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Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
La convenzione del 29 settembre 2006 tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino è ratificata.
La Convenzione disciplina in particolare
a) la trasmissione delle informazioni tra la Confederazione e i cantoni nel campo di applicazione degli accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
b) la rappresentanza e la partecipazione dei cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE;
c) l'elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
d) i diritti e gli obblighi reciproci della Confederazione e dei cantoni nella realizzazione, applicazione e sviluppo di nuovi atti o misure dell'UE in conformità all'articolo 7 dell'accordo di associazione a Schengen (di seguito: "AAS") e all'articolo 4 dell'accordo di associazione a Dublino (di seguito: "AAD"), che sono notificati dall'UE alla Svizzera (di seguito: "nuovi atti e misure").
**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**
1 Nei settori relativi a Schengen/Dublino, la Confederazione e i cantoni cooperano strettamente e di comune accordo nell'ambito delle loro competenze. I cantoni partecipano in particolare allo sviluppo nonché all'applicazione e all'attuazione dell'acquis di Schengen e di Dublino.
2 La Confederazione e i cantoni adottano le misure organizzative necessarie affinché gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall'AAS e dall'AAD siano soddisfatti tempestivamente ed efficacemente.
3 Si informano reciprocamente, in modo completo e con sufficiente anticipo, sui progetti interni di attività legislative nei settori di applicazione dell'AAS e dell'AAD.
4 Informano inoltre sulla giurisprudenza in questi settori.
Per la corretta applicazione di questa Convenzione, la Confederazione e i cantoni designano ciascuno un punto di contatto.
1 In linea di principio, la Confederazione e i cantoni si informano tramite i loro punti di contatto.
2 La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti inviati dall'UE alla Svizzera siano immediatamente trasmessi ai cantoni.
3 Gestisce un portale elettronico che consente alla Confederazione e ai cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.
1 Di norma, la Confederazione e i cantoni concordano le loro posizioni internamente prima di comunicarle attraverso i punti di contatto.
2 Coordinano l'attuazione nei settori di applicazione dell'AAS e dell'AAD, in particolare dal punto di vista temporale.
1 Nei settori che riguardano le loro competenze o i loro interessi essenziali, i cantoni partecipano all'elaborazione delle posizioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.
2 Inviano rappresentanti nei gruppi di lavoro della Confederazione che svolgono i lavori preparatori o di background per negoziazioni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.
3 Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.
4 Le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono generalmente guidate da un rappresentante della Confederazione.
La Confederazione trasmette immediatamente al punto di contatto dei cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni dell'UE sui nuovi atti o misure dell'UE da recepire da parte della Svizzera nell'ambito dell'acquis di Schengen e di Dublino.
1 La Confederazione decide di adottare nuovi atti o misure dell'UE, nonché i relativi termini.
2 Quando i cantoni giungono alla conclusione che l'adozione di un nuovo atto o di una misura dell'UE incide sulle loro competenze o sui loro interessi essenziali, la loro posizione, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, assume un peso particolare.
1 La Confederazione e i cantoni garantiscono un'attuazione degli atti o delle misure nei termini previsti.
2 Si informano in tempo utile sulle misure intraprese nonché sulla conclusione dei lavori di attuazione.
La Confederazione e i cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi degli articoli 9, comma 1, AAS e 6, comma 1, AAD sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.
1 La Confederazione e i cantoni si assumono i propri costi relativi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino, nonché i costi della partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.
2 I cantoni forniscono un contributo adeguato al funzionamento tecnico del portale Schengen in conformità all'articolo 4, comma 3.
1 Il Consiglio federale e la conferenza dei governi cantonali (di seguito: "CdC") risolvono di comune accordo le controversie legate a questa Convenzione.
2 I punti di vista divergenti sull'attuazione, l'applicazione e l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino saranno risolti attraverso negoziati.
1 La presente Convenzione può essere denunciata per iscritto con un preavviso di 6 mesi.
2 La Confederazione e i cantoni osserveranno i loro obblighi correnti in ogni caso.
1 La presente Convenzione richiede l'approvazione di tutti i cantoni.
2 La CdC informa il Consiglio federale sulle approvazioni conformemente al comma 1.
3 Il Consiglio federale fissa la data di entrata in vigore di questa Convenzione dopo aver consultato la CdC.