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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

La presente legge si applica ai membri delle autorità, ai dipendenti dello Stato e ai magistrati della Repubblica e Cantone del Giura, così come al personale degli enti autonomi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Le incompatibilità a livello comunale sono disciplinate dagli articoli 11 a 17 della legge del 9 novembre 1978 sui comuni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Una persona non può ricoprire contemporaneamente, a titolo permanente, due cariche amministrative o giudiziarie delle quali una è subordinata all'altra.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 I parenti in linea diretta e collaterale fino al terzo grado incluso e gli affini in linea diretta e collaterale fino al secondo grado incluso non possono occupare simultaneamente funzioni amministrative o giudiziarie di cui una è immediatamente subordinata all'altra.

2 I parenti o affini fino al terzo grado incluso non possono appartenere simultaneamente al Governo o allo stesso tribunale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Non possono essere né deputati, né supplenti al Parlamento

1. i magistrati e i giudici designati come segue

a) i ministri;

b) i procuratori e i giudici, quando sono eletti dal Parlamento;

c) …;

d) …;

e) …;

f) …;

g) …;

h) il presidente della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte;

i) …;

2. i segretari dei ministri e i loro supplenti, i segretari della Cancelleria propriamente detta e del Servizio di informazione e comunicazione, i dipendenti del Parlamento, i capi delle unità (servizi, uffici, sezioni e uffici), così come i loro aggiunti, il chimico cantonale, il medico cantonale, il farmacista cantonale, il veterinario cantonale, il direttore del centro medico-psicologico, i delegati ai sensi del decreto di organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale, i direttori delle divisioni del Servizio di formazione postobbligatoria, i membri dello stato maggiore della polizia cantonale, i cancellieri del Tribunale di prima istanza, del Tribunale cantonale e della Procura, i giuristi dell'amministrazione cantonale, gli economisti della Tesoreria generale;

3. …

4. i membri della direzione della Banca cantonale del Giura;

5. il direttore dell’Ente cantonale di assicurazione immobiliare e di prevenzione;

6. il direttore della Cassa pensioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 I ministri e il personale dell'amministrazione cantonale non possono esercitare alcuna funzione giudiziaria. Resta riservato l'ingaggio di un cancelliere in qualità di giudice.

2 I procuratori e i giudici del Tribunale di prima istanza non possono esercitare un'altra funzione giudiziaria al servizio dello Stato se non in qualità di giudice supplente presso la Corte amministrativa e la Corte delle assicurazioni del Tribunale cantonale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

**Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le seguenti funzioni:**

- deputato e supplente al Parlamento cantonale;

- procuratore e giudice permanente;

- giudice supplente del Tribunale di prima istanza e del Tribunale cantonale;

- membro del Governo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

I ministri non possono appartenere a un'autorità comunale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

I procuratori e i giudici permanenti non possono far parte di un'autorità comunale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 In caso di incompatibilità legata alla funzione, un termine per esercitare l'opzione è fissato dal Governo. Trascorso tale termine, il presidente del Tribunale cantonale procede a un sorteggio al quale sono invitati gli interessati.

2 In caso di elezione simultanea di persone che risultano escluse a norma della presente legge, è considerata eletta, in assenza di rinuncia volontaria, la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che l'elezione sia avvenuta secondo lo stesso sistema. In caso di parità, il presidente del Tribunale cantonale procede a un sorteggio al quale sono invitati gli interessati. Lo stesso si applica quando due persone, tra le quali sussiste incompatibilità, siano state elette simultaneamente secondo un sistema elettorale diverso e non siano riuscite a trovare un accordo nel termine fissato dal presidente del Tribunale cantonale.

3 Quando, a causa di una persona già in carica, un nuovo eletto rientra sotto l'applicazione dell'articolo 5, l'elezione è nulla se la persona in carica non si ritira.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Se sorge un problema di incompatibilità durante la creazione di una funzione, decide il Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

1 La legge del 26 ottobre 1978 sullo statuto dei magistrati e dei funzionari della Repubblica e Cantone del Giura è modificata come segue

Articolo 16, comma 2

…

2 La legge del 9 novembre 1978 sui comuni è modificata come segue

Articolo 11, commi 1bis e 2

…

Articolo 15, nota marginale e commi 1bis e 2bis

…

3 La legge del 26 ottobre 1978 sulla Banca cantonale del Giura è modificata come segue

Articolo 11, comma 2

…

4 Il regolamento del Parlamento del 26 aprile 1979 è modificato come segue

Articolo 88, comma 3

…

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Sono abrogati

a) gli articoli 7 a 10 della legge del 26 ottobre 1978 sui diritti politici;

b) l'articolo 3 della legge del 26 ottobre 1978 sullo statuto dei magistrati e dei funzionari della Repubblica e Cantone del Giura;

c) l'articolo 88, comma 2, del regolamento del Parlamento del 26 aprile 1979.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali

Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.

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