1. État, peuple, autorità » 15. Diritti fondamentali
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1 Il presente regolamento stabilisce la composizione, i compiti, l'organizzazione interna e il funzionamento della commissione per l'uguaglianza tra donne e uomini (di seguito denominata: "commissione").
2 I termini del presente regolamento si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
1 La commissione è composta da un massimo di dodici membri.
2 I membri sono scelti all'interno delle associazioni femminili, dei partiti politici, dei sindacati, degli ambienti professionali o di qualsiasi altro organismo interessato alle questioni di uguaglianza tra donne e uomini.
3 La composizione rispetta un equilibrio tra donne e uomini.
La commissione rappresenta
1. i diversi orientamenti promossi dalle associazioni femminili e dai gruppi interessati alle questioni dell'uguaglianza tra donne e uomini;
2. le diverse categorie di età e stato civile;
3. tutte le regioni giurassiane.
1 La commission consiglia e supporta l'Ufficio per la parità tra donne e uomini (denominato di seguito: "Ufficio per la parità") nelle sue attività.
2 Può esprimere il proprio parere sulla definizione degli obiettivi da raggiungere.
3 Partecipa alla realizzazione degli obiettivi tramite gruppi di lavoro che costituisce al suo interno.
4 Preavvisa tutte le questioni che le vengono sottoposte e può esprimersi su altri argomenti riguardanti la sua missione.
1 La presidenza è assunta dalla persona responsabile dell'Ufficio per la parità, che ne è membro di diritto.
2 Una persona è designata all'interno della commissione con il ruolo di vicepresidente.
3 Questa persona sostituisce la presidente in caso di assenza.
4 I membri possono, se necessario, e su delega esplicita della presidente, rappresentare la commissione nelle manifestazioni organizzate dalle associazioni femminili o interessate alle questioni di parità tra donne e uomini.
1 La commissione si riunisce almeno due volte all'anno o tutte le volte che i dossier lo richiedono.
2 I gruppi di lavoro si riuniscono tutte le volte che i loro dossier lo necessitano.
3 Persone esterne alla commissione possono essere invitate a partecipare ai dibattiti, con l'accordo del Dipartimento al quale è collegato l'Ufficio per l'uguaglianza.
4 La commissione può consultare specialisti in caso di necessità particolari. Si dovrà dare priorità alla scelta di persone provenienti dall'amministrazione.
5 L'Ufficio per l'uguaglianza assume il segretariato della commissione.
1 I membri sono indennizzati secondo l'ordinanza dell'11 novembre 1980 relativa alle indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali.
2 I membri che devono partecipare a sedute o manifestazioni organizzate dall'Ufficio per l'uguaglianza o che sono delegati dalla presidente a sedute o manifestazioni, sono indennizzati conformemente al comma precedente.
Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2001.