Decreto concernente l'ammissione al diritto di cittadinanza comunale e cantonale e la liberazione dai vincoli di questo diritto di cittadinanza
Indice delle disposizioni (45)
Testo normativo (45 Articoli)
L'ammissione al diritto di cittadinanza comunale, quando si tratta di cittadini del Cantone, così come la promessa di ammissione quando si tratta di cittadini di altri cantoni svizzeri o di paesi esteri, compete, conformemente alle disposizioni che seguono, al comune municipale, al comune misto e al comune borghese (art. 2, cpv. 1, LDC).
La detenzione dell’antico diritto di borghesia in un comune comporta quella del diritto di cittadinanza dello stesso comune (art. 2, cpv. 3, LDC).
2 Quando una persona possiede il diritto di cittadinanza di più comuni, la sua origine è determinata dal diritto di cittadinanza di uno di questi comuni che è contemporaneamente il suo attuale domicilio o che è stato il suo ultimo domicilio; in caso contrario, è determinante l’ultimo diritto di cittadinanza comunale che questa persona o i suoi ascendenti hanno acquisito (art. 22 del Codice civile svizzero (CC)).
L'ammissione del marito al diritto di cittadinanza comunale estende i suoi effetti alla moglie e ai figli minori, a meno che non siano previste eccezioni formalmente stipulate dall'autorità competente (art. 10 LDC).
**Articolo 1: Ammissione al diritto di cittadinanza comunale**
1. In linea generale, l'ammissione o la promessa di ammissione al diritto di cittadinanza comunale deve essere richiesta nel comune in cui l'interessato può giustificare un domicilio di due anni, immediatamente antecedenti alla sua richiesta (art. 3, comma 1, LDC).
2. Tale domicilio è quello determinato dall'articolo 23 del Codice civile svizzero.
3. Eccezioni alla regola stabilita nel comma 1 di cui sopra possono essere autorizzate, per motivi importanti, dal Governo (art. 3, comma 2, LDC).
Il candidato al diritto di cittadinanza comunale dovrà inoltre giustificare
1. la sua cittadinanza, producendo un atto di origine o un documento di pari valore;
2. delle persone il cui diritto di cittadinanza è determinato dal suo (vedere art. 3 del presente decreto);
3. dei mezzi per garantire il proprio sostentamento e quello della sua famiglia, in particolare del patrimonio e del reddito sui quali ha pagato le imposte negli ultimi due anni;
4. di una buona reputazione;
5. dell'esercizio dei diritti civili, ovvero, in mancanza, dell'autorizzazione concessa dal suo rappresentante legale (art. 422, n. 2, CC) ad acquisire il diritto di cittadinanza;
6. se è straniero, dell'autorizzazione del Consiglio federale a farsi accogliere come cittadino di un cantone e di un comune svizzeri, conformemente alle disposizioni federali in materia.
2 È facoltà dei comuni, fatte salve le disposizioni legislative, prevedere nel loro regolamento altre condizioni in merito all'ammissione o alla promessa di ammissione al diritto di cittadinanza (art. 2, comma 2, LDC).
3 Il candidato soddisferà le condizioni di cui ai numeri 2 a 5 sopra esponendo un certificato ufficiale rilasciato dal consiglio comunale o dall'autorità designata dal regolamento comunale.
Il candidato deve presentare al consiglio comunale o borgognone del comune, presso il quale desidera ottenere l'ammissione o la promessa d'ammissione al diritto di cittadinanza, una domanda scritta, firmata da lui o da un mandatario debitamente autorizzato. La domanda dei candidati privi dell'esercizio dei diritti civili sarà firmata dai loro rappresentanti legali (art. 422, comma 2, CC).
2 Nel caso in cui il candidato non possa dimostrare un domicilio di due anni immediatamente precedenti la sua domanda, egli dovrà indicare i motivi per i quali ritiene di poter richiedere l'esenzione da questa condizione, conformemente all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
Il candidato dovrà allegare alla sua domanda i certificati prescritti (art. 4 e 5 del presente decreto). Tuttavia, se questi ultimi sono già depositati presso il comune in cui il candidato richiede il diritto di cittadinanza, o dovessero essere rilasciati dalle autorità di tale comune, non sarà necessario produrli.
