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1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

40 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (40)

Art. 1 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 2 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 3 Ordinanza d'esecuzione della legge sui diritti politici Art. 4 Ordinanza esecutiva della legge sui diritti politici Art. 5 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 6 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 7 Ordinanza d'esecuzione della legge sui diritti politici Art. 8 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 9 Ordinanza d'esecuzione della legge sui diritti politici Art. 10 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 11 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 12 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 13 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 14 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 15 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 16 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 17 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 18 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 19 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 21 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 22 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 23 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 24 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 26 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 27 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 28 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 29 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 30 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 31 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 32 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 33 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 34 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 35 Ordinanza d'esecuzione della legge sui diritti politici Art. 36 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 37 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 38 Ordinanza d'esecuzione della legge sui diritti politici Art. 39 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 40 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici Art. 41 Ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici

Testo normativo (40 Articoli)

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 La presente ordinanza stabilisce le norme di esecuzione della legge sui diritti politici.

2 Restano riservate le disposizioni di esecuzione relative al registro degli elettori e alle elezioni comunali.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

I termini che designano le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.

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Devono essere registrati come elettori, conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia

1. In materia federale

- i cittadini svizzeri di età pari o superiore ai diciotto anni che hanno il loro domicilio politico nel Cantone;

- i cittadini svizzeri domiciliati all'estero, di età pari o superiore ai diciotto anni, se fanno richiesta presso il loro comune di origine o di domicilio precedente;

- i nomadi di nazionalità svizzera se fanno richiesta nel loro comune d'origine.

2. In materia cantonale

- i cittadini svizzeri di età pari o superiore ai diciotto anni che hanno il loro domicilio politico nel Cantone da 30 giorni;

- i cittadini svizzeri domiciliati all'estero, di età pari o superiore ai diciotto anni, se fanno richiesta presso il loro comune di origine o di domicilio precedente;

- i nomadi di nazionalità svizzera se fanno richiesta nel loro comune d'origine;

- gli stranieri di età pari o superiore ai diciotto anni e domiciliati in Svizzera da dieci anni e nel Cantone da un anno, salvo in materia costituzionale.

3. In materia comunale

- i cittadini svizzeri di età pari o superiore ai diciotto anni che hanno il loro domicilio nel comune da 30 giorni;

- gli stranieri di età pari o superiore ai diciotto anni e domiciliati in Svizzera da dieci anni, nel Cantone da un anno e nel comune da 30 giorni.

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Ogni comune tiene un registro degli elettori. Le disposizioni relative sono stabilite in un'ordinanza speciale.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Prima di ogni votazione, l'autorità competente convoca gli elettori mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2 Se lo ritiene utile, la Cancelleria di Stato invia alle amministrazioni comunali e agli uffici elettorali istruzioni sulle modalità di procedura.

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1 La Cancelleria di Stato stampa le tessere elettorali per le votazioni della Confederazione e del Cantone, nonché le schede ufficiali per le votazioni del Cantone. Le distribuisce tempestivamente ai comuni.

2 I comuni ordinano a loro spese le buste di trasmissione e le buste per il voto approvate dalla Cancelleria di Stato.

3 Il consiglio comunale stampa le tessere elettorali e le schede ufficiali per le votazioni del comune e si procura le buste di trasmissione e le buste per il voto.

4 Gli elettori ricevono tessere elettorali distinte e di colori diversi per le votazioni federali, cantonali e comunali.

5 In caso di elezione, i firmatari delle liste o degli atti di candidatura possono ottenere le schede esclusivamente presso gli stampatori delle schede ufficiali. Queste schede aggiuntive sono a carico delle persone o delle organizzazioni che le hanno ordinate.

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1 L’addetto al registro degli elettori provvede alla fornitura del materiale elettorale. Lo invia agli elettori nelle buste approvate dalla Cancelleria di Stato, che vengono riutilizzate per il voto per corrispondenza dagli elettori che desiderano votare in questo modo.

2 …

3 Ai nomadi, invia il materiale elettorale all'indirizzo indicato dall'elettore al momento della richiesta di iscrizione al registro degli elettori.

4 Un duplicato della tessera elettorale può essere ottenuto al più tardi quarantotto ore prima dell'apertura del voto. La nuova tessera rilasciata deve recare la dicitura "duplicato". All'apertura del voto, l'amministrazione comunale comunica all'ufficio elettorale i nomi delle persone che hanno ottenuto un duplicato.

5 L'elettore che ha smarrito o involontariamente distrutto la propria busta per il voto per corrispondenza può richiedere una nuova busta all'amministrazione comunale.

