Legislator Giurisprudenza & Legislazione
142.11 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (35)

Art. 1 Legge riguardante il controllo degli abitanti Art. 2 Legge sul controllo degli abitanti Art. 3 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 4 Legge sul controllo degli abitanti Art. 5 Legge sul controllo degli abitanti Art. 6 Legge sul controllo degli abitanti Art. 7 Legge sul controllo degli abitanti Art. 8 Legge sul controllo degli abitanti Art. 9 Legge sul controllo degli abitanti Art. 10 Legge sul controllo degli abitanti Art. 11 Legge sul controllo degli abitanti Art. 12 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 13 Legge sul controllo degli abitanti Art. 14 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 15 Legge sul controllo degli abitanti Art. 16 Legge sul controllo degli abitanti Art. 17 Legge sul controllo degli abitanti Art. 18 Legge sul controllo degli abitanti Art. 19 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 20 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 21 Legge sul controllo degli abitanti Art. 22 Legge sul controllo degli abitanti Art. 23 Legge sul controllo degli abitanti Art. 24 Legge sul controllo degli abitanti Art. 25 Legge sul controllo degli abitanti Art. 26 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 27 Legge sul controllo degli abitanti Art. 28 Legge sul controllo degli abitanti Art. 29 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 30 Legge sul controllo degli abitanti Art. 31 Legge sul controllo degli abitanti Art. 32 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 33 Legge sul controllo degli abitanti Art. 34 Legge concernente il controllo degli abitanti Art. 35 Legge sul controllo degli abitanti

Testo normativo (35 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 La presente legge ha lo scopo di organizzare il controllo della popolazione e di fornire alle amministrazioni pubbliche le informazioni di cui esse necessitano riguardo alle persone che sono stabilite o che soggiornano in un comune del cantone.

2 Essa disciplina in particolare

a) l'insediamento e il soggiorno sul territorio cantonale delle persone fisiche svizzere e straniere;

b) l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali;

c) lo scambio di dati personali tra le autorità cantonali e comunali;

d) l'applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (di seguito denominata: "LHR").

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indistintamente a donne e uomini.

2 I termini "amministrazioni pubbliche" utilizzati nella presente legge si riferiscono alle entità menzionate all'articolo 3, comma 2, della legge sulla protezione dei dati personali.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, **Soggiorno** 142. Stabilimento e soggiorno

1 Le comuni sono responsabili del controllo delle persone che sono stabilite o che soggiornano sul loro territorio.

2 Esse ne assumono i costi.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Le comuni designano l'incaricato responsabile del controllo degli abitanti (denominato di seguito: "l'incaricato comunale").

2 Quest'ultimo svolge i compiti previsti dalla presente legge e dalle sue disposizioni di attuazione.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 L'impiegato comunale tiene il registro comunale degli abitanti.

2 Vi iscrive tutti i dati menzionati all'articolo 21.

3 Si assicura della loro precisione, attualità e completezza.

4 Il registro è tenuto per via elettronica.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

La persona che si trasferisce per stabilirsi (art. 3, lettera b, LHR) o per soggiornare (art. 3, lettera c, LHR) in un comune ha l'obbligo di annunciarsi personalmente presso l'incaricato comunale entro un termine di 14 giorni.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Chi intende risiedere fuori dal proprio luogo di domicilio solo in via temporanea e per un periodo inferiore a tre mesi è esonerato dall'obbligo di registrarsi. Su richiesta, deve giustificare il proprio domicilio.

2 In ogni caso, una persona che soggiorna in un comune deve registrarsi dopo tre mesi di residenza consecutivi o distribuiti nello stesso anno.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Durante l'annuncio, la persona comunica, in modo conforme alla verità, l'insieme dei dati previsti dall'articolo 21.

2 Su richiesta del funzionario comunale, è tenuta a produrre i documenti necessari per la verifica dei suddetti dati.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 La persona che dichiara il proprio stabilimento deposita presso l'ufficio comunale un certificato individuale di stato civile per ciascuna delle persone interessate.

2 Chi dichiara il proprio soggiorno consegna un documento ufficiale che attesta la residenza in un altro comune.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 La persona stabilita o residente deve comunicare all'ufficiale comunale, entro 14 giorni, ogni modifica relativa a un dato menzionato all'articolo 21, a meno che la comunicazione di quest'ultimo avvenga d'ufficio.

