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170.42 GSVSLGVS CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali (GSVS)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (32)

Art. 1 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 2 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 3 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 3A Legge relativa allo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 4 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGSV) Art. 5 Legge concernente il portale virtuale sicuro (LGVS) Art. 6 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGSV) Art. 7 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 8 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 9 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 10 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 11 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 11A Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 11B Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 11C Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 12 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 13 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 14 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 15 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 16 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 17 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 17A Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 18 Legge relativa allo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 19 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LGSV) Art. 20 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 21 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 22 Legge concernente lo sportello virtuale sicuro (LGSV) Art. 23 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 24 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS) Art. 25 Legge sul portale virtuale sicuro (LGVS) Art. 26 Legge riguardante lo sportello virtuale sicuro (LGVS) Art. 27 Legge sullo sportello virtuale sicuro (LSVS)

Testo normativo (32 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La presente legge ha lo scopo di stabilire le condizioni di organizzazione, gestione e utilizzo dello sportello virtuale sicuro.

2 Mira in particolare a promuovere il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La presente legge si applica

a) allo Stato;

b) ai comuni misti e municipali nonché alle sezioni, sindacati, associazioni e altri raggruppamenti di comuni (denominati di seguito: "organi comunali");

c) agli enti pubblici o privati che svolgono compiti di interesse pubblico o delegati dallo Stato o dai comuni, e che stipulano, a tal fine, una convenzione con lo Stato (denominati di seguito: "organi terzi");

d) agli utenti dello sportello virtuale sicuro.

2 Essa non si applica alle procedure davanti alle autorità giudiziarie.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

2 Nella presente legge, il o i termini

a) "amministrazioni pubbliche" designano le amministrazioni e gli organi menzionati all'articolo 2, comma 1, lettere a, b e c;

b) "utente" designa le persone fisiche e giuridiche, nonché le collettività, che hanno stipulato un contratto d'uso dello sportello virtuale sicuro con lo Stato;

c) "transazione" designa una trasmissione di informazioni o di dati personali tra un utente e un'amministrazione pubblica, o tra amministrazioni pubbliche;

d) "sportello virtuale sicuro" designa l'infrastruttura cantonale sicura di comunicazione utilizzata tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti per le prestazioni che si basano sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le amministrazioni pubbliche incoraggiano la digitalizzazione dei loro processi, in particolare

a) informando il pubblico e le persone che intrattengono scambi con esse riguardo ai servizi digitali e ai metodi per effettuare gli scambi con l'amministrazione in via elettronica;

b) formando il loro personale sulle procedure e sulle risorse della digitalizzazione e sensibilizzandolo sulle opportunità e sui rischi che essa presenta;

c) creando incentivi per effettuare volontariamente gli scambi con le amministrazioni pubbliche per via elettronica;

d) prestando particolare attenzione all'esperienza degli utenti e alla trasparenza dei processi al fine di garantire la fiducia degli utenti.

2 Lo Stato mette in atto misure di accompagnamento e supporto ai cittadini oltre all'accompagnamento offerto dalle istanze comunali.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Governo esercita la sorveglianza sul portale virtuale sicuro.

2 Assume in particolare i seguenti compiti

a) nomina i membri della commissione del portale virtuale sicuro (art. 7, comma 1);

b) definisce le prestazioni che possono essere offerte agli utenti tramite il portale virtuale sicuro (art. 11);

c) stipula le convenzioni con gli organi terzi (art. 12);

d) emana le disposizioni di esecuzione della presente legge (art. 24).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La Cancelleria dello Stato esercita le seguenti funzioni

a) organizza lo sportello virtuale sicuro dal punto di vista amministrativo e gestisce i rapporti con gli utenti;

b) stipula con gli utenti i contratti di utilizzo dello sportello virtuale sicuro (art. 14);

c) mantiene aggiornato il registro degli utenti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il Servizio informatico svolge i seguenti compiti

d) è responsabile dell'infrastruttura tecnica dello sportello virtuale sicuro;

e) assicura lo sviluppo dei servizi dello sportello virtuale sicuro, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

f) garantisce la sicurezza dello sportello virtuale (art. 10).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Una commissione del portale virtuale sicuro (denominata di seguito: "la commissione") è istituita. Essa è nominata dal Governo.

2 Essa è composta in particolare da rappresentanti della Cancelleria dello Stato, del Servizio informatico e delle amministrazioni pubbliche che offrono prestazioni tramite il portale virtuale sicuro.

3 La commissione valuta i bisogni, definisce un ordine di priorità e preavvisa le questioni importanti riguardanti il portale virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Ogni utente riceve un diritto di accesso personale.

2 Al fine di identificare l'utente e di garantirgli un supporto tecnico, la Cancelleria di Stato e il servizio informatico hanno l'autorizzazione di utilizzare le informazioni esistenti nelle banche dati cantonali relative alle persone e alle imprese.

