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1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il registro degli elettori indica per ciascun cittadino abilitato a votare

a) il nome e il cognome;

b) lo stato o la professione;

c) la data di nascita;

d) l'indirizzo esatto (luogo di domicilio);

e) il comune e il cantone di appartenenza;

f) la data in cui è divenuto abilitato a votare in materia federale;

g) la data in cui è divenuto abilitato a votare in materia cantonale;

h) la data in cui è divenuto abilitato a votare in materia comunale;

i) in caso di cancellazione dell'iscrizione, la data e il motivo della cancellazione.

In caso di reiscrizione, il cittadino o la cittadina cancellato/a viene iscritto/a nuovamente, con indicazione della data e delle motivazioni.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il registro è numerato in serie continua. Può essere tenuto sotto forma di schedario.

Per il voto degli Svizzeri all'estero, un registro è tenuto da ciascun comune. Questo è informatizzato e armonizzato in tutto il Cantone. La Cancelleria di Stato vi ha accesso.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

L'Economato cantonale fornisce ai comuni, previo rimborso delle spese, il materiale adeguato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il registro degli elettori è tenuto, sotto la responsabilità del consiglio comunale, dal funzionario designato dal regolamento comunale.

Il registro degli elettori è pubblico.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Non appena acquisiscono la qualità di elettore, i cittadini sono iscritti d'ufficio nel registro.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

È possibile procedere in qualsiasi momento a iscrizioni e cancellazioni nel registro, tranne che la vigilia dopo le 18:00 e il giorno stesso di una votazione, di un'elezione o di un'assemblea comunale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il responsabile della tenuta del registro iscrive d'ufficio tutti i residenti del comune aventi diritto di voto, quando viene a conoscenza ufficiale del loro diritto di voto. Allo stesso modo, cancella qualsiasi cittadino iscritto quando viene a conoscenza ufficiale di un fatto che comporta la perdita del diritto di voto (decesso, messa sotto tutela generale, protezione tramite un mandato per causa di inabilità, trasferimento fuori dal comune, ecc.).

Il responsabile della tenuta del registro procede all'iscrizione non appena i dati necessari gli sono stati forniti ufficialmente.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

L'iscrizione dei cittadini nel registro elettorale tiene conto della data del loro arrivo nel comune.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal cittadino interessato o da un suo mandatario.

Non appena la fondatezza della domanda è stabilita o se essa è evidente, il funzionario responsabile del registro procede senza indugio all'iscrizione. Se rifiuta di farlo, la sua decisione può essere impugnata entro dieci giorni presso il consiglio comunale. Quest'ultimo decide senza ritardo.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

L'articolo 1. Lo straniero che non è registrato e ritiene che dovrebbe esserlo può richiedere al funzionario di completare il registro. La decisione del funzionario può essere impugnata entro dieci giorni presso il consiglio comunale. Quest'ultimo decide senza ritardo. Per il resto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.

Quando l'addetto al registro ha dubbi sul diritto di voto di un cittadino da iscrivere, deve, prima di rifiutare l'iscrizione, acquisire d'ufficio le informazioni necessarie presso l'autorità locale dell'ex residenza del cittadino.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Ogni elettore che ritiene che una persona sia registrata erroneamente può richiedere al consiglio comunale di correggere il registro. La persona la cui registrazione è contestata è, se possibile, messa in condizione di difendersi.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Quattordici giorni al più tardi prima di qualsiasi votazione o elezione, il registro è sottoposto a un esame approfondito, con l'obiettivo di completarlo e rettificarlo.

Si procede allo stesso modo per le assemblee comunali, ad eccezione delle assemblee convocate d'urgenza.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Alla vigilia di ogni votazione o elezione o di un'assemblea comunale (eccetto quelle convocate d'urgenza), il consiglio comunale si pronuncia sulle richieste di iscrizione e le opposizioni presentate tempestivamente e non ancora trattate e, dopo aver effettuato le rettifiche conforme alle decisioni prese, chiude il registro alle ore 18 tramite un verbale inserito al suo interno. Questo verbale attesta il numero esatto dei cittadini aventi diritto al voto ed è firmato dal sindaco e dal segretario comunale.

Il registro così definito fa fede per il giorno della votazione o dell'elezione o per l'assemblea comunale prevista.

Per le assemblee comunali convocate d'urgenza, è l'ultima chiusura del registro a fare fede.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I verbali di chiusura sono redatti ufficialmente.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Il preposto alla tenuta del registro informa l'ufficio elettorale del numero esatto dei cittadini abili a votare.

Per le assemblee comunali, vigila affinché il registro degli elettori possa essere consultato.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I mezzi di ricorso sono disciplinati dalla legislazione federale e cantonale in materia.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

**Le comuni borghesi sono autorizzate a esaminare il registro degli elettori del comune municipale per la preparazione della lista dei borghesi idonei a votare in materia borghese ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge sui diritti politici.**

Se il regolamento della comune borghese attribuisce, conformemente alla suddetta disposizione, il diritto di voto in assemblea borghese anche ai borghesi che risiedono al di fuori del comune, coloro che tra loro desiderano esercitare tale diritto devono richiedere l'iscrizione nel registro dimostrando di soddisfare le condizioni richieste dalla suddetta disposizione.

Inoltre, le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia al registro degli elettori in materia borghese.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

L'ordinanza del 9 novembre 1978 riguardante il registro degli elettori è abrogata.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1986.

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