1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 143. Documenti d'identità, legalizzazione delle firme
Testo normativo (3 Articoli)
L'incaricato della tenuta del registro degli atti di origine ha la facoltà di redigere tali atti a mano o a macchina, a condizione tuttavia di utilizzare un nastro di buona qualità, impregnato di inchiostro di colore nero, non trasferibile.
Se i comuni dispongono di un personale con una bella calligrafia, ben leggibile, e se desiderano che gli atti di origine conservino il carattere di documenti preziosi, è loro raccomandato di far redigere gli atti di origine a mano come in passato.
**1. Servizio dei Comuni**
Il Servizio dei Comuni può autorizzare i comuni che ne fanno richiesta a tenere il registro degli atti di origine sotto forma di duplicati di tali atti, utilizzando a tale scopo fogli forniti dalla Cancelleria di Stato. Tale autorizzazione è valida fintanto che l'innovazione introdotta garantisca una conservazione perfetta e ben ordinata dei fogli in questione.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente ordinanza.