1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno
Indice delle disposizioni (35)
Testo normativo (35 Articoli)
1 La presente legge ha lo scopo di organizzare il controllo della popolazione e di fornire alle amministrazioni pubbliche le informazioni di cui esse necessitano riguardo alle persone che sono stabilite o che soggiornano in un comune del cantone.
2 Essa disciplina in particolare
a) l'insediamento e il soggiorno sul territorio cantonale delle persone fisiche svizzere e straniere;
b) l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali;
c) lo scambio di dati personali tra le autorità cantonali e comunali;
d) l'applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (di seguito denominata: "LHR").
1 I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indistintamente a donne e uomini.
2 I termini "amministrazioni pubbliche" utilizzati nella presente legge si riferiscono alle entità menzionate all'articolo 3, comma 2, della legge sulla protezione dei dati personali.
1 Le comuni sono responsabili del controllo delle persone che sono stabilite o che soggiornano sul loro territorio.
2 Esse ne assumono i costi.
1 Le comuni designano l'incaricato responsabile del controllo degli abitanti (denominato di seguito: "l'incaricato comunale").
2 Quest'ultimo svolge i compiti previsti dalla presente legge e dalle sue disposizioni di attuazione.
1 L'impiegato comunale tiene il registro comunale degli abitanti.
2 Vi iscrive tutti i dati menzionati all'articolo 21.
3 Si assicura della loro precisione, attualità e completezza.
4 Il registro è tenuto per via elettronica.
La persona che si trasferisce per stabilirsi (art. 3, lettera b, LHR) o per soggiornare (art. 3, lettera c, LHR) in un comune ha l'obbligo di annunciarsi personalmente presso l'incaricato comunale entro un termine di 14 giorni.
1 Chi intende risiedere fuori dal proprio luogo di domicilio solo in via temporanea e per un periodo inferiore a tre mesi è esonerato dall'obbligo di registrarsi. Su richiesta, deve giustificare il proprio domicilio.
2 In ogni caso, una persona che soggiorna in un comune deve registrarsi dopo tre mesi di residenza consecutivi o distribuiti nello stesso anno.
1 Durante l'annuncio, la persona comunica, in modo conforme alla verità, l'insieme dei dati previsti dall'articolo 21.
2 Su richiesta del funzionario comunale, è tenuta a produrre i documenti necessari per la verifica dei suddetti dati.
1 La persona che dichiara il proprio stabilimento deposita presso l'ufficio comunale un certificato individuale di stato civile per ciascuna delle persone interessate.
2 Chi dichiara il proprio soggiorno consegna un documento ufficiale che attesta la residenza in un altro comune.
1 La persona stabilita o residente deve comunicare all'ufficiale comunale, entro 14 giorni, ogni modifica relativa a un dato menzionato all'articolo 21, a meno che la comunicazione di quest'ultimo avvenga d'ufficio.
2 La persona che lascia il comune in cui è stabilita o residente è tenuta a comunicare la sua partenza al più tardi il giorno stesso e a indicare la sua destinazione.
1 Quando una persona non si conforma ai propri obblighi ai sensi degli articoli 6 e seguenti, il consiglio comunale le concede un breve termine per procedere alla comunicazione del suo arrivo e alla presentazione dei documenti richiesti o per esercitare il suo diritto di essere ascoltata.
2 Dopo istruzione del fascicolo, il consiglio comunale delibera sull'insediamento o sul soggiorno della persona.
3 La decisione è notificata alla persona. Essa è soggetta a opposizione e ricorso conformemente all'articolo 56 della legge sui comuni.
4 Una volta che la decisione è divenuta esecutiva, l'addetto comunale procede all'iscrizione nel registro comunale degli abitanti.
Su richiesta dell'incaricato comunale, il datore di lavoro, il locatore, l'affittacamere e l'amministratore di immobili sono tenuti a comunicare gratuitamente le informazioni relative alle persone obbligate ad annunciarsi, se queste non ottemperano ai loro obblighi ai sensi degli articoli 6 e seguenti.
