legislazione federale e cantonale;

f) i testi che il Parlamento, il Governo o i suoi dipartimenti e il Tribunale cantonale reputano opportuno pubblicare.

**2 Non sono pubblicati gli atti menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c e d.**

**3 Gli ordinanze del Governo possono essere pubblicate in forma semplificata.**

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La pubblicazione del Giornale Ufficiale è di competenza della Cancelleria di Stato.

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1 Viene pubblicato un Giornale dei dibattiti del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura.

1bis Il Giornale dei dibattiti contiene, in particolare, i messaggi del Governo al Parlamento relativi ai progetti di disposizioni costituzionali, di leggi, di decreti e di atti di approvazione dei trattati, concordati e altre convenzioni di diritto pubblico.

2 È vietata qualsiasi pubblicità commerciale.

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La pubblicazione del Giornale dei dibattiti è di competenza del Segretariato del Parlamento.

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1 L'Atto legislativo contiene la legislazione emanata conformemente all'articolo 3 delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura.

2 …

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1 La Costituzione porta la data di accettazione da parte del popolo.

2 Le leggi e i decreti portano la data di adozione da parte del Parlamento in ultima lettura.

3 Gli altri atti legislativi portano la data dell'adozione da parte dell'autorità da cui provengono.

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1 L'entrata in vigore degli atti legislativi è indicata da una data.

2 Di norma, l'entrata in vigore degli atti legislativi non è anteriore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Il Governo emana le disposizioni di esecuzione.

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Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

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