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170.412 CPDT-JUNI CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali (CPDT-JUNI)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (8)

Art. premier Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dall’addetto alla protezione dei dati e alla trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-GIUGNO) Art. 2 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE) Art. 3 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile per la protezione dei dati e la trasparenza, nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE) Art. 4 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dall'incaricato alla protezione dei dati e alla trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE) Art. 5 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-GIUGNO) Art. 6 Decreto che stabilisce la tariffa degli onorari percepiti dal responsabile per la protezione dei dati e la trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli onorari CPDT-JUNE) Art. 7 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE) Art. 8 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal delegato alla protezione dei dati e alla trasparenza nonché dalla commissione di protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE)

Testo normativo (8 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il presente decreto stabilisce gli emolumenti e le spese che possono essere percepite dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: "il responsabile") nonché dalla commissione della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: "la commissione") nei seguenti casi previsti dall'articolo 41, comma 2, e dal capitolo V CPDT-JUNE

a) una persona agisce con temerarietà o leggerezza, oppure abusa dei suoi diritti in altro modo (art. 41, comma 2, e art. 81, comma 2, lettera a, CPDT-JUNE);

b) il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può invocare un interesse impellente (art. 81, comma 2, lettera b, CPDT-JUNE);

c) il trattamento della richiesta richiede un lavoro di una certa importanza o comporta spese notevoli (art. 81, comma 2, lettera c, CPDT-JUNE);

d) i costi di intervento sono addebitati all'entità responsabile a causa del suo comportamento (art. 82 CPDT-JUNE).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Quando il presente decreto lascia un margine di discrezionalità, l'ufficiale e la commissione stabiliscono l'onorario in ragione del loro coinvolgimento, dell'importanza della causa e delle sue difficoltà.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Quando una persona agisce con temerarietà o leggerezza, o abusa in altro modo dei propri diritti, l'agente e la commissione possono imporre a suo carico un onorario da 100 a 1.000 franchi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Quando il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può invocare un interesse pressante, il funzionario incaricato e la commissione possono addebitargli un emolumento da 100 a 1.000 franchi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Quando il trattamento di una domanda richiede un lavoro di una certa entità, il responsabile e la commissione possono percepire un onorario da 100 a 2.000 franchi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il preposto e la commissione percepiscono inoltre i rimborsi delle spese che hanno sostenuto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 Quando il delegato o la commissione addebitano il loro intervento al prezzo di costo (art. 82 CPDT-JUNE), essi si basano su una tariffa oraria che tiene conto di tutte le loro spese, e in particolare delle spese infrastrutturali (segreteria, informatica, locali).

2 Il delegato e la commissione percepiscono inoltre le spese sostenute.

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