1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 143. Documenti d'identità, legalizzazione delle firme
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Il Servizio della popolazione, attraverso l'Ufficio passaporti e legalizzazioni, rilascia i passaporti e le carte d'identità per i cittadini svizzeri domiciliati nel cantone del Giura.
1 Il richiedente trasmette i suoi dati personali all'Ufficio dei passaporti e delle legalizzazioni sia tramite Internet che per telefono prima di presentarsi personalmente o durante la sua visita presso il suddetto ufficio.
2 Il richiedente può fornire una fotografia digitale. L'Ufficio dei passaporti e delle legalizzazioni verifica se questa soddisfa i requisiti stabiliti dalla Confederazione.
1 Gli emolumenti sono fissati dal diritto federale.
2 Il richiedente si fa carico degli emolumenti e delle spese quando si presenta personalmente all'Ufficio dei passaporti e delle legalizzazioni.
Il diritto federale è riservato per il resto.
All'occorrenza, il dipartimento a cui è collegato il Servizio della popolazione emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.
**L'ordinanza del 7 ottobre 1980 sui passaporti è abrogata.**
La presente ordinanza entra in vigore il 1º giugno 2010.