Il consiglio comunale o borghese esamina la domanda di ammissione e procede alle verifiche necessarie. I comuni del Cantone sono tenuti a fornirsi reciprocamente, gratuitamente, le informazioni e i certificati richiesti in queste situazioni.
2 La domanda può essere sottoposta all'assemblea comunale o al consiglio generale solo quando è dimostrato che le condizioni legali e regolamentari sono soddisfatte.
3 Quando il candidato al diritto di cittadinanza comunale non può dimostrare di aver soggiornato nel comune per due anni immediatamente precedenti (vedi art. 4 del presente decreto), l'ammissione o la promessa di ammissione potrà essere concessa solo con la riserva espressa che l'autorità cantonale competente dispensi il richiedente dall'adempimento della suddetta condizione.
1. L'ammissione dei cittadini del Cantone al diritto di cittadinanza comunale, o la promessa di ammissione dei cittadini di altri cantoni svizzeri o di paesi esteri, avviene nelle comuni municipali e nelle comuni miste mediante decisione presa a maggioranza dall'assemblea comunale (art. 4, cpv. 1, LDC).
2. L'ammissione e la promessa di ammissione al diritto di cittadinanza comunale possono tuttavia essere attribuite, tramite regolamento comunale, alla competenza sovrana del consiglio generale (art. 74, cpv. 2, della legge sulle comuni).
1 L'ammissione o la promessa di ammissione al diritto di cittadinanza comunale avviene, nelle comuni borghesi, mediante decisione presa a maggioranza dall'assemblea borghese. Le disposizioni della legge sulle comunioni sono fatte salve.
2 Chi acquisisce il diritto di cittadinanza comunale in una comune mista acquisisce anche il diritto di partecipare ai godimenti borghesi facendosi ammettere alla borghesia attraverso una decisione presa in assemblea a maggioranza delle voci dei cittadini che sono borghesi della comune e che sono abili a votare ai sensi della legge sulle comunioni.
Relativamente all'ammissione o alla promessa di ammissione al diritto di cittadinanza, sarà rilasciato al candidato un atto firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea che ha deliberato.
Ai cittadini di altri cantoni svizzeri e agli stranieri, il diritto di cittadinanza comunale sarà conferito, sulla base di una promessa di ammissione, dal Governo congiuntamente con il diritto di cittadinanza cantonale (art. 6, comma 1, LDC).
Qualora, nei casi specificati nell'articolo 8, comma 2, si tratti dell'ammissione di un cittadino giurassiano, il consiglio comunale o patriziale sottoporrà d'ufficio al Governo la decisione che pronuncia l'ammissione, richiedendo, con motivazioni a sostegno, l'esonero dalla condizione di soggiorno previo di due anni. Finché tale esonero non abbia luogo, l'atto di ammissione previsto all'articolo 11 del presente decreto non può essere rilasciato al candidato.
2 Se si tratta di una promessa di ammissione a favore di un cittadino di un altro cantone o di uno straniero, nell'atto relativo verranno indicate le ragioni che giustificano l'esonero dalla condizione di soggiorno di due anni. Il richiedente dovrà quindi chiedere al Governo questo esonero nella sua istanza per l'ottenimento del diritto di cittadinanza cantonale.
Se l'ammissione al diritto di cittadinanza comunale è promessa gratuitamente a uno straniero nel Cantone, il consiglio comunale o borghese dovrà richiedere egli stesso al Governo la concessione del diritto di cittadinanza cantonale (art. 19, co. 2, del presente decreto).
2 Dovrà inoltre presentare i documenti prescritti dall'articolo 20 del presente decreto, dai quali si potrà tuttavia prescindere per quanto riguarda quelli relativi alle condizioni di reddito e di patrimonio.