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1 L'elettore che cambia comune di domicilio all'interno del Cantone, tra l'invio del materiale di voto e la chiusura del registro degli elettori, vota nel comune di partenza.

2 Il comune di arrivo non gli fornisce materiale di voto.

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1 In linea di principio, ogni comune costituisce un ufficio elettorale.

2 Il consiglio comunale designa i membri dell'ufficio elettorale, tra cui un presidente e un segretario.

3 Se più comuni sono uniti per formare un'unica circoscrizione, l'ufficio elettorale è nominato dal consiglio del comune che è designato come capoluogo della circoscrizione, ma tutti i comuni che la costituiscono vi sono rappresentati da almeno un membro.

4 I membri dell'ufficio elettorale ricevono un'indennità. Il comune ne fissa l'importo e ne assume l'onere.

5 Il segretario comunale, o il dipendente comunale designato a tal fine dal consiglio comunale, assiste alle operazioni di spoglio subito dopo la chiusura del voto. Egli può essere membro dell'ufficio elettorale.

6 Durante le elezioni, le forze politiche sono rappresentate equamente in ogni ufficio elettorale.

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1 I locali di voto devono essere aperti la domenica dalle 10 alle 12.

2 Il consiglio comunale può inoltre fissare l'apertura già dal venerdì.

3 Lo scrutinio si chiude la domenica alle 12.

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1 Il seggio elettorale è situato in un edificio pubblico o facilmente accessibile al pubblico.

2 Non può essere stabilito in un'osteria.

3 Quando ci sono più seggi elettorali in una circoscrizione, il presidente dell'ufficio elettorale generale dirige lo scrutinio al seggio principale. Per ogni seggio elettorale, un membro dell'ufficio elettorale è incaricato di dirigere le operazioni.

4 Se diversi comuni sono riuniti per formare un'unica circoscrizione, il comune capoluogo mette a disposizione il seggio elettorale.

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1 Il consiglio comunale assicura che i locali di voto siano forniti di tutto il materiale necessario per le votazioni. Sono indispensabili

- una cabina elettorale per permettere all'elettore di mantenere segreto il proprio voto;

- due urne, una delle quali destinata a ricevere le tessere elettorali e l'altra le schede di voto;

- un tavolo su cui il seggio elettorale possa depositare le schede di voto e timbrarle.

2 Il consiglio comunale può ordinare l'istituzione di urne specifiche per le diverse tessere elettorali e per le diverse schede. Può altresì, se un voto cantonale o comunale prevede più oggetti, ordinare l'istituzione di urne specifiche per ciascuno di essi.

3 Si provvederà affinché le urne siano dotate di un'indicazione chiara e ben visibile per ciascun voto.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il consiglio comunale assicura che le schede elettorali, così come il numero necessario di copie delle disposizioni legali in materia di votazioni, siano a disposizione dell'ufficio elettorale nei locali di voto, insieme ai moduli di verbale e al materiale necessario per scrivere, imballare e sigillare i pacchi di schede elettorali e di carte.

2 Se lo ritiene opportuno, è facoltà del consiglio comunale riunire i membri dell'ufficio elettorale prima del giorno del voto per fornire loro le istruzioni utili.

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1 I membri dell'ufficio elettorale si riuniscono mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni nel locale di voto al quale sono assegnati.

2 Il presidente, o il membro che ne fa le veci nei locali di voto accessori, li informa delle disposizioni della sezione 4 del presente decreto e coordina il loro servizio.

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L'ufficio elettorale e le sue sezioni possono dividersi in gruppi per la direzione e la sorveglianza delle operazioni, ma è necessario che durante tutta la durata di queste ultime almeno due dei suoi membri, in caso di votazione, e tre in caso di elezione, siano continuamente presenti nel locale di voto.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 L'ufficio elettorale constata che le urne sono vuote e appone i sigilli.

2 Le stesse urne sono utilizzate per tutta la durata dello scrutinio. Rimangono sigillate e sono custodite in un luogo sicuro. Il secondo e il terzo giorno dello scrutinio, sono reinstallate nel locale di voto solo immediatamente prima dell'inizio dello scrutinio, l'ufficio elettorale non deve prendere conoscenza del loro contenuto.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 L'ufficio elettorale informa i cittadini, su loro richiesta, sulla modalità di voto.

2 Si astiene da qualsiasi influenza sulla scelta degli elettori.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Un membro dell'ufficio elettorale riceve le schede degli elettori e le introduce nell'urna. Può assicurarsi che la scheda sia effettivamente quella della persona che la consegna.