3 I diritti di accesso sono soggetti a un controllo permanente da parte del sistema informatico.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Ogni transazione di un utente, fatta eccezione per i dati trasmessi, viene registrata in uno storico per un periodo limitato.

2 Il Governo stabilisce, tramite ordinanza, le disposizioni di esecuzione, in particolare quelle riguardanti la distruzione delle transazioni registrate nello storico.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Servizio informatico vigila costantemente sulla sicurezza dello sportello virtuale e procede agli adattamenti necessari in funzione dell'evoluzione tecnologica.

2 Solo le persone debitamente autorizzate possono intervenire nel sistema informatico dello sportello virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le prestazioni dello sportello virtuale sicuro sono definite dal Governo.

2 Esse permettono in particolare

a) di offrire agli utenti un accesso semplificato ai servizi delle amministrazioni pubbliche;

b) di migliorare l'efficacia delle suddette amministrazioni.

3 Offrono in particolare all'utente la possibilità

a) di compilare moduli e richieste, nonché di trasmettere informazioni agli indirizzi delle amministrazioni pubbliche;

b) di consultare dati e lo stato di avanzamento delle pratiche che lo riguardano.

4 Quando l'amministrazione pubblica accoglie integralmente la richiesta che le viene presentata e, peraltro, nessun'altra persona viene coinvolta nei suoi interessi, può notificare una decisione, un'autorizzazione o un altro atto richiesto tramite lo sportello virtuale sicuro. Se una parte lo richiede entro cinque giorni, l'atto è confermato per iscritto; in tal caso, il termine per utilizzare un mezzo di impugnazione inizia a decorrere soltanto dalla conferma scritta.

5 Inoltre, si applica il Codice di procedura amministrativa. Tuttavia, il Governo può, tramite ordinanza, prevedere altri casi in cui l'utente o l'amministrazione pubblica può ricorrere allo sportello virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Le istanze comunali offrono servizi online principalmente attraverso lo sportello virtuale sicuro.

2 L'investimento di base e i costi operativi dello sportello virtuale sicuro sono a carico dello Stato.

3 I costi di sviluppo e funzionamento dei servizi che beneficiano totalmente o parzialmente le istanze comunali sono ripartiti al 50% a carico dei comuni municipali e dei comuni misti e al 50% a carico dello Stato.

4 I costi addebitati ai comuni municipali e ai comuni misti sono ripartiti in proporzione al numero di abitanti determinato annualmente dalla statistica pubblica cantonale relativa alla popolazione residente permanente.

5 Le istanze comunali possono finanziare interamente lo sviluppo di servizi, che non sono prioritizzati dalla commissione per l’insieme delle istanze comunali, con il parere favorevole di quest’ultima.

6 Nel caso in cui i servizi sviluppati secondo il comma 5 siano successivamente messi a disposizione dell’insieme delle istanze comunali, le spese inizialmente sostenute dall’istanza interessata possono essere rimborsate. Se del caso, il rimborso avviene nel quadro del budget triennale dei costi di investimento menzionato all’articolo 11b, comma 1.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Un bilancio triennale dei costi d'investimento e di funzionamento che incombono ai comuni municipali e ai comuni misti è stabilito dalla commissione.

2 La quota addebitata ai comuni municipali e ai comuni misti è calcolata sulla base degli importi effettivamente contabilizzati nel periodo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Servizio informatico mette a disposizione delle istanze comunali il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni a loro dedicate e per il coordinamento con le prestazioni offerte dallo Stato.

2 I costi relativi al personale sono inseriti nel bilancio triennale e ripartiti conformemente all'articolo 11a, comma 3.

3 Le altre prestazioni proprie dei rappresentanti dello Stato e delle istanze comunali non sono fatturate.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 In base a una convenzione stipulata con lo Stato, anche gli organi terzi possono offrire prestazioni attraverso lo sportello virtuale sicuro.

2 La convenzione definisce in particolare la partecipazione dell'organo terzo alle spese di investimento e di funzionamento dello sportello virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l'utilizzo dello sportello virtuale sicuro è facoltativo.

2 Il Governo può prevedere, mediante ordinanza, alcuni vantaggi a favore degli utenti al fine di incoraggiare il ricorso allo sportello virtuale sicuro per determinate prestazioni; può in particolare prevedere una riduzione degli emolumenti previsti dalla legislazione se ne può derivare una effettiva e corrispondente diminuzione del carico di lavoro delle amministrazioni pubbliche.

