1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
**1 L’Ufficio dei veicoli è autorizzato a raccogliere in modo automatizzato, a fini di aggiornamento, attraverso il registro cantonale dei conducenti e dei veicoli (piattaforma AVEDRIS), i dati provenienti dal registro cantonale degli abitanti (piattaforma GERES), gestito dal Servizio della popolazione, che sono necessari per l’esecuzione dei suoi compiti legali.**
**2 L’Ufficio dei veicoli può disporre dei seguenti dati:**
a) il nome, il cognome e il numero AVS di una persona, così come del suo coniuge o del suo partner registrato;
b) l’indirizzo e l’indirizzo postale di una persona, compreso il numero postale di avviamento e il luogo;
c) la data di nascita e il luogo di nascita di una persona;
d) il luogo d’origine, se la persona è di nazionalità svizzera;
e) il sesso di una persona;
f) lo stato civile di una persona;
g) la nazionalità di una persona;
h) il tipo di autorizzazione di una persona di nazionalità straniera;
i) la data di arrivo e di partenza in un comune di una persona;
j) la data del trasloco di una persona;
k) la data di decesso di una persona.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.
1 L'Ufficio dei veicoli è responsabile della piattaforma AVEDRIS.
2 Il Servizio della popolazione è responsabile della piattaforma GERES.
I profili della piattaforma AVEDRIS devono essere configurati in modo tale che solo i collaboratori dell'Ufficio Veicoli che hanno regolarmente bisogno di accedere ai suddetti dati possano disporne.
Le disposizioni della convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE) sono applicabili per il resto.
Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2023.