Per l'ammissione o la promessa di ammissione al diritto di cittadinanza, i comuni municipali e i comuni misti possono percepire un contributo di naturalizzazione che ammonta a
a) per gli stranieri di età inferiore ai 25 anni, per persona: 200 punti;
b) per gli stranieri di età superiore ai 25 anni, per pratica: da 500 a 1.000 punti.
2 La quota per l'aggregazione a un comune borghese sarà fissata liberamente da quest'ultimo (art. 5 LDC).
Nella tassa d’ammissione devono essere incluse tutte le prestazioni in denaro a cui il richiedente è tenuto per ottenere l’ammissione o la promessa di ammissione al diritto di cittadinanza comunale o al diritto di borghesia. È vietato celare in qualsiasi modo l'importo reale di questa tassa.
2 Tale importo dovrà essere indicato in maniera precisa nell'atto di ammissione o di promessa di ammissione (art. 11 del presente decreto).
Nel caso in cui il comune borgognone eserciti l’assistenza sociale a favore dei suoi cittadini, deve destinare a questo servizio l’80% della tassa di ammissione.
Il diritto di cittadinanza cantonale è concesso dal Governo (art. 92, comma 2, lettera m, della Costituzione cantonale).
2 Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale.
Per ottenere il diritto di cittadinanza cantonale, è necessario presentare alla Sezione dello stato civile e degli abitanti, per il Governo, una richiesta scritta firmata dal richiedente o dal suo rappresentante debitamente autorizzato. Se l'interessato non ha l'esercizio dei diritti civili, la richiesta sarà firmata dal suo rappresentante legale (art. 422, n. 2, CC). Tutte le procure prodotte saranno legalizzate.
2 In caso di promessa d'ammissione al diritto di cittadinanza comunale fatta gratuitamente a uno straniero del Cantone, sarà il consiglio comunale o borghese del comune interessato a presentare la suddetta richiesta (vedi art. 14 del presente decreto).
Alla domanda saranno allegati
1. i documenti richiesti per ottenere il diritto di cittadinanza comunale (art. 4 e 5 del presente decreto);
2. l'atto di ammissione o la promessa di ammissione a tale diritto di cittadinanza (art. 11 del presente decreto).
2 La domanda e i documenti a sostegno che provengono da autorità giurassiane devono essere timbrati.
3 La tassa di iscrizione prevista all'articolo 24, comma 1, del presente decreto, dovrà essere allegata alla domanda.
Sezione dello stato civile e degli abitanti sottopone la domanda a un esame preliminare e ordina le necessarie constatazioni. Tutte le autorità cantonali e comunali sono tenute a fornire gratuitamente le informazioni, i rapporti e le attestazioni richiesti, avendo comunque il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute a tale scopo.
2 Una volta terminata l’indagine, la Sezione dello stato civile e degli abitanti decide, salvo appello al Governo, se la domanda soddisfi i requisiti del presente decreto. La sua decisione è comunicata all’interessato e al comune che ha concesso o promesso il diritto di cittadinanza comunale. L’interessato e il comune hanno il diritto di presentare ricorso.
Visto il rapporto e la proposta della Sezione dello stato civile e degli abitanti, il Governo si pronuncia sulla domanda.
2 La concessione del diritto di cittadinanza cantonale si estende agli effetti alla moglie e ai figli minori del richiedente, a meno che non vi sia un'eccezione formale nei loro confronti nella decisione.
La decisione del Governo è notificata sia all'interessato che al comune che ha concesso o promesso il diritto di cittadinanza comunale; allo stesso tempo, l'interessato è invitato a versare la tassa di naturalizzazione prevista all'articolo 24, comma 2, e a prestare la promessa solenne conformemente all'articolo 23a del presente decreto.
2 L'interessato riceve il decreto di naturalizzazione dopo essersi adempiuto al pagamento della tassa di naturalizzazione e dopo aver fatto la promessa solenne.
