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Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
Il presente accordo contiene le disposizioni che regolano gli effetti del trasferimento del comune municipale di Moutier nella Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "il cantone del Giura") sulla parrocchia cattolica romana di Moutier.
Prevede, in particolare, che le Chiese concludano una convenzione sotto la loro propria responsabilità.
La parrocchia cattolica romana di Moutier, che diventa la comunità ecclesiastica di Moutier (di seguito: "la comunità ecclesiastica") a partire dal trasferimento del comune municipale di Moutier nel cantone del Giura, comprende le persone di confessione cattolica romana domiciliate nei comuni di Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte e Roches.
A partire dalla data del trasferimento del comune municipale di Moutier nel cantone del Giura (di seguito: "la data del trasferimento"), la parrocchia è soggetta al diritto giurassiano.
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la comunità ecclesiastica ha il diritto, con effetto al più presto dalla data del trasferimento, di adottare il suo regolamento d'organizzazione, il suo piano finanziario e il suo bilancio secondo il diritto giurassiano. Il diritto di voto, la competenza e la procedura sono anch'essi disciplinati da tale diritto.
All'entrata in vigore del presente accordo, il comune ecclesiastico ha il diritto di procedere all'elezione delle proprie autorità secondo il diritto del Giura. Queste possono entrare in funzione al più presto alla data del trasferimento.
Il diritto di voto e di eleggibilità, la competenza e la procedura sono altresì disciplinati dal diritto previsto al comma 1.
Il cantone di Berna e il cantone del Giura riscuotono, secondo la loro legislazione, l'imposta sulle persone fisiche sulla parte del territorio della comunità ecclesiastica che ricade sotto la loro giurisdizione. Essi versano le imposte riscosse alla comunità ecclesiastica.
Il cantone di Berna e il cantone del Giura riscuotono, secondo la loro legislazione, l'imposta sulle persone giuridiche sulla parte del territorio della comunità ecclesiastica che ricade sotto la loro giurisdizione. Essi versano le imposte riscosse rispettivamente alla comunità ecclesiastica e alla Collettività ecclesiastica cantonale cattolica romana della Repubblica e Cantone del Giura.
La quota delle imposte parrocchiali bernesi e giurassiane delle persone giuridiche è determinata tenendo conto della confessione dell'insieme dei parrocchiani e delle parrocchiane di ciascuna comunità.
**La percentuale d'imposta delle persone fisiche soggette nel comune di Moutier**
La percentuale d'imposta delle persone fisiche soggette nel comune di Moutier è stabilita dall'organo competente della comunità ecclesiastica e comunicata alle autorità fiscali dei due cantoni.
La percentuale d'imposta delle persone giuridiche soggette nel comune di Moutier è stabilita dalla Collettività ecclesiastica cantonale cattolica romana della Repubblica e Cantone del Giura.
La quota d'imposta delle persone fisiche e giuridiche soggette in un comune bernese è stabilita dall'autorità competente secondo la legislazione bernese.
Nel determinare la percentuale e la quota d'imposta, occorre garantire che il carico fiscale sia complessivamente equivalente nei due cantoni.
Per le uscite dalla Chiesa annunciate prima della data del trasferimento, si applica il diritto bernese in materia e le autorità bernesi sono competenti a conoscere delle controversie che ne deriverebbero.
Per le uscite dalla Chiesa annunciate a partire dalla data del trasferimento, si applica il diritto giurassiano in materia e le autorità giurassiane sono competenti a conoscere delle controversie che ne deriverebbero.
Le vie di diritto seguono il diritto applicabile.
La Chiesa nazionale cattolica romana del Cantone di Berna e la Comunità ecclesiastica cantonale cattolica romana della Repubblica e Cantone del Giura regolano in una convenzione le modalità del trasferimento dei rapporti di servizio degli agenti pastorali.
La convenzione può prevedere il versamento di un contributo da parte della Chiesa nazionale cattolica romana del Cantone di Berna alla Comunità ecclesiastica cantonale cattolica romana della Repubblica e Cantone del Giura per il trattamento degli agenti pastorali. Se del caso, la convenzione stabilisce il metodo di calcolo del contributo e le modalità di versamento.
Le due Chiese possono regolare nella convenzione i dettagli dell'esecuzione del presente accordo.
La convenzione richiede l'approvazione del Consiglio esecutivo del Cantone di Berna e del Governo della Repubblica e Cantone del Giura.
Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2025.