2 L'ufficio elettorale può decidere che i nomi iscritti sulle schede siano letti ad alta voce.

3 L'ufficio elettorale è tenuto a permettere di votare a ogni cittadino che si presenta munito di una scheda a suo nome. Se ha dubbi sulla qualità di elettore del cittadino, li annota nel verbale.

4 Un membro dell'ufficio elettorale timbra i voti sul loro retro. Deve assicurarsi rigorosamente che il cittadino ne presenti solo uno per ogni votazione o elezione.

5 L'elettore inserisce quindi il proprio voto nell'urna. Un membro dell'ufficio elettorale sorveglia particolarmente le urne destinate a ricevere i voti. Controlla che l'elettore non vi metta più voti di quanto sia lecito e si assicura che siano depositati nell'urna corretta.

6 I membri dell'ufficio elettorale non devono in alcun modo cercare di vedere cosa è scritto sui voti.

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1 L'elettore che desidera votare per corrispondenza inserisce la scheda nell'apposita busta di voto, che poi infila nella busta di trasmissione. La busta di voto non deve recare alcun segno distintivo.

2 L'elettore appone la sua firma sulla tessera elettorale e, in assenza di testo prestampato, vi inserisce il codice postale e il nome della località in cui ha sede l'amministrazione comunale. La inserisce nella busta di trasmissione e si assicura che l'indirizzo dell'ufficio elettorale sia ben visibile nella finestra. Chiude la busta, la affranca secondo le tariffe postali in vigore e la spedisce.

3 Il comune può rifiutare le buste non affrancate o insufficientemente affrancate che gli pervengono per posta.

4 La busta di voto per corrispondenza inviata per posta deve arrivare all'amministrazione comunale entro e non oltre il venerdì precedente il giorno del voto, ma prima dell'apertura dello stesso.

5 L'elettore può anche inserire la busta nella cassetta postale dell'amministrazione comunale. Il consiglio comunale fissa il giorno e l'ora dell'ultima raccolta della cassetta postale dell'amministrazione comunale, al più tardi prima della prima apertura dell'ufficio elettorale.

6 La busta di voto può anche essere consegnata direttamente all'amministrazione comunale prima del voto durante gli orari di apertura dell'ufficio comunale.

7 Quando si svolgono diversi scrutini distinti in date diverse, l'elettore che vota per corrispondenza deve utilizzare una busta di trasmissione distinta per ciascuno di questi scrutini.

8 Tutte le buste di voto ricevute in conformità al presente articolo dall'amministrazione comunale sono depositate in un'urna sigillata. Sono consegnate all'ufficio elettorale all'apertura dello scrutinio.

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1. Dopo l'apertura del voto, le buste del voto per corrispondenza sono trattate dal seggio elettorale secondo la procedura definita all'articolo 23. Lo spoglio dei voti per corrispondenza non può tuttavia avvenire prima della chiusura del voto.

2. Il trattamento di queste buste può avvenire nel locale di voto o in un altro locale, anch'esso dotato di urne e di un tavolo; il trattamento può avere luogo

a) quando il locale di voto non è occupato da alcun votante;

b) al di fuori degli orari di apertura del locale di voto, ma al più tardi prima di iniziare lo spoglio.

2bis. Nei comuni che aprono il loro seggio elettorale solo la domenica, il trattamento delle buste di voto per corrispondenza può iniziare due ore prima dell'apertura del voto, ma dopo l'ultima raccolta della cassetta postale dell'amministrazione comunale.

3. In tutti i casi, il locale scelto per il trattamento dei voti sotto busta deve essere accessibile al pubblico.

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1 Il membro dell'ufficio elettorale incaricato del controllo delle tessere elettorali apre la busta di trasmissione, estrae la o le tessere elettorali e verifica che la firma sia stata apposta; se ci sono due o tre tipi di votazione (federale, cantonale o comunale), contrassegna sulla busta di voto, nel punto previsto a tale scopo, la casella corrispondente alle tessere elettorali estratte dalla busta di trasmissione. Inserisce la o le tessere elettorali nell'urna e trasmette la busta di voto chiusa al membro dell'ufficio elettorale incaricato della timbratura delle schede.

2 Il membro dell'ufficio elettorale incaricato della timbratura delle schede apre la busta di voto e ne estrae la o le schede. Se ci sono più tipi di votazione, timbra solo le schede estratte corrispondenti ai diritti di voto contrassegnati sulla busta di voto; le altre vengono distrutte immediatamente.

3 Il membro dell'ufficio elettorale incaricato della sorveglianza delle urne inserisce le schede timbrate nelle urne corrispondenti.