I cittadini svizzeri di altri cantoni ammessi al diritto di cittadinanza cantonale sono chiamati a fare, davanti a una delegazione del Governo, la seguente promessa
"Prometto di essere leale verso la Repubblica e Cantone del Giura, di rispettarne la Costituzione e le leggi e di difendere in ogni occasione i diritti e le libertà del popolo e dei cittadini."
2 Gli stranieri ammessi al diritto di cittadinanza cantonale sono chiamati a fare, davanti a una delegazione del Governo, la seguente promessa
"Prometto di essere leale verso la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone del Giura, di rispettarne le costituzioni e le leggi e di difendere in ogni occasione i diritti e le libertà del popolo e dei cittadini."
L'emolumento di naturalizzazione è determinato conformemente alla legislazione sugli emolumenti.
Per ogni comune municipale o misto, l’ufficiale dello stato civile iscrive nel registro delle famiglie le persone ammesse al diritto di cittadinanza del comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge sul diritto di cittadinanza, conformemente all’articolo 14 del decreto sul servizio dello stato civile.
Le comuni borghesi possono continuare a tenere il registro dei cittadini borghesi. Vi saranno iscritte le persone che acquisiscono il diritto di cittadinanza comunale nel comune borghese (art. 2, cpv. 1, LDC).
2 La forma e la gestione del registro dei cittadini borghesi sono determinate dal regolamento borghese.
I registri dei borghesi sono posti sotto la sorveglianza della Sezione dello stato civile e degli abitanti, che li ispezionerà periodicamente.
2 Se la Sezione dello stato civile e degli abitanti rileva irregolarità o vizi nella tenuta dei registri, farà in modo che vengano corretti e, se necessario, ne riferirà al dipartimento a cui è collegata.
L'atto d'origine attesta il diritto di cittadinanza del cittadino svizzero; indica tutti i diritti di cittadinanza cantonali e comunali che questo possiede.
2 Un cittadino svizzero può ottenere un solo atto d'origine, con la competenza per il rilascio che spetta al comune d'origine, sia esso comunale, misto o borghese.
3 La Cancelleria di Stato, tramite l'Economato cantonale, assicura la stampa dei formulari ufficiali.
L’addetto al controllo degli abitanti o il responsabile del registro dei borghesi registra la domanda di atto di origine e verifica se un tale atto non sia stato precedentemente stabilito.
2 II si assicura, se del caso, che l’atto precedente sia stato restituito ai fini di annullamento.
3 La domanda di atto di origine è trasmessa all’ufficiale di stato civile.
Basato sul registro delle famiglie, l’ufficiale dello stato civile redige l’atto in tre esemplari sulla formula ufficiale; un esemplare è archiviato presso l’ufficio, mentre l’originale è consegnato al comune insieme a una copia che servirà per il controllo.
2 Il responsabile del controllo degli abitanti o il tenutario del registro dei cittadini lo iscrive nel registro degli atti d’origine rilasciati, archivia la copia di controllo e avvisa gli altri luoghi d’origine.
Per essere valido, l'atto d'origine deve essere firmato dal sindaco o dal presidente della borghesia e dall'addetto al controllo degli abitanti o dal tenutario del registro dei borghesi; deve essere munito del sigillo appropriato.
2 L'atto d'origine è indirizzato al titolare, senza legalizzazione.
3 Il comune municipale, misto o borghese, risponde del pregiudizio causato dal rilascio di atti d'origine inesatti o irregolari, restando salva la responsabilità dell'ufficiale dello stato civile.
1 La perdita dell'atto d'origine deve essere comunicata per iscritto, con indicazione delle circostanze, al responsabile del controllo degli abitanti competente affinché quest'ultimo proceda d'ufficio alle ricerche necessarie; le spese inerenti a tale operazione sono a carico dell'interessato.
2 Il titolare richiede all'autorità comunale presso cui è avvenuto l'ultimo ritiro dell'atto d'origine un'attestazione che certifichi la consegna di tale atto.
3 Se le ricerche risultano vane, il nuovo atto d'origine viene rilasciato solo dopo l'annullamento del precedente tramite la pubblicazione nel Giornale ufficiale.