Il Parlamento stabilisce, mediante decreto, gli emolumenti da riscuotere dalle comuni per le loro attività connesse al controllo degli abitanti.
Il Servizio della popolazione è l'autorità competente per le questioni relative alla polizia degli stranieri.
1 I comuni supportano il Servizio della popolazione nello svolgimento dei suoi compiti.
2 Essi effettuano i controlli necessari e informano il Servizio della popolazione di ogni evento rilevante.
3 Essi svolgono in particolare i seguenti compiti
a) assicurano che le persone straniere dichiarino il loro arrivo e la loro partenza;
b) assicurano che le decisioni del Servizio della popolazione siano attuate.
4 Prima che il Servizio della popolazione decida in una procedura di autorizzazione, richiede il parere del comune. Quest'ultimo non vincola il Servizio della popolazione.
1 Su richiesta del Servizio della popolazione, l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure informa previamente della data in cui una persona straniera privata della libertà sarà rilasciata.
2 Chi ospita una persona straniera a titolo lucrativo deve dichiararla spontaneamente all'addetto comunale.
Per il resto, gli articoli da 6 a 13 si applicano per analogia.
1 Una piattaforma informatica è istituita per gestire i dati utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.
2 Essa è composta dal registro cantonale degli abitanti e da altri registri che ne fanno parte, designati dal Governo per mezzo di ordinanza.
3 La piattaforma consente alle amministrazioni pubbliche di accedere ai dati dei registri tramite interfacce.
4 Serve in particolare a trasmettere dati alla Confederazione.
5 Il Servizio dell'informatica è incaricato di gestire la piattaforma.
1 Un registro cantonale degli abitanti è istituito.
2 Esso contiene dati riguardanti tutte le persone, svizzere e straniere, stabilite o soggiornanti sul territorio cantonale.
1 I dati del registro devono essere attuali, esatti e completi.
2 Le autorità competenti si assicurano che siano aggiornati.
Il registro cantonale degli abitanti contiene
a) i dati previsti all'articolo 6 LHR;
b) i seguenti dati
1. nome e cognome del padre e della madre, eventualmente cognome da nubile di quest'ultima;
2. nome e cognome del coniuge o del partner registrato;
3. data del matrimonio o della registrazione del partenariato, rispettivamente data della loro fine;
4. nome e cognome dei figli;
5. l'esistenza di una curatela di portata generale o di un mandato per causa di inabilità in corso o di qualsiasi altra curatela comunicata dall'autorità di protezione.
Quando effettua un'iscrizione in un registro dello stato civile, l'ufficio dello stato civile comunica al Servizio della popolazione il numero AVS nonché tutti i dati di stato civile riguardanti le persone menzionate all'articolo 19, comma 2.
**Le comuni trasmettono gratuitamente e regolarmente al Servizio della popolazione l'insieme dei dati menzionati all'articolo 21, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 22, riguardanti le persone stabilite o soggiornanti sul loro territorio, attraverso il loro registro comunale degli abitanti.**
Quando le amministrazioni pubbliche vengono a conoscenza della modifica di un dato, lo comunicano al Servizio della popolazione; quest'ultimo ne informa il comune della persona interessata.
1 I servizi dell'amministrazione cantonale dispongono, mediante procedura di appello, di un accesso elettronico ai seguenti dati
a) nome ufficiale e altri nomi registrati allo stato civile (art. 6, lettera e, LHR);
b) prenomi (art. 6, lettera f, LHR);
c) indirizzo e indirizzo postale, compreso il codice postale e il luogo (art. 6, lettera g, LHR);
d) data di nascita e luogo di nascita (art. 6, lettera h, LHR);
e) luogo di origine, se la persona è di nazionalità svizzera (art. 6, lettera i, LHR);
f) sesso (art. 6, lettera j, LHR);
g) stato civile (art. 6, lettera k, LHR);
h) nazionalità (art. 6, lettera m, LHR);
i) domicilio o soggiorno nel comune (art. 6, lettera o, LHR);
j) comune di domicilio o comune di soggiorno (art. 6, lettera p, LHR);
k) data di decesso (art. 6, lettera u, LHR).
