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1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

50 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (50)

Art. premier Ordinanza riguardante la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 2 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 3 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 4 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 6 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 7 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 8 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 9 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 10 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 11 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 12 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 13 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 14 Ordinanza riguardante la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 15 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 16 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 17 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 18 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 19 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 20 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 21 Ordinanza riguardante la detenzione nel diritto degli stranieri Art. 22 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 23 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 24 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 25 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 26 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 27 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 28 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 29 Ordinanza relativa alla detenzione nel diritto degli stranieri Art. 30 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 31 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 32 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 33 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 34 Ordinanza riguardante la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 35 Ordinanza sulla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 36 Ordinanza riguardante la detenzione nel diritto degli stranieri Art. 37 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 38 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 39 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 40 Ordinanza sulla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 41 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 42 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 43 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 44 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 45 Ordinanza riguardante la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 46 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 47 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 48 Ordinanza relativa alla detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 49 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 50 Ordinanza concernente la detenzione in materia di diritto degli stranieri Art. 51 Ordinanza concernente la detenzione nel diritto degli stranieri

Testo normativo (50 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

La presente ordinanza determina il luogo e il regime della detenzione applicabili a titolo di misura di coercizione in materia di diritto degli stranieri.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I detenuti hanno diritto a un trattamento corretto e rispettoso della loro persona.

2 I loro diritti sono limitati solo nella misura imposta dallo scopo della detenzione, dal buon funzionamento dell'istituzione e dalle esigenze della vita in comunità.

3 Le restrizioni devono essere proporzionate allo scopo perseguito.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I detenuti devono osservare le disposizioni della presente ordinanza.

2 Devono conformarsi agli ordini generali o particolari impartiti dall'agente di detenzione. Sono soggetti al regime disciplinare previsto dalla presente ordinanza.

3 Sono responsabili del danno causato allo Stato quando provocano, intenzionalmente o per grave negligenza, danni o azioni che comportano spese. L'importo dell'indennità dovuta può essere prelevato dal conto personale del detenuto.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Durante l'applicazione della presente ordinanza, l'agente di detenzione tiene conto della giovane età del detenuto. A tal fine, dopo aver consultato il Servizio della popolazione, può derogare in favore dei detenuti minori.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Il Servizio della popolazione e il giudice amministrativo comunicano all'agente di detenzione dell'istituto le loro decisioni riguardanti la detenzione e le eventuali particolarità del regime di detenzione applicabili al detenuto.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Ogni nuovo arrivato nell’istituto è iscritto nel registro di matricola, con menzione della sua identità, del motivo della sua incarcerazione, della data e dell’ora di ingresso.

2 Se il nuovo arrivato è malato o ferito o se esistono dubbi sulla sua capacità di sopportare l’incarcerazione, è richiesta l’assistenza di un medico.

3 Un colloquio d’ingresso ha luogo con l'agente di detenzione dell’istituto.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Ogni detenuto deve poter consultare la presente ordinanza. Riceve su richiesta un esemplare della stessa.

2 Inoltre, ogni detenuto riceve al momento dell'arrivo un foglio informativo, possibilmente nella sua lingua madre o in una lingua che conosce, che indica i suoi diritti e doveri più importanti e il funzionamento dell'istituto.

3 Il foglio informativo contiene in particolare le seguenti indicazioni

a) il diritto del detenuto di richiedere l'assistenza di un avvocato d'ufficio o di un rappresentante di un'opera di assistenza;

b) il diritto del detenuto di avvertire la persona di sua scelta nonché il suo mandatario;

c) il diritto del detenuto di ricorrere a un cappellano di prigione o a un visitatore di detenuti.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 All'arrivo, ogni detenuto è sottoposto a un controllo riguardante i suoi effetti personali, comprendente, in linea generale, una perquisizione; si applica l'articolo 22, commi 2 e 3.

2 Il detenuto dispone in linea di principio dei suoi effetti personali. L'agente di detenzione sequestra gli oggetti pericolosi e le sostanze vietate, gli oggetti che possono servire a un'evasione e quelli che sono tali da disturbare l'ordine interno.

3 I medicinali in possesso del detenuto gli sono ritirati; essi sono somministrati su ordine medico.

4 Il denaro è depositato contro ricevuta. Il detenuto può disporne. Su richiesta, è informato della situazione del suo conto.

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1 Gli effetti ritirati sono menzionati in un inventario. L’inventario deve essere firmato dal detenuto che ne riceve un duplicato controfirmato.

2 Gli effetti ritirati o sequestrati sono restituiti contro ricevuta al momento della liberazione.

3 L'agente di detenzione può ordinare la confisca degli oggetti sequestrati e la loro distruzione. Se del caso, il Servizio della popolazione è avvisato.

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1 I detenuti possono essere collocati in celle comuni.

