1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 143. Documenti d'identità, legalizzazione delle firme
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
La Cancelleria di Stato è designata come autorità competente per la legalizzazione delle firme sui documenti che le vengono presentati.
La Cancelleria di Stato è autorizzata a legalizzare le firme
a) delle autorità cantonali;
b) dei membri della funzione pubblica e dei Tribunali per gli atti che essi firmano nell'esercizio delle loro funzioni;
c) dei membri delle autorità dei comuni municipali, misti o borghesi della Repubblica e Cantone del Giura;
d) degli ufficiali di stato civile;
e) dei notai riconosciuti e autorizzati a esercitare la loro attività sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.
Se circostanze eccezionali lo richiedono, è autorizzata a legalizzare altre firme, a condizione che possa accertarsi della loro autenticità.
Il documento legalizzato deve recare la quietanza dei diritti cantonali, a meno che non si tratti di legalizzazione d'ufficio.
**La Cancelleria di Stato tiene un registro delle firme delle persone menzionate all'articolo 2. In caso di dubbio, verifica l'autenticità delle firme.**
Un nuovo deposito di firme diventa necessario quando una persona modifica il proprio modo di firmare.
Non possono essere legalizzate
a) le firme senza contesto;
b) le firme fatte a matita o apposte mediante timbro;
c) le firme apposte su documenti che possono prestarsi ad equivoci o creare confusione con servizi ufficiali a causa dei loro termini o della loro presentazione.
Gli emolumenti percepiti per una legalizzazione sono contenuti nel decreto che stabilisce gli emolumenti dell'amministrazione cantonale.
La Cancelleria dello Stato emana, se necessario, le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.