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Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Il presente accordo contiene disposizioni che regolano gli effetti del trasferimento del comune municipale di Moutier (di seguito: "il comune di Moutier") nella Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "il cantone del Giura") nel settore dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli aiuti alle aziende agricole e i miglioramenti strutturali.
1 Gli esercenti di un'azienda agricola situata sul territorio del comune di Moutier rimangono membri delle reti ecologiche del cantone di Berna ai sensi degli articoli 61 e 62 dell'ordinanza federale del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD) in cui sono integrati, fino alla scadenza dei contratti in corso, ossia al 31 dicembre 2027.
2 Il cantone di Berna delega l'esecuzione di questi contratti al cantone del Giura nonché l'assunzione degli obblighi finanziari in relazione a questi contratti a partire dal 1º gennaio 2026 e fino alla loro scadenza.
1 Gli operatori di un'azienda agricola situata nel territorio del comune di Moutier rimangono membri dei programmi del cantone di Berna ai sensi degli articoli 63 e 64 OPD nei quali sono integrati, fino alla scadenza dei contratti in corso, ossia il 31 dicembre 2027.
2 Il cantone di Berna delega l'esecuzione di tali contratti al cantone del Giura, nonché l'assunzione delle obbligazioni finanziarie relative a tali contratti, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla loro scadenza.
1 Il cantone di Berna delega al cantone del Giura l'esecuzione dei contratti quadro "Promozione della natura" che gli operatori delle superfici agricole sul territorio del comune di Moutier hanno concluso con il cantone di Berna, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla loro scadenza. Il cantone del Giura assume le obbligazioni, in particolare finanziarie, a carico dei cantoni.
2 Alla scadenza di questi contratti, il cantone del Giura ne propone di nuovi agli agricoltori interessati.
1 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il cantone di Berna garantisce il monitoraggio fino al loro completo rimborso dei crediti concessi agli operatori di un'azienda agricola situata sul territorio del comune di Moutier prima del 1º gennaio 2026 in applicazione della legislazione agricola federale, il che include tutti gli obblighi spettanti ai cantoni di Berna e del Giura.
2 Il cantone del Giura subentra nel monitoraggio di tali crediti nei seguenti casi
a) quando un nuovo credito è concesso dopo il 1º gennaio 2026;
b) quando è necessario trattare una richiesta di cessione di rango, di cancellazione o di intervento sui pegni immobiliari che garantiscono tali crediti.
3 Il subentro dei vecchi crediti ai sensi del comma 2 si applica solo alle scadenze di rimborso non ancora dovute prima del 1º gennaio 2026.
4 Le seguenti modalità devono essere rispettate in caso di subentro dei vecchi crediti ai sensi del comma 2
a) le autorità competenti dei cantoni di Berna e del Giura informano congiuntamente il debitore del subentro del debito da parte del cantone del Giura;
b) il cantone di Berna trasferisce i diritti di pegno che garantiscono i crediti al cantone del Giura;
c) il cantone del Giura rimborsa al cantone di Berna il saldo dei crediti.
5 Le autorità competenti dei cantoni di Berna e del Giura possono convenire una soluzione diversa dai commi 1 e 2.
1 In deroga all'articolo 7 del concordato sul trasferimento di Moutier, il Cantone del Giura assume la gestione dei fascicoli per i quali non è stata emessa una decisione prima del 1° gennaio 2026.
2 Il Cantone del Giura assume inoltre, a partire dal 1° gennaio 2026, i compiti previsti dagli articoli 60 a 70 dell'ordinanza federale del 2 novembre 2022 sulle migliorie strutturali nell'agricoltura per i fascicoli esistenti.
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2026.