1. État, peuple, autorità » 15. Diritti fondamentali (GIG)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
La presente legge ha come obiettivi
a) emanare le disposizioni di esecuzione della legge federale sull'uguaglianza tra donne e uomini;
b) stabilire la missione e i compiti della persona delegata all'uguaglianza tra donne e uomini;
c) promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini, in particolare in materia di uguaglianza salariale.
I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 Lo Stato crea un incarico di delegato all'uguaglianza tra donne e uomini (di seguito: "la persona delegata all'uguaglianza").
2 La persona delegata all'uguaglianza assume il ruolo definito all'articolo 44 della Costituzione cantonale.
1 La persona delegata all'uguaglianza promuove la realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi in tutti i settori e si adopera per eliminare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.
2 A tal fine, essa assume in particolare i seguenti compiti
a) consigliare le autorità e i privati, in particolare le persone vittime di discriminazione, in materia di uguaglianza tra donne e uomini;
b) partecipare all'elaborazione degli atti legislativi del Cantone e, se necessario, dei comuni, garantendo l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nella legislazione;
c) informare il pubblico, fornire o anche organizzare azioni di formazione e realizzare campagne di sensibilizzazione;
d) effettuare, se necessario, studi ed emettere raccomandazioni a destinazione delle autorità e dei privati;
e) raccogliere e mantenere una documentazione specifica sulle questioni di uguaglianza;
f) partecipare, se del caso, a progetti di interesse cantonale, intergiurassiano, intercantonale, nazionale o internazionale.
Al fine di esercitare la propria missione e i propri compiti, la persona delegata all'uguaglianza è dotata delle seguenti attribuzioni e competenze
a) formulare proposte volte al raggiungimento del principio di uguaglianza da sottoporre all'attenzione del Governo e dei dipartimenti;
b) collaborare con le unità amministrative che si occupano di tematiche relative all'uguaglianza tra donne e uomini;
c) partecipare all'elaborazione di progetti riguardanti le problematiche dell'uguaglianza;
d) condurre le indagini e le ricerche necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;
e) sostenere le attività delle associazioni che operano a favore del principio di uguaglianza;
f) promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini in politica;
g) trattare in via preliminare gli oggetti all'ordine del giorno del Governo e del Parlamento concernenti i problemi dell'uguaglianza.
1 L'affiliazione della persona delegata all'uguaglianza è regolata dal decreto d'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale.
2 È prevista una collaborazione intercantonale.
1 I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro dell'amministrazione cantonale sono scelti in modo tale da rispettare l'uguaglianza tra i sessi.
2 La quota di donne e uomini in ciascuno di questi organi deve, in linea di principio, essere di almeno il 40 % e al massimo il 60 %.
3 Sono riservati i casi in cui non è possibile rispettare le quote previste dall'articolo 2 per una delle seguenti motivazioni
a) una disposizione legale o la delibera che istituisce la commissione o il gruppo di lavoro attribuisce la qualità di membro di uno di questi organi a una persona che occupa una determinata funzione all'interno dell'amministrazione cantonale, di un comune, di un consorzio di comuni o di un'istituzione para-statale;
b) la qualità di membro di una commissione o di un gruppo di lavoro deve essere attribuita a persone che dispongono di competenze tecniche e/o professionali specifiche necessarie all'adempimento del mandato dell'organo interessato.
4 L'attuazione delle norme contenute nel presente articolo non deve impedire né ritardare la nomina delle commissioni e dei gruppi di lavoro dell'amministrazione cantonale.
Una volta per legislatura, il Governo invia un rapporto al Parlamento precisando per ogni commissione e gruppo di lavoro la proporzione di donne e uomini e, se del caso, le ragioni per le quali le quote previste all’articolo 5a, comma 2, non sono state rispettate.
1 Qualsiasi sospetto di mancato rispetto dell'uguaglianza tra donne e uomini nei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni, può essere segnalato alla persona delegata all'uguaglianza.
2 La persona delegata all'uguaglianza può consigliare la persona che ha segnalato questa situazione.
3 Mantiene aggiornata una lista del numero di casi segnalati che consegna annualmente al Servizio dell'economia e dell'occupazione.
1 I datori di lavoro che impiegano un organico di almeno 50 lavoratori all'inizio di un anno effettuano internamente un'analisi dell'uguaglianza salariale per lo stesso anno. Gli apprendisti non sono inclusi in questo organico.
2 Per il resto, si applicano gli articoli 13a e seguenti della legge federale sulla parità tra donne e uomini.
Il Governo disciplina, tramite ordinanza, le modalità di verifica dell'analisi dell'uguaglianza salariale riguardante
a) il personale dell'amministrazione cantonale;
b) il personale degli enti autonomi di diritto pubblico che impiegano almeno 50 lavoratori; gli apprendisti non sono conteggiati in questo organico;
c) il personale dei comuni che impiegano almeno 50 lavoratori; gli apprendisti non sono conteggiati in questo organico.
1 I datori di lavoro che impiegano meno di 50 lavoratori possono effettuare un'analisi dell'uguaglianza salariale utilizzando uno strumento standard messo a disposizione dalla Confederazione.
2 Possono far verificare l'analisi, conformemente agli articoli 13a e seguenti della legge federale sulla parità fra donne e uomini.
3 Il rapporto di verifica dell'analisi dell'uguaglianza salariale può essere prodotto dal datore di lavoro nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o di una richiesta di concessione di sovvenzioni.
4 La durata di validità della verifica dell'analisi dell'uguaglianza salariale è di sei anni.
1 È istituita una commissione permanente per l'uguaglianza (di seguito denominata: "commissione").
2 Essa è composta da un massimo di dodici membri.
3 ...
4 La presidenza è assunta dalla persona delegata all'uguaglianza, che ne è membro di diritto.
1 Il Governo nomina i membri della commissione.
2 La durata del mandato corrisponde alla legislatura. Il mandato è rinnovabile una volta.
1 La commissione consiglia e sostiene la persona delegata all'uguaglianza nelle sue attività.
2 Essa può esprimere un parere sulla definizione degli obiettivi da raggiungere da parte della persona delegata all'uguaglianza; partecipa alla realizzazione degli obiettivi tramite gruppi di lavoro che costituisce al suo interno.
3 Esamina preventivamente tutte le questioni che le vengono sottoposte e può esprimersi su altri argomenti riguardanti la sua missione.
1 Per il resto, l'organizzazione e il funzionamento della commissione sono stabiliti da un regolamento sottoposto all'approvazione del Governo.
2 Il regolamento definisce in particolare
a) la composizione e la rappresentanza;
b) i compiti;
c) l'organizzazione interna;
d) le modalità di funzionamento, incluso il segretariato.
Il Codice di procedura amministrativa è modificato come segue
Articolo 138, commi 2 e 3
…
Articolo 153, comma 2
…
Articolo 163, lettera c
…
Il Governo stabilisce, per decreto, la data alla quale i datori di lavoro di cui all'articolo 5d devono aver effettuato la prima analisi dell'uguaglianza salariale.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.