3 Il Governo può, mediante ordinanza, obbligare enti comunali, organi terzi e certe categorie di utenti, ad esempio un corpo di mestiere, a utilizzare lo sportello virtuale sicuro per prestazioni particolari se ciò comporta un sensibile miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

L'utente stipula un contratto d'uso per accedere ai servizi dello sportello virtuale sicuro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Un rappresentante legale o contrattuale può avere accesso ai dati e alle informazioni relative alla persona che rappresenta e agire in suo nome attraverso lo sportello virtuale sicuro, se giustifica i suoi poteri di rappresentanza presso la Cancelleria di Stato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 I dati personali riguardanti un utente possono essere resi accessibili

a) all'utente stesso;

b) al rappresentante dell'utente, quando quest'ultimo vi abbia espresso consenso.

2 Dopo aver consultato la commissione, il Governo può prevedere, per via di ordinanza, un accesso più ampio a determinati dati personali a favore di una categoria particolare di utenti, ad esempio un corpo professionale, alle seguenti condizioni cumulative

a) la categoria di utenti ha bisogno regolarmente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, di conoscere i dati;

b) gli utenti e i loro collaboratori sono soggetti al segreto professionale o d'ufficio, oppure si sono impegnati ciascuno contrattualmente a rispettare la riservatezza dei dati;

c) la trasmissione dei dati in questione è proporzionata allo scopo ricercato e si basa su un interesse pubblico o privato sufficiente.

3 Le amministrazioni pubbliche e gli utenti ai sensi del comma 2 possono avere accesso alle informazioni disponibili presso lo sportello virtuale sicuro solo se queste sono strettamente correlate alle loro attività legali e professionali.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Ad eccezione della cronologia temporanea delle transazioni (art. 9), i dati trasmessi dagli utenti non sono conservati nel sistema dello sportello virtuale sicuro.

2 Possono essere costituite e registrate nel sistema dello sportello virtuale sicuro statistiche anonime di frequentazione del sito.

3 I dati, comprese le informazioni sensibili, inviati dall’utente sullo sportello virtuale sicuro possono essere archiviati nei sistemi informatici dello Stato e messi a disposizione delle unità amministrative o delle istanze comunali che ne sono i destinatari.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il ricorso a servizi informatici in cloud per ospitare tutto o parte dello sportello virtuale sicuro o l'utilizzo di soluzioni informatiche in cloud è possibile a condizione che venga rispettata la legislazione relativa alla protezione dei dati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Inoltre, si applica la normativa relativa alla protezione dei dati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Lo Stato non è responsabile dei danni, diretti o indiretti, derivanti dall'incapacità di accedere allo sportello virtuale sicuro o di utilizzarlo.

2 Le informazioni disponibili sono fornite secondo i registri collegati allo sportello virtuale sicuro, senza garanzia alcuna sulla loro veridicità; eventuali inesattezze non comportano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Le autorità comunali e gli organi terzi che offrono servizi tramite lo sportello virtuale sicuro sono gli unici responsabili dei dati forniti e dei danni che potrebbero causare agli utenti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utente è l'unico responsabile del proprio sistema informatico.

2 Si assume tutti i rischi derivanti dall'utilizzo da parte di terzi dei propri diritti di accesso.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Per il resto, il Codice di procedura amministrativa disciplina il procedimento applicabile alle decisioni basate sulla presente legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 L'utilizzo dello sportello virtuale sicuro è di principio gratuito.

2 Tuttavia, può essere previsto un emolumento nel contratto di utilizzo quando una categoria di utenti ha accesso a prestazioni particolari che comportano spese per le amministrazioni pubbliche.

3 Un emolumento può essere addebitato quando un utente richiede un nuovo diritto di accesso o un intervento tecnico particolare.

4 Per il resto, sono riservate le disposizioni della legislazione sugli emolumenti.

Art 23a

In deroga agli articoli 11a, comma 3, e 11c, comma 2, i costi di sviluppo e funzionamento delle prestazioni che beneficiano totalmente o parzialmente le istanze comunali, così come i costi relativi al personale per gli anni 2025 e 2026, sono a carico dello Stato fino a un importo massimo di 568 900 franchi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Il Governo disciplina, tramite ordinanza, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

2 Può in particolare emanare disposizioni riguardanti

a) la regolamentazione del diritto di accesso, in particolare la sua trasmissione iniziale all'utente, il suo controllo e la sua modifica (art. 8);

b) la cronologia, in particolare la distruzione delle transazioni registrate (art. 9);

c) le misure di sicurezza (art. 10);

d) la notifica di decisioni, autorizzazioni o altri atti tramite lo sportello virtuale sicuro (art. 11, cpv. 4 e 5);

e) la stipula e il contenuto del contratto di utilizzo dello sportello virtuale sicuro (art. 14);

f) le modalità relative alla rappresentanza (art. 15).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il decreto del 24 marzo 2010 che stabilisce gli emolumenti dell'amministrazione cantonale è modificato come segue

Articolo 7, cifra 3

...

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.

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