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1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (16)

Art. premier Decreto concernente la ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. premier Decreto concernente la ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 2 Decreto relativo alla ratifica della convenzione tra la Confederazione ei cantoni concernente l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 2 Decreto relativo alla ratifica della convenzione tra la Confederazione ei cantoni concernente l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 3 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 4 Decreto relativo alla ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni concernente l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 5 Decreto di ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 6 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 7 Decreto per la ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 8 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 9 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 10 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 11 Decreto relativo alla ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni concernente l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 12 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 13 Decreto recante ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino Art. 14 Decreto concernente la ratifica della convenzione tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino

Testo normativo (16 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

La convenzione del 29 settembre 2006 tra la Confederazione e i cantoni relativa all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino è ratificata.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

La Convenzione disciplina in particolare

a) la trasmissione delle informazioni tra la Confederazione e i cantoni nel campo di applicazione degli accordi di associazione a Schengen e a Dublino;

b) la rappresentanza e la partecipazione dei cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE;

c) l'elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;

d) i diritti e gli obblighi reciproci della Confederazione e dei cantoni nella realizzazione, applicazione e sviluppo di nuovi atti o misure dell'UE in conformità all'articolo 7 dell'accordo di associazione a Schengen (di seguito: "AAS") e all'articolo 4 dell'accordo di associazione a Dublino (di seguito: "AAD"), che sono notificati dall'UE alla Svizzera (di seguito: "nuovi atti e misure").

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 Nei settori relativi a Schengen/Dublino, la Confederazione e i cantoni cooperano strettamente e di comune accordo nell'ambito delle loro competenze. I cantoni partecipano in particolare allo sviluppo nonché all'applicazione e all'attuazione dell'acquis di Schengen e di Dublino.

2 La Confederazione e i cantoni adottano le misure organizzative necessarie affinché gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall'AAS e dall'AAD siano soddisfatti tempestivamente ed efficacemente.

3 Si informano reciprocamente, in modo completo e con sufficiente anticipo, sui progetti interni di attività legislative nei settori di applicazione dell'AAS e dell'AAD.

4 Informano inoltre sulla giurisprudenza in questi settori.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

Per la corretta applicazione di questa Convenzione, la Confederazione e i cantoni designano ciascuno un punto di contatto.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 In linea di principio, la Confederazione e i cantoni si informano tramite i loro punti di contatto.

2 La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti inviati dall'UE alla Svizzera siano immediatamente trasmessi ai cantoni.

3 Gestisce un portale elettronico che consente alla Confederazione e ai cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 Di norma, la Confederazione e i cantoni concordano le loro posizioni internamente prima di comunicarle attraverso i punti di contatto.

2 Coordinano l'attuazione nei settori di applicazione dell'AAS e dell'AAD, in particolare dal punto di vista temporale.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 Nei settori che riguardano le loro competenze o i loro interessi essenziali, i cantoni partecipano all'elaborazione delle posizioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

2 Inviano rappresentanti nei gruppi di lavoro della Confederazione che svolgono i lavori preparatori o di background per negoziazioni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

3 Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

4 Le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono generalmente guidate da un rappresentante della Confederazione.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

La Confederazione trasmette immediatamente al punto di contatto dei cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni dell'UE sui nuovi atti o misure dell'UE da recepire da parte della Svizzera nell'ambito dell'acquis di Schengen e di Dublino.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 La Confederazione decide di adottare nuovi atti o misure dell'UE, nonché i relativi termini.

2 Quando i cantoni giungono alla conclusione che l'adozione di un nuovo atto o di una misura dell'UE incide sulle loro competenze o sui loro interessi essenziali, la loro posizione, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, assume un peso particolare.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 La Confederazione e i cantoni garantiscono un'attuazione degli atti o delle misure nei termini previsti.

2 Si informano in tempo utile sulle misure intraprese nonché sulla conclusione dei lavori di attuazione.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

La Confederazione e i cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi degli articoli 9, comma 1, AAS e 6, comma 1, AAD sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 La Confederazione e i cantoni si assumono i propri costi relativi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino, nonché i costi della partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

2 I cantoni forniscono un contributo adeguato al funzionamento tecnico del portale Schengen in conformità all'articolo 4, comma 3.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 Il Consiglio federale e la conferenza dei governi cantonali (di seguito: "CdC") risolvono di comune accordo le controversie legate a questa Convenzione.

2 I punti di vista divergenti sull'attuazione, l'applicazione e l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino saranno risolti attraverso negoziati.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 La presente Convenzione può essere denunciata per iscritto con un preavviso di 6 mesi.

2 La Confederazione e i cantoni osserveranno i loro obblighi correnti in ogni caso.

1. État, peuple, autorità » 11. Trattati, concordati e convenzioni

1 La presente Convenzione richiede l'approvazione di tutti i cantoni.

2 La CdC informa il Consiglio federale sulle approvazioni conformemente al comma 1.

3 Il Consiglio federale fissa la data di entrata in vigore di questa Convenzione dopo aver consultato la CdC.

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