2 Ogni detenuto è responsabile dell'ordine e della pulizia nella propria cella. È responsabile dei danni causati al mobilio e alle installazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della presente ordinanza.

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1 I detenuti indossano i propri abiti.

2 Coloro che non possiedono biancheria intima in quantità sufficiente ne sono forniti su richiesta.

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I detenuti non devono disturbare il riposo e la tranquillità nell'istituto.

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1 I detenuti possono procurarsi un lavoro in proprio, nei limiti compatibili con il buon funzionamento dell'istituzione.

2 Ad eccezione del servizio interno, i detenuti non possono essere obbligati a lavorare.

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Per il loro lavoro, i detenuti hanno diritto all'integralità dello stipendio relativo.

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Durante il suo soggiorno nell'istituto, il detenuto che non ha un lavoro remunerato riceve un importo giornaliero, a copertura delle sue piccole spese, calcolato sulla base delle norme di assistenza cantonali.

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1 I detenuti ricevono tre pasti al giorno.

2 Non possono farsi consegnare pasti dall'esterno.

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Un particolare tipo di alimentazione è fornito, su richiesta, in particolare

a) ai detenuti che necessitano, su prescrizione medica, di un regime alimentare speciale;

b) ai detenuti che, in base alle loro convinzioni religiose, osservano determinate regole alimentari.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Gli acquisti esterni sono regolati dall'agente di detenzione.

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1 Il consumo e il possesso di farmaci non prescritti, bevande alcooliche, stupefacenti e altre sostanze con effetti analoghi sono vietati.

2 I farmaci prescritti dal medico sono somministrati sotto controllo.

3 Le disposizioni del presente regolamento relative alla sequestrazione e alla confisca rimangono riservate.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Ogni detenuto è tenuto a rispettare le norme igieniche e a fare la propria toeletta quotidiana.

2 Deve utilizzare le docce messe a sua disposizione.

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1 I detenuti, nonché i loro effetti personali e le loro celle, possono essere perquisiti.

2 Le perquisizioni corporee devono essere eseguite da una persona dello stesso sesso, in un locale separato.

3 L'agente di detenzione dell’istituto può ordinare un'analisi delle urine o un test del respiro in caso di sospetto di consumo di droghe o alcool.

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1 Misure speciali possono essere adottate dall'agente di detenzione nei confronti di detenuti che presentano un alto rischio di fuga o che si sospetta vogliano commettere lesioni personali, ferirsi intenzionalmente o danneggiare oggetti.

2 È considerato come misura speciale, in particolare, il ritiro di oggetti utilitari e oggetti facenti parte delle installazioni.

3 Le misure sono applicate per tutto il tempo che sia necessario.

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I detenuti effettuano, in linea di principio, ogni giorno una passeggiata all'aperto di almeno un'ora.

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1 I detenuti malati o feriti hanno diritto a un'assistenza medica.

2 Il medico dell'istituto (di seguito: "il medico") interviene su richiesta del detenuto; se le circostanze lo richiedono, il medico è chiamato d'ufficio.

3 I detenuti che desiderano una consulenza medica si rivolgono al personale di servizio che contatta il medico. Nei casi urgenti, il medico e la direzione sono avvisati immediatamente.

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1 Il medico può fare ricorso a specialisti.

2 I detenuti che devono essere ospedalizzati a causa di un'affezione fisica o psichica sono trasferiti, su ordine del medico e con il consenso del Servizio della popolazione, in un istituto ospedaliero. In caso d'urgenza, l'agente di detenzione può ordinare personalmente il ricovero; il Servizio della popolazione ne è informato.

3 Le cure dentistiche sono fornite solo in caso di emergenza.

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Le spese mediche e farmaceutiche sono a carico dello Stato quando i mezzi personali del detenuto non consentono di coprirle o quando nessuna assicurazione o istituzione le copre.

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1 Il Servizio della popolazione assicura e organizza il servizio sociale dei detenuti.

2 L'organismo da lui incaricato ha in particolare il compito di assistere i detenuti per quanto riguarda i problemi relativi alla loro situazione personale, materiale e familiare nonché, se del caso, di regolare le relazioni dei detenuti con le autorità e con i terzi.

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1 Ogni detenuto può ricorrere all'assistenza di un cappellano carcerario.

2 Il cappellano ha il diritto di visitare i detenuti; può parlare con i detenuti senza essere sorvegliato.

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I membri di una confessione per la quale non è designato alcun cappellano possono ricevere un rappresentante della loro religione o un visitatore di detenuti nell'ambito della regolamentazione delle visite.

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Le visite dei cappellani e delle persone di cui all'articolo 30 possono essere limitate o sospese per motivi di sicurezza.

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Durante la giornata, i detenuti possono trascorrere la maggior parte del loro tempo insieme. Tuttavia, possono essere confinati in cella per motivi di sicurezza.

