1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 170. Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
La presente legge si applica ai membri delle autorità, ai dipendenti dello Stato e ai magistrati della Repubblica e Cantone del Giura, così come al personale degli enti autonomi.
Le incompatibilità a livello comunale sono disciplinate dagli articoli 11 a 17 della legge del 9 novembre 1978 sui comuni.
Una persona non può ricoprire contemporaneamente, a titolo permanente, due cariche amministrative o giudiziarie delle quali una è subordinata all'altra.
1 I parenti in linea diretta e collaterale fino al terzo grado incluso e gli affini in linea diretta e collaterale fino al secondo grado incluso non possono occupare simultaneamente funzioni amministrative o giudiziarie di cui una è immediatamente subordinata all'altra.
2 I parenti o affini fino al terzo grado incluso non possono appartenere simultaneamente al Governo o allo stesso tribunale.
Non possono essere né deputati, né supplenti al Parlamento
1. i magistrati e i giudici designati come segue
a) i ministri;
b) i procuratori e i giudici, quando sono eletti dal Parlamento;
c) …;
d) …;
e) …;
f) …;
g) …;
h) il presidente della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte;
i) …;
2. i segretari dei ministri e i loro supplenti, i segretari della Cancelleria propriamente detta e del Servizio di informazione e comunicazione, i dipendenti del Parlamento, i capi delle unità (servizi, uffici, sezioni e uffici), così come i loro aggiunti, il chimico cantonale, il medico cantonale, il farmacista cantonale, il veterinario cantonale, il direttore del centro medico-psicologico, i delegati ai sensi del decreto di organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale, i direttori delle divisioni del Servizio di formazione postobbligatoria, i membri dello stato maggiore della polizia cantonale, i cancellieri del Tribunale di prima istanza, del Tribunale cantonale e della Procura, i giuristi dell'amministrazione cantonale, gli economisti della Tesoreria generale;
3. …
4. i membri della direzione della Banca cantonale del Giura;
5. il direttore dell’Ente cantonale di assicurazione immobiliare e di prevenzione;
6. il direttore della Cassa pensioni.
1 I ministri e il personale dell'amministrazione cantonale non possono esercitare alcuna funzione giudiziaria. Resta riservato l'ingaggio di un cancelliere in qualità di giudice.
2 I procuratori e i giudici del Tribunale di prima istanza non possono esercitare un'altra funzione giudiziaria al servizio dello Stato se non in qualità di giudice supplente presso la Corte amministrativa e la Corte delle assicurazioni del Tribunale cantonale.
**Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le seguenti funzioni:**
- deputato e supplente al Parlamento cantonale;
- procuratore e giudice permanente;
- giudice supplente del Tribunale di prima istanza e del Tribunale cantonale;
- membro del Governo.
I ministri non possono appartenere a un'autorità comunale.
I procuratori e i giudici permanenti non possono far parte di un'autorità comunale.
1 In caso di incompatibilità legata alla funzione, un termine per esercitare l'opzione è fissato dal Governo. Trascorso tale termine, il presidente del Tribunale cantonale procede a un sorteggio al quale sono invitati gli interessati.
2 In caso di elezione simultanea di persone che risultano escluse a norma della presente legge, è considerata eletta, in assenza di rinuncia volontaria, la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che l'elezione sia avvenuta secondo lo stesso sistema. In caso di parità, il presidente del Tribunale cantonale procede a un sorteggio al quale sono invitati gli interessati. Lo stesso si applica quando due persone, tra le quali sussiste incompatibilità, siano state elette simultaneamente secondo un sistema elettorale diverso e non siano riuscite a trovare un accordo nel termine fissato dal presidente del Tribunale cantonale.
3 Quando, a causa di una persona già in carica, un nuovo eletto rientra sotto l'applicazione dell'articolo 5, l'elezione è nulla se la persona in carica non si ritira.
Se sorge un problema di incompatibilità durante la creazione di una funzione, decide il Parlamento.
1 La legge del 26 ottobre 1978 sullo statuto dei magistrati e dei funzionari della Repubblica e Cantone del Giura è modificata come segue
Articolo 16, comma 2
…
2 La legge del 9 novembre 1978 sui comuni è modificata come segue
Articolo 11, commi 1bis e 2
…
Articolo 15, nota marginale e commi 1bis e 2bis
…
3 La legge del 26 ottobre 1978 sulla Banca cantonale del Giura è modificata come segue
Articolo 11, comma 2
…
4 Il regolamento del Parlamento del 26 aprile 1979 è modificato come segue
Articolo 88, comma 3
…
Sono abrogati
a) gli articoli 7 a 10 della legge del 26 ottobre 1978 sui diritti politici;
b) l'articolo 3 della legge del 26 ottobre 1978 sullo statuto dei magistrati e dei funzionari della Repubblica e Cantone del Giura;
c) l'articolo 88, comma 2, del regolamento del Parlamento del 26 aprile 1979.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.