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Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
L'accordo presente regola gli effetti del trasferimento del comune municipale di Moutier (di seguito: "il comune di Moutier") nella Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "il cantone del Giura") sulla gestione dei siti inquinati presenti sul territorio del comune di Moutier.
1 La bonifica del sito n. 07000055 del catasto bernese dei siti inquinati (di seguito: "il sito n. 07000055 del catasto bernese") è di competenza del cantone di Berna, anche dopo la data del trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura (di seguito: "la data del trasferimento").
2 La bonifica deve essere realizzata nel più breve tempo possibile.
3 La sorveglianza post-bonifica è effettuata dall'Ufficio dell'ambiente del cantone del Giura, previa consultazione dell'Ufficio delle acque e dei rifiuti del cantone di Berna.
A partire dalla data del trasferimento, tutti i documenti e i dati relativi al processo di bonifica del sito n. 07000055 del catasto bernese devono essere trasmessi per consultazione all'Ufficio dell'ambiente del Canton Giura.
1 I costi di bonifica del sito n. 07000055 del catasto bernese sono a carico del Cantone di Berna, anche dopo la data del trasferimento.
2 Essi sono definiti come tutte le spese rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 32d della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in particolare le spese per l'indagine dettagliata, le spese di bonifica e le spese di sorveglianza, inclusa la sorveglianza post-bonifica del sito.
3 In deroga al comma 1, i costi generati esclusivamente dalla sorveglianza post-bonifica successivi ai primi due anni dalla conclusione della bonifica del sito n. 07000055 del catasto bernese sono a carico del Cantone del Giura.
1 Una volta bonificato il sito n. 07000055 del catasto bernese, il Cantone del Giura, tramite il suo Ufficio dell'ambiente, è competente per la pianificazione e l'esecuzione delle misure di risanamento complementari risultanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica o dall'identificazione di un problema legato al risanamento.
2 Le misure di risanamento complementari relative al comma 1 devono essere convalidate dall'Ufficio delle acque e dei rifiuti del Cantone di Berna.
3 I costi delle misure di risanamento complementari relative al comma 1 e convalidate dall'Ufficio delle acque e dei rifiuti del Cantone di Berna sono a carico del Cantone di Berna.
1 L'Ufficio delle acque e dei rifiuti del Cantone di Berna trasferisce all'Ufficio dell'ambiente del Cantone del Giura i diversi rapporti di indagine (storici, tecnici e di dettaglio), gli studi di varianti, i progetti di bonifica, i rapporti di bonifica e ogni altro documento ritenuto utile alla gestione dei siti inquinati situati nel comune di Moutier. Lo stesso vale per gli archivi e le prese di posizione inerenti dell'Ufficio delle acque e dei rifiuti del Cantone di Berna.
2 I documenti menzionati nel presente articolo sono trasmessi gratuitamente in formato elettronico o in formato cartaceo.
3 Il trasferimento dei dati menzionati nel presente articolo è effettuato al più tardi alla data del trasferimento.
L’Ufficio dell’informazione geografica del cantone di Berna trasferisce al Servizio dello sviluppo territoriale del cantone del Giura i dati del catasto relativi ai siti inquinati situati nel comune di Moutier iscritti nel catasto bernese dei siti inquinati al più tardi entro la data del trasferimento.
**L'accordo presente entra in vigore il 1° ottobre 2025.**