4 In nessun momento il nome dell'elettore che ha votato per corrispondenza deve essere comunicato ai membri dell'ufficio elettorale incaricati della timbratura e dell'inserimento delle schede nell'urna.

5 In nessun momento il contenuto della scheda deve essere comunicato dai membri dell'ufficio elettorale incaricati della manipolazione delle schede agli altri membri dell'ufficio elettorale.

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1 Il voto per corrispondenza è nullo se

a) l'elettore non ha utilizzato la busta per il voto per corrispondenza;

b) la tessera di legittimazione non porta la firma autografa dell'elettore;

c) la busta arriva al comune dopo il termine stabilito;

d) la busta di trasmissione contiene tessere di legittimazione relative a scrutini che si svolgono in date diverse.

2 I voti non sono presi in considerazione e vengono distrutti immediatamente se

a) la busta di trasmissione contiene più di una tessera di legittimazione per lo stesso scrutinio;

b) la busta di trasmissione contiene più di una busta per il voto;

c) le schede non sono state inserite nella busta per il voto;

d) la busta per il voto contiene più di una scheda per una stessa votazione o elezione;

e) la busta per il voto contiene la tessera di legittimazione.

2bis …

2ter …

3 …

4 Le buste arrivate dopo il termine stabilito sono conservate chiuse. Il comune le custodisce fino alla scadenza del termine di ricorso.

5 Sono riservati i motivi di nullità delle schede elencati all'articolo 21 della legge sui diritti politici.

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L'ufficio elettorale sospende le operazioni all'ora precisa stabilita e dichiara chiusa la votazione. È vietato votare una volta dichiarata tale chiusura.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Lo scrutinio è pubblico. Non può iniziare prima della chiusura del voto. Ha luogo presso il seggio elettorale principale. Nelle grandi circoscrizioni, è consentito effettuare lo scrutinio altrove, ma il consiglio comunale deve allora, prima del giorno del voto, designare un locale a tale scopo e comunicarlo al pubblico.

2 Se esistono diversi seggi elettorali nella circoscrizione, le urne dei seggi accessori vengono trasportate, senza essere aperte e accompagnate da due membri dell'ufficio elettorale, nel seggio principale, dove vengono successivamente aperte e il loro contenuto mescolato con quello delle urne di quel locale prima che lo scrutinio possa iniziare.

3 Lo scrutinio nel seggio principale deve essere effettuato con la collaborazione di almeno un membro dell'ufficio elettorale di ciascun seggio accessorio.

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1 All'inizio dello scrutinio, il presidente dell'ufficio elettorale comunica le disposizioni della sezione 5 della presente ordinanza e le spiega, se necessario, ai membri dell'ufficio elettorale.

2 Per la verifica e il conteggio delle schede e delle schede elettorali, l'ufficio elettorale può dividersi in sezioni, ma lo stesso lavoro deve essere sempre svolto da almeno due membri.

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1 Le schede elettorali vengono prima estratte dall'urna e contate.

2 Successivamente, si conta il numero delle buste di voto per corrispondenza.

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1 Si svuota poi l'urna delle schede.

2 Se è stata utilizzata un'unica urna per diversi oggetti, si comincia col separare le varie tipologie di schede.

3 Lo spoglio avviene nel seguente ordine: elezioni o votazioni federali, elezioni o votazioni cantonali, elezioni o votazioni comunali. Rimane riservata la possibilità di procedere allo spoglio da parte di gruppi distinti dall'ufficio elettorale, a condizione che i membri di quest'ultimo siano sufficientemente numerosi e che lo spoglio degli scrutini federali e cantonali non ne risenta.

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1 Si inizia assicurandosi che tutte le schede o i gruppi di schede siano timbrati. Quelle che non lo sono, vengono distrutte immediatamente.

2 Si determina quindi il numero totale delle schede.

3 L'ufficio elettorale si assicura che il numero di schede timbrate ritirate dall'urna non sia superiore a quello delle tessere elettorali.

4 Le schede vengono divise in quattro gruppi: il primo comprende le schede valide, il secondo le schede bianche, il terzo le schede nulle o dubbie e il quarto, durante le elezioni, le schede che, pur non essendo nulle, devono ancora essere oggetto di cancellazioni.

5 L'ufficio elettorale decide sovranamente sulla validità delle schede dubbie. Sulle schede del quarto gruppo, effettua le cancellazioni che devono essere rese riconoscibili come tali con la penna rossa. È vietato all'ufficio elettorale modificare o completare ciò che è scritto sulle schede.

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1 Le operazioni di ogni votazione e di ogni elezione sono oggetto di un verbale, redatto in due esemplari. Per i suffragi federali e cantonali, esso è redatto sul modulo ufficiale fornito dalla Cancelleria di Stato.