2 Il Governo può attribuire, mediante ordinanza, un accesso ai dati menzionati al capoverso 1 a favore di persone o organi pubblici o privati che svolgono compiti di interesse pubblico o delegati dallo Stato o dai comuni, a condizione che ne abbiano bisogno per lo svolgimento di tali compiti.
Il Servizio delle contribuzioni dispone di un accesso elettronico ai dati relativi all'appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta delle persone soggette a imposta (art. 6, lettera l, LHR).
I servizi dell'amministrazione cantonale, le persone o gli organi a cui è stato concesso l'accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 2, così come i comuni, possono venire a conoscenza del numero AVS e utilizzarlo sistematicamente per l'adempimento dei loro compiti legali.
1 Il Governo può definire, mediante ordinanza, in che misura un servizio dell'amministrazione cantonale o una persona o un organo a cui è stato attribuito un accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 2, disponga di un accesso elettronico a determinate dati.
2 Tale accesso può essere previsto solo alle seguenti condizioni cumulative
a) la persona, il servizio o l'organo ha regolarmente bisogno, nel contesto dell'adempimento delle proprie mansioni, di venire a conoscenza di un dato iscritto nel registro cantonale degli abitanti che non è menzionato all'articolo 25, comma 1;
b) la persona e i collaboratori del servizio o dell'organo sono soggetti al segreto professionale o d'ufficio;
c) la trasmissione del dato in questione è proporzionata rispetto allo scopo perseguito e si basa su un interesse pubblico o privato sufficiente.
1 Il Servizio della popolazione è responsabile della tenuta del registro cantonale degli abitanti.
2 Inoltre svolge i seguenti compiti
a) coordina e applica le misure di armonizzazione e effettua i controlli di qualità a esse relative;
b) fornisce i dati richiesti alla Confederazione;
c) esercita la sorveglianza sui comuni nell'ambito del controllo dell'istituzione e del soggiorno;
d) emana le direttive necessarie.
1 Le comuni garantiscono l'assegnazione di un numero di alloggio conformemente alle direttive della Confederazione.
2 I servizi industriali, gli organi menzionati all'articolo 25, comma 2, i locatori e i proprietari, così come qualsiasi altro servizio comunale o cantonale che tenga registri, mettono gratuitamente a disposizione delle comuni i dati di cui queste hanno bisogno per determinare e aggiornare i numeri degli alloggi.
3 Le persone incaricate della numerazione degli alloggi hanno accesso ai locali comuni degli edifici.
Fatte salve le disposizioni del diritto federale, le infrazioni alla presente legge o alle sue disposizioni applicative sono punibili con una multa.
1 Il Governo regola, mediante ordinanza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.
2 Può in particolare emanare disposizioni riguardanti
a) la procedura e le modalità di registrazione degli abitanti;
b) i compiti dei comuni;
c) i documenti che devono essere consegnati al responsabile comunale;
d) lo scambio di dati in caso di trasferimento;
e) i programmi informatici da utilizzare per la gestione del registro comunale degli abitanti;
f) le modalità tecniche di trasferimento dei dati;
g) le modalità di tenuta e aggiornamento del numero dell'abitazione.
3 Le disposizioni che regolano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sono attuate mediante misure tecniche e organizzative appropriate.
La legge del 9 novembre 1978 sull'istituzione e il soggiorno dei cittadini svizzeri e il decreto del 6 dicembre 1978 concernente l'istituzione e il soggiorno dei cittadini svizzeri sono abrogati.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.