1. État, peuple, autorità » 13. Popolazione e territorio » 131. Censimento e statistica annuale della popolazione
Testo normativo (5 Articoli)
Dal 2 dicembre 1980, il Servizio di statistica e informatica istituisce, in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica e i comuni, una statistica annuale della popolazione complessiva del Cantone.
Questa statistica rileva la popolazione secondo
a) il comune di residenza;
b) l'origine (svizzero, straniero);
c) il sesso;
d) le componenti dell'evoluzione
- movimenti naturali (nascite/decessi);
- movimenti migratori;
- cambi di nazionalità.
Per rispondere a esigenze particolari, il Servizio di statistica e informatica è autorizzato a rilevare altri elementi statistici riguardanti
- le cause dei movimenti migratori;
- l'attività professionale dei migranti;
- lo stato civile.
Altri elementi statistici legati agli abitanti possono essere rilevati. Il Servizio di statistica e informatica è responsabile del trattamento di questi dati.
1. I movimenti migratori sono rilevati continuamente dai comuni e comunicati periodicamente al Servizio di statistica e informatica.
La periodicità delle rilevazioni è stabilita dal Servizio di statistica e informatica. I comuni sono tenuti a rispettare i termini previsti.
I dati per l'intero Giura sono forniti all'Ufficio federale di statistica ogni anno, nel mese di gennaio.
L'Ufficio federale di statistica è responsabile dello spoglio e dell'analisi dei dati e pubblica ogni anno i risultati principali.
Il Servizio di statistica e informatica si occupa di pubblicare i risultati dettagliati dei dati raccolti e di diffonderli alle istanze interessate.
Il presente decreto entra in vigore il 2 dicembre 1980.