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I detenuti possono, a loro spese, ordinare libri e abbonarsi a giornali o riviste.

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1 I detenuti possono utilizzare fin dal primo giorno gli apparecchi televisivi e radiofonici nella misura in cui l'istituto ne dispone. Il possesso di apparecchi personali di televisione e radio richiede l’autorizzazione dell'agente di detenzione.

2 Il possesso e l’utilizzo di altri apparecchi e strumenti sono disciplinati caso per caso dall'agente di detenzione.

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I passatempi possono essere limitati o soppressi per motivi di ordine o di sicurezza.

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1 I detenuti possono, nei limiti del presente ordinamento, ricevere visite, inviare e ricevere lettere o pacchi; in caso di necessità, possono utilizzare il telefono.

2 Il contenuto delle comunicazioni telefoniche e delle conversazioni che avvengono durante una visita non è in linea di principio controllato.

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1 Le visite e gli altri contatti con l’esterno possono essere limitati o soppressi per motivi di ordine o di sicurezza. Se un pacco non viene consegnato al detenuto, il mittente è informato che esso è a sua disposizione.

2 Per ragioni di sicurezza, il contenuto delle buste e dei pacchi può essere controllato.

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La corrispondenza e le comunicazioni telefoniche con le autorità svizzere e i difensori non sono controllate.

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1 I detenuti possono ricevere visite almeno una volta alla settimana.

2 Le visite si svolgono secondo un orario appositamente concordato con l'agente di detenzione.

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1 In linea generale, il numero di visitatori, per detenuto, non deve superare due persone.

2 I visitatori devono conformarsi alle istruzioni dell'agente di custodia; su richiesta, devono giustificare la loro identità e indicare il motivo della loro visita.

3 La consegna di oggetti durante le visite può avvenire solo con l'autorizzazione dell'agente di custodia.

4 Per motivi di sicurezza, la visita può essere soggetta alla condizione che il visitatore accetti di essere perquisito.

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Gli oggetti contenuti nei pacchi sono consegnati al detenuto solo nella misura in cui il loro possesso è autorizzato.

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1 In caso di necessità, il detenuto ha accesso al telefono. Le modalità relative sono fissate dall'agente di detenzione.

2 Le spese relative all'uso del telefono per scopi personali sono a carico del detenuto.

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I visitatori possono consegnare all'agente di detenzione denaro contante per i detenuti. Il denaro è consegnato contro ricevuta.

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1 Ogni detenuto che contravviene alle disposizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'agente di detenzione, che non osserva gli ordini del personale o che ostacola il corretto funzionamento dell'istituto è passibile di una sanzione disciplinare. Anche la complicità e l'istigazione sono punibili.

2 Possono in particolare comportare una sanzione

a) l'evasione e il tentativo di evasione;

b) il consumo e la detenzione di droghe, alcool e altre sostanze con effetti analoghi;

c) l'acquisizione e la detenzione di armi o oggetti pericolosi;

d) i contatti proibiti con persone esterne all'istituto o con altri detenuti;

e) qualsiasi atto che costituisce un'infrazione penale.

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1 Le sanzioni disciplinari sono

a) l'imposizione di restrizioni;

b) la detenzione in cella di rigore.

2 Possono essere inflitte come restrizioni il divieto di effettuare acquisti, il divieto o la riduzione delle relazioni con l'esterno, ad eccezione di quelle con le autorità e i legali difensori, nonché la privazione del lavoro, del tempo libero, del tabacco e della televisione. Le restrizioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione.

3 Nessuna restrizione può essere applicata all'assistenza medica, sociale e spirituale e alla corrispondenza.

4 Le sanzioni disciplinari possono essere cumulate.

5 In generale, la sanzione disciplinare è preceduta da un ammonimento.

6 La responsabilità civile e penale è riservata.

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1 Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dal Servizio della popolazione.

2 Le sanzioni disciplinari vengono prese dopo audizione del detenuto. Le sanzioni di cella forte sono notificate per iscritto; le restrizioni previste all'articolo 45, comma 1, lettera a, sono comunicate oralmente.

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Il detenuto ha il diritto di conferire con l'agente di detenzione. Il colloquio richiesto, oralmente o per iscritto, deve avvenire entro un breve termine.

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1 Il detenuto ha il diritto di presentare reclami contro l'agente di detenzione. Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni dal comportamento incriminato.

2 I reclami contro l'agente di detenzione sono presentati in busta chiusa all'agente di detenzione, all'attenzione del Servizio della popolazione.

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1 Le decisioni dell'agente di detenzione e del Servizio della popolazione possono essere impugnate presso la Camera amministrativa del Tribunale cantonale. La procedura di opposizione è esclusa.

2 Per il resto, si applica il Codice di procedura amministrativa.

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I trasferimenti in un altro istituto sono decisi dal Servizio della popolazione.

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La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999.

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