Legge sull'approvazione dei trattati, concordati e altre convenzioni
Testo normativo (4 Articoli)
Il Parlamento approva, sotto forma di decreto, i trattati, i concordati e le altre convenzioni di diritto pubblico che non rientrano nella competenza esclusiva del Governo.
I diritti del popolo sono riservati.
Il Governo è competente per aderire ai trattati, ai concordati e alle altre convenzioni di diritto pubblico riguardanti materie di minore importanza.
Il decreto di approvazione è pubblicato insieme al testo del trattato, del concordato o della convenzione.
**Legge sulla Ripresa dei Trattati**
La legge sulla ripresa dei trattati nonché la legge del 30 novembre 1978 concernente l'adesione del Cantone del Giura al concordato dei 26 aprile, 8 e 9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile sono abrogate.
Le decisioni relative all'adesione definitiva prese finora dall'Assemblea costituente e dal Parlamento sono pubblicate nel Raccolta sistematica sotto forma di decreto con il testo di ogni trattato, concordato o convenzione.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.