4 L'atto d'origine, ritrovato dopo l'annullamento, deve essere restituito all'autorità che l'ha emesso.
Gli atti d'origine scaduti, in particolare a seguito del decesso del titolare o di un cambiamento di stato civile, sono restituiti all'autorità che li ha rilasciati; quest'ultima ne garantisce la distruzione.
Ogni comune tiene un registro degli atti di origine rilasciati, che indica in particolare il nome, il cognome, il numero d’ordine, lo stato civile e la data in cui l’atto è stato redatto.
In caso di pluralità di diritti di cittadinanza, ogni comune d'origine riceve comunicazione del rilascio dell'atto di origine e lo registra nel proprio registro indicando la data di rilascio e il comune di emissione.
2 Ogni annotazione (restituzione, annullamento o perdita, ecc.) è comunicata ai diversi luoghi d'origine.
L’atto di origine non deve essere né portato all’estero, né consegnato a una persona che parte per l’estero, né inviato a tale persona successivamente, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein.
2 Quando il titolare di un atto di origine parte per l’estero, il comune in possesso di tale documento lo restituisce all’autorità che lo ha emesso, la quale lo conserva in deposito.
La liberazione dai vincoli del diritto di cittadinanza comunale e del diritto di cittadinanza cantonale è pronunciata dalla Sezione dello stato civile e degli abitanti, su richiesta dell'interessato e dopo aver consultato il consiglio comunale o borghese competente.
La liberazione del diritto di cittadinanza di un comune è pronunciata quando l'interessato giustifica di possedere un altro diritto di cittadinanza comunale (art. 9, co. 1, LDC).
2 La domanda di liberazione deve essere redatta per iscritto e firmata dall’interessato o dal suo mandatario debitamente autorizzato e deve essere presentata alla Sezione dello stato civile e degli abitanti. Quando l’interessato non esercita i diritti civili, la domanda sarà firmata dal suo rappresentante legale (art. 422, n. 2, CC). Le procure del mandatario o del rappresentante devono essere legalizzate.
3 Alla domanda sarà allegato l'atto di ammissione al diritto di cittadinanza di un nuovo comune (art. 11 del presente decreto).
Sarà rilasciato all'interessato un atto che attesta la sua liberazione. Quest'ultima sarà altresì notificata al comune del precedente diritto di cittadinanza.
2 La liberazione pronunciata sarà comunicata d'ufficio al responsabile del controllo degli abitanti o al custode del registro dei borghesi dei comuni interessati per l'annotazione nel registro degli atti di origine rilasciati o nel registro dei borghesi.
La liberazione dal diritto di cittadinanza cantonale è pronunciata dalla Sezione dello stato civile e degli abitanti contemporaneamente a quella del diritto di cittadinanza comunale, quando l'interessato dimostra
1. di avere l'esercizio dei diritti civili;
2. di non avere più domicilio nel Cantone;
3. di essere stato ammesso al diritto di cittadinanza di un altro cantone o Stato, o di beneficiare di una promessa di ammissione (art. 9, cpv. 2, LDC).
2 Le disposizioni degli articoli 41, capoversi 2 e 3, e 42 del presente decreto sono applicabili per analogia.
Se l’interessato rinuncia simultaneamente al diritto di cittadinanza cantonale e alla nazionalità svizzera, si applicano le disposizioni della legge federale del 29 settembre 1952 sull’acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera.
La liberazione del marito dai vincoli del diritto di cittadinanza comunale e cantonale estende i suoi effetti alla moglie e ai figli minorenni, salvo eccezioni formalmente stabilite dalla Sezione dello stato civile e degli abitanti (art. 10 LDC).
2 L'atto che attesta la liberazione e l'avviso indirizzato al comune menzioneranno gli effetti di questa misura (art. 42, cpv. 1, del presente decreto).
Il Governo è incaricato dell'applicazione del presente decreto.
Il Governo fissa la data di entrata in vigore del presente decreto.