1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
È pubblicata una Raccolta sistematica della legislazione della Repubblica e Cantone del Giura.
Il "Compendio Sistematico", pubblicato sotto forma di raccolta, contiene il diritto giurassiano in vigore, ordinato per materie.
1 Il Raccolta sistematica contiene
a) la Costituzione;
b) i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico ai quali la Repubblica e Canton Giura ha aderito;
c) gli accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito se riguardano particolarmente la Repubblica e Canton Giura;
d) le leggi;
e) i decreti;
f) le ordinanze;
g) gli atti, i regolamenti e altri atti pubblici di portata generale emanati dal Parlamento, dal Governo o da un dipartimento;
h) i regolamenti del Tribunale cantonale.
2 Non sono inseriti nel Raccolta sistematica del diritto giurassiano
a) gli atti riguardanti il bilancio, i crediti supplementari, i conti e gli atti che concedono sussidi;
b) gli atti riguardanti il risultato delle votazioni e delle elezioni;
c) le ordinanze e gli atti del Governo che sono misure di ordine interno o decisioni amministrative relative a casi particolari;
d) gli atti legislativi che, conformemente a una decisione del Parlamento o del Governo, devono essere tenuti segreti nell'interesse superiore del paese.
3 Il Parlamento o il Governo può ordinare l'inserimento di altri atti in ragione dell'interesse che essi presentano.
Un atto legislativo non ancora pubblicato nella Raccolta sistematica esplica i suoi effetti purché non sia stato abrogato.
1 La Raccolta sistematica è oggetto di una pubblicazione stampata e di una pubblicazione online.
2 La versione stampata è pubblicata su fogli mobili.
3 Entrambe le versioni sono dotate di un indice.
In caso di discrepanze tra la versione stampata e la versione online del Raccolta sistematica, prevale la versione stampata.
1 La versione online del Raccolta sistematica è aggiornata continuamente.
2 La versione stampata del Raccolta sistematica è aggiornata una volta all'anno. Questo aggiornamento può essere scaricato dal sito internet dedicato alla pubblicazione online.
La pubblicazione e l'aggiornamento delle versioni stampate e online del Raccolta sistematica spettano al Servizio legale.
1 La pubblicazione online del Raccolta sistematica e il download dell'aggiornamento da stampare sono accessibili gratuitamente.
2 La versione stampata del Raccolta sistematica può essere consultata gratuitamente in particolare presso la Cancelleria di Stato e il Servizio di informazione e comunicazione.
3 Possono essere ottenuti, a pagamento, presso il Servizio giuridico
a) l'edizione completa della versione stampata della Raccolta sistematica;
b) la versione stampata dell'aggiornamento;
c) i testi legislativi pubblicati nella Raccolta sistematica, in forma di estratti.
4 Il Governo può attuare altri mezzi di accesso alla legislazione.
…
1 Viene pubblicato un Bollettino ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.
1bis Esce in linea di principio una volta alla settimana.
2 Qualsiasi pubblicità commerciale è proibita.
**1 Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale:**
a) gli atti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a e b;
b) gli atti sottoposti a referendum obbligatorio ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
c) gli atti sottoposti a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, con indicazione del termine referendario;
d) i progetti importanti delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione;
e) i testi sottoposti a pubblicazione secondo la legislazione federale e cantonale;
f) i testi che il Parlamento, il Governo o i suoi dipartimenti e il Tribunale cantonale reputano opportuno pubblicare.
**2 Non sono pubblicati gli atti menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c e d.**
**3 Gli ordinanze del Governo possono essere pubblicate in forma semplificata.**
La pubblicazione del Giornale Ufficiale è di competenza della Cancelleria di Stato.
1 Viene pubblicato un Giornale dei dibattiti del Parlamento della Repubblica e Cantone del Giura.
1bis Il Giornale dei dibattiti contiene, in particolare, i messaggi del Governo al Parlamento relativi ai progetti di disposizioni costituzionali, di leggi, di decreti e di atti di approvazione dei trattati, concordati e altre convenzioni di diritto pubblico.
2 È vietata qualsiasi pubblicità commerciale.
La pubblicazione del Giornale dei dibattiti è di competenza del Segretariato del Parlamento.
1 L'Atto legislativo contiene la legislazione emanata conformemente all'articolo 3 delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura.
2 …
1 La Costituzione porta la data di accettazione da parte del popolo.
2 Le leggi e i decreti portano la data di adozione da parte del Parlamento in ultima lettura.
3 Gli altri atti legislativi portano la data dell'adozione da parte dell'autorità da cui provengono.
1 L'entrata in vigore degli atti legislativi è indicata da una data.
2 Di norma, l'entrata in vigore degli atti legislativi non è anteriore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Governo emana le disposizioni di esecuzione.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.