2 Questo verbale enuncia

a) il numero degli elettori iscritti;

b) il numero delle tessere elettorali restituite;

c) il numero degli elettori che hanno votato per corrispondenza;

d) il numero delle schede restituite;

e) il numero delle schede bianche;

f) il numero delle schede nulle;

g) il numero delle schede valide e quello delle schede non valide, quest'ultimo corrispondente alla somma delle schede bianche e delle schede nulle;

h) se si tratta di votazioni, il numero dei favorevoli e quello dei contrari;

i) se si tratta di elezioni, i nomi di tutti i candidati che hanno ottenuto voti e il numero di essi;

j) se si tratta di elezioni secondo il sistema della rappresentanza proporzionale, inoltre

- il numero dei suffragi non nominativi attribuiti a ciascuna lista (suffragi complementari);

- il numero dei suffragi di ciascuna lista (suffragi nominativi e suffragi complementari);

- il numero dei suffragi inutilizzati.

3 Il verbale è firmato a nome dell'ufficio elettorale dal presidente e dal segretario.

4 È consentito ai membri dell'ufficio elettorale che hanno osservazioni da formulare riguardo allo svolgimento del suffragio o al contenuto del verbale di farle annotare in calce a quest'ultimo.

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Non appena terminato lo spoglio e compilato il verbale, l'ufficio elettorale comunica i risultati delle votazioni federali e cantonali alla Cancelleria di Stato in forma elettronica o secondo le istruzioni di quest'ultima.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

Non appena i risultati sono comunicati, una delle copie del verbale viene inviata alla Cancelleria di Stato, per le votazioni federali e cantonali, e al Servizio dei comuni per le votazioni comunali, con gli allegati se del caso. L'altra copia è consegnata al segretario comunale.

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1 I bollettini vengono riuniti per ogni votazione in pacchetti distinti, che sono sigillati. Sono inviati immediatamente dopo la conclusione dello spoglio alla Cancelleria di Stato per le elezioni federali e cantonali e conservati nel comune, sotto chiave, per le elezioni comunali.

2 I bollettini devono essere inviati separatamente dal verbale.

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Le tessere elettorali sono messe sotto sigillo e consegnate all'incaricato della tenuta del registro degli elettori.

1. État, peuple, **16. Diritti Politici**

1 Il materiale elettorale messo sotto sigillo, cioè le schede e le tessere elettorali, viene conservato

a) fino al termine del periodo per la presentazione di ricorsi non utilizzato;

b) fino alla sentenza definitiva di un ricorso contro lo scrutinio;

c) in materia federale, fino alla convalida dello scrutinio da parte della Confederazione.

2 Trascorso il termine di conservazione, il materiale elettorale viene distrutto.

3 Un esemplare del verbale degli scrutini federali, cantonali e comunali è conservato negli archivi del comune; il secondo esemplare è conservato

a) dalla Confederazione per gli scrutini federali;

b) dalla Cancelleria di Stato per gli scrutini cantonali;

c) dal Servizio dei comuni per gli scrutini comunali.

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1 Per le votazioni cantonali, le liste elettorali sono pubblicate dalla Cancelleria di Stato sul Bollettino Ufficiale, con la loro denominazione e il loro numero d'ordine.

2 Lo stesso vale per gli atti di candidatura, le correzioni e i complementi.

3 Le firme che compaiono sulle liste elettorali e sugli atti di candidatura devono essere controllate e approvate dalle amministrazioni comunali competenti, prima del loro deposito presso la Cancelleria di Stato. Le richieste di controllo presso le amministrazioni comunali sono a carico dei rappresentanti delle liste e degli atti di candidatura.

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1 Se il sessantesimo giorno del termine referendario cade di domenica o in un giorno festivo, il termine è prorogato fino al giorno lavorativo successivo.

2 Il termine si considera rispettato se gli elenchi delle firme o le richieste dei comuni sono consegnati alla Cancelleria dello Stato, quel giorno, prima delle ore 18.

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Sono abrogate

- l'ordinanza di esecuzione della legge sui diritti politici del 9 novembre 1978;

- l'ordinanza dell'11 febbraio 1986 concernente il diritto di voto degli stranieri;

- l'ordinanza del 9 novembre 1978 riguardante le funzioni che i consigli comunali e gli uffici elettorali devono svolgere nelle votazioni e nelle elezioni popolari.

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L'ordinanza dell'11 febbraio 1986 concernente il registro degli elettori è modificata come segue

Articolo 9a

…

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La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

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