2 La persona che lascia il comune in cui è stabilita o residente è tenuta a comunicare la sua partenza al più tardi il giorno stesso e a indicare la sua destinazione.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Quando una persona non si conforma ai propri obblighi ai sensi degli articoli 6 e seguenti, il consiglio comunale le concede un breve termine per procedere alla comunicazione del suo arrivo e alla presentazione dei documenti richiesti o per esercitare il suo diritto di essere ascoltata.

2 Dopo istruzione del fascicolo, il consiglio comunale delibera sull'insediamento o sul soggiorno della persona.

3 La decisione è notificata alla persona. Essa è soggetta a opposizione e ricorso conformemente all'articolo 56 della legge sui comuni.

4 Una volta che la decisione è divenuta esecutiva, l'addetto comunale procede all'iscrizione nel registro comunale degli abitanti.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Su richiesta dell'incaricato comunale, il datore di lavoro, il locatore, l'affittacamere e l'amministratore di immobili sono tenuti a comunicare gratuitamente le informazioni relative alle persone obbligate ad annunciarsi, se queste non ottemperano ai loro obblighi ai sensi degli articoli 6 e seguenti.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, **Soggiorno** 142. Stabilimento e soggiorno

Il Parlamento stabilisce, mediante decreto, gli emolumenti da riscuotere dalle comuni per le loro attività connesse al controllo degli abitanti.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Il Servizio della popolazione è l'autorità competente per le questioni relative alla polizia degli stranieri.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I comuni supportano il Servizio della popolazione nello svolgimento dei suoi compiti.

2 Essi effettuano i controlli necessari e informano il Servizio della popolazione di ogni evento rilevante.

3 Essi svolgono in particolare i seguenti compiti

a) assicurano che le persone straniere dichiarino il loro arrivo e la loro partenza;

b) assicurano che le decisioni del Servizio della popolazione siano attuate.

4 Prima che il Servizio della popolazione decida in una procedura di autorizzazione, richiede il parere del comune. Quest'ultimo non vincola il Servizio della popolazione.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Su richiesta del Servizio della popolazione, l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure informa previamente della data in cui una persona straniera privata della libertà sarà rilasciata.

2 Chi ospita una persona straniera a titolo lucrativo deve dichiararla spontaneamente all'addetto comunale.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, **Soggiorno** 142. Stabilimento e soggiorno

Per il resto, gli articoli da 6 a 13 si applicano per analogia.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Una piattaforma informatica è istituita per gestire i dati utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.

2 Essa è composta dal registro cantonale degli abitanti e da altri registri che ne fanno parte, designati dal Governo per mezzo di ordinanza.

3 La piattaforma consente alle amministrazioni pubbliche di accedere ai dati dei registri tramite interfacce.

4 Serve in particolare a trasmettere dati alla Confederazione.

5 Il Servizio dell'informatica è incaricato di gestire la piattaforma.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Un registro cantonale degli abitanti è istituito.

2 Esso contiene dati riguardanti tutte le persone, svizzere e straniere, stabilite o soggiornanti sul territorio cantonale.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I dati del registro devono essere attuali, esatti e completi.

2 Le autorità competenti si assicurano che siano aggiornati.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Il registro cantonale degli abitanti contiene

a) i dati previsti all'articolo 6 LHR;

b) i seguenti dati

1. nome e cognome del padre e della madre, eventualmente cognome da nubile di quest'ultima;

2. nome e cognome del coniuge o del partner registrato;

3. data del matrimonio o della registrazione del partenariato, rispettivamente data della loro fine;

4. nome e cognome dei figli;

5. l'esistenza di una curatela di portata generale o di un mandato per causa di inabilità in corso o di qualsiasi altra curatela comunicata dall'autorità di protezione.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Quando effettua un'iscrizione in un registro dello stato civile, l'ufficio dello stato civile comunica al Servizio della popolazione il numero AVS nonché tutti i dati di stato civile riguardanti le persone menzionate all'articolo 19, comma 2.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

**Le comuni trasmettono gratuitamente e regolarmente al Servizio della popolazione l'insieme dei dati menzionati all'articolo 21, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 22, riguardanti le persone stabilite o soggiornanti sul loro territorio, attraverso il loro registro comunale degli abitanti.**

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Quando le amministrazioni pubbliche vengono a conoscenza della modifica di un dato, lo comunicano al Servizio della popolazione; quest'ultimo ne informa il comune della persona interessata.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 I servizi dell'amministrazione cantonale dispongono, mediante procedura di appello, di un accesso elettronico ai seguenti dati

a) nome ufficiale e altri nomi registrati allo stato civile (art. 6, lettera e, LHR);

b) prenomi (art. 6, lettera f, LHR);

c) indirizzo e indirizzo postale, compreso il codice postale e il luogo (art. 6, lettera g, LHR);

d) data di nascita e luogo di nascita (art. 6, lettera h, LHR);

e) luogo di origine, se la persona è di nazionalità svizzera (art. 6, lettera i, LHR);

f) sesso (art. 6, lettera j, LHR);

g) stato civile (art. 6, lettera k, LHR);

h) nazionalità (art. 6, lettera m, LHR);

i) domicilio o soggiorno nel comune (art. 6, lettera o, LHR);

j) comune di domicilio o comune di soggiorno (art. 6, lettera p, LHR);

k) data di decesso (art. 6, lettera u, LHR).

2 Il Governo può attribuire, mediante ordinanza, un accesso ai dati menzionati al capoverso 1 a favore di persone o organi pubblici o privati che svolgono compiti di interesse pubblico o delegati dallo Stato o dai comuni, a condizione che ne abbiano bisogno per lo svolgimento di tali compiti.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Il Servizio delle contribuzioni dispone di un accesso elettronico ai dati relativi all'appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta delle persone soggette a imposta (art. 6, lettera l, LHR).

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

I servizi dell'amministrazione cantonale, le persone o gli organi a cui è stato concesso l'accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 2, così come i comuni, possono venire a conoscenza del numero AVS e utilizzarlo sistematicamente per l'adempimento dei loro compiti legali.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Il Governo può definire, mediante ordinanza, in che misura un servizio dell'amministrazione cantonale o una persona o un organo a cui è stato attribuito un accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 2, disponga di un accesso elettronico a determinate dati.

2 Tale accesso può essere previsto solo alle seguenti condizioni cumulative

a) la persona, il servizio o l'organo ha regolarmente bisogno, nel contesto dell'adempimento delle proprie mansioni, di venire a conoscenza di un dato iscritto nel registro cantonale degli abitanti che non è menzionato all'articolo 25, comma 1;

b) la persona e i collaboratori del servizio o dell'organo sono soggetti al segreto professionale o d'ufficio;

c) la trasmissione del dato in questione è proporzionata rispetto allo scopo perseguito e si basa su un interesse pubblico o privato sufficiente.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Il Servizio della popolazione è responsabile della tenuta del registro cantonale degli abitanti.

2 Inoltre svolge i seguenti compiti

a) coordina e applica le misure di armonizzazione e effettua i controlli di qualità a esse relative;

b) fornisce i dati richiesti alla Confederazione;

c) esercita la sorveglianza sui comuni nell'ambito del controllo dell'istituzione e del soggiorno;

d) emana le direttive necessarie.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Le comuni garantiscono l'assegnazione di un numero di alloggio conformemente alle direttive della Confederazione.

2 I servizi industriali, gli organi menzionati all'articolo 25, comma 2, i locatori e i proprietari, così come qualsiasi altro servizio comunale o cantonale che tenga registri, mettono gratuitamente a disposizione delle comuni i dati di cui queste hanno bisogno per determinare e aggiornare i numeri degli alloggi.

3 Le persone incaricate della numerazione degli alloggi hanno accesso ai locali comuni degli edifici.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Fatte salve le disposizioni del diritto federale, le infrazioni alla presente legge o alle sue disposizioni applicative sono punibili con una multa.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

1 Il Governo regola, mediante ordinanza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

2 Può in particolare emanare disposizioni riguardanti

a) la procedura e le modalità di registrazione degli abitanti;

b) i compiti dei comuni;

c) i documenti che devono essere consegnati al responsabile comunale;

d) lo scambio di dati in caso di trasferimento;

e) i programmi informatici da utilizzare per la gestione del registro comunale degli abitanti;

f) le modalità tecniche di trasferimento dei dati;

g) le modalità di tenuta e aggiornamento del numero dell'abitazione.

3 Le disposizioni che regolano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sono attuate mediante misure tecniche e organizzative appropriate.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

La legge del 9 novembre 1978 sull'istituzione e il soggiorno dei cittadini svizzeri e il decreto del 6 dicembre 1978 concernente l'istituzione e il soggiorno dei cittadini svizzeri sono abrogati.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, **Soggiorno** 142. Stabilimento e soggiorno

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1. État, peuple, autorità » 14. Diritto di cittadinanza, établissement, soggiorno » 142. Stabilimento e soggiorno

Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →