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Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
Il presente accordo contiene disposizioni per l'esecuzione di ordini tecnici, finanziari, amministrativi e giuridici per il proseguimento del trattamento delle procedure di esecuzione per debiti e di fallimento pendenti al 31 dicembre 2025, quando il foro dell'esecuzione ai sensi degli articoli 46 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (LP) è a Moutier.
1 Le autorità bernesi trasmettono alle autorità giurassiane tutti i dati e tutti i fascicoli fisici necessari al buon svolgimento dell'attività amministrativa e alla prosecuzione del trattamento delle procedure interessate.
2 Le autorità dei due cantoni si comunicano in qualsiasi momento le informazioni necessarie alle loro attività e si concedono reciprocamente il diritto di consultare i dati e i fascicoli fisici delle procedure interessate dal presente accordo.
I costi di una trasmissione elettronica di dati (migrazione di dati) sono ripartiti come segue
a) i costi di messa a disposizione dei dati e della loro estrazione dall'applicazione specialistica bernese sono a carico del Canton Berna;
b) i costi di implementazione nell'applicazione specialistica giurassiana così come i costi di trattamento successivi dei dati sono a carico della Repubblica e Canton Giura (di seguito: "il Canton Giura").
1 Gli onorari e le spese per gli atti amministrativi spettano al cantone che ha effettuato gli atti in questione.
2 Il cantone abilitato secondo il comma 1 è competente in materia di fatturazione e incasso.
3 In ogni caso, il cantone di Berna versa al cantone del Giura il saldo risultante dagli anticipi sulle spese ai sensi dell'articolo 68 LP.
Ogni cantone conserva i documenti relativi alle procedure di esecuzione per debiti e ai fallimenti che ha istituito.
1 Ogni cantone tiene il proprio registro delle esecuzioni per debiti e dei fallimenti, in corso e chiusi separatamente, e ne è responsabile.
2 Le esecuzioni non chiuse dal cantone di Berna al 28 febbraio 2027 e trasmesse al cantone del Giura sono iscritte nel registro delle esecuzioni del Giura al momento della loro trasmissione.
Ogni ufficio rilascia un estratto delle esecuzioni in cui si indica che, per la situazione anteriore o successiva al 1° gennaio 2026, occorre richiedere un estratto all'altro ufficio.
A partire dal 1º gennaio 2026, il Canton Giura assumerà la gestione del registro dei patti di riserva della proprietà riguardanti gli abitanti di Moutier.
1 Il Canton Berna continua il trattamento, fino al 28 febbraio 2027 incluso, delle procedure esecutive pendenti al 31 dicembre 2025, a condizione che la domanda di continuazione dell'esecuzione sia stata depositata prima del 1° novembre 2025 e che la debitrice o il debitore siano stati avvisati entro il 31 dicembre 2025 del pignoramento ai sensi dell'articolo 90 LEF. Se necessario, il Canton Berna indirizza al Canton Giura una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 4 LEF per eseguire gli atti necessari.
2 Nel caso in cui una procedura secondo il comma 1 non possa essere chiusa prima del 28 febbraio 2027, il Canton Berna trasmette questa al Canton Giura affinché assicuri la prosecuzione del suo trattamento. Il Canton Berna informa le parti della procedura.
3 I fascicoli pendenti al 31 dicembre 2025, nei quali la richiesta di continuazione dell'esecuzione è stata depositata prima del 1° novembre 2025 e nei quali nessun avviso di pignoramento ai sensi dell'articolo 90 LEF è stato notificato fino al 31 dicembre 2025, sono di competenza del Canton Giura a partire dal 1° gennaio 2026. Il Canton Berna trasmette i fascicoli relativi al Canton Giura ai sensi dell'articolo 32, comma 2, LEF, senza addebitare ulteriori costi. Informa le parti della procedura e indica ai creditori che una domanda può essere nuovamente presentata in e-LP nel Canton Giura.
4 I fascicoli pendenti al 31 dicembre 2025, nei quali la richiesta di continuazione dell'esecuzione è stata depositata prima del 1° novembre 2025 e nei quali nessuna comminazione di fallimento ai sensi dell'articolo 159 LEF è stata notificata fino al 31 dicembre 2025, sono di competenza del Canton Giura a partire dal 1° gennaio 2026. Il Canton Berna trasmette i fascicoli relativi al Canton Giura ai sensi dell'articolo 32, comma 2, LEF, senza addebitare ulteriori costi. Informa le parti della procedura e indica ai creditori che una domanda può essere nuovamente presentata in e-LP nel Canton Giura.
1 Il trattamento dei fascicoli nei quali la richiesta di continuare l’azione legale è stata depositata a partire dal 1° novembre 2025 spetta alle autorità giurassiane.
2 Il cantone di Berna trasmette i fascicoli relativi al cantone del Giura ai sensi dell’articolo 32, comma 2, LP, senza applicare costi aggiuntivi. Ne informa le parti del procedimento e informa le creditrici e i creditori che una richiesta può essere nuovamente inserita in e-LP nel cantone del Giura.
Le réquisizioni di continuare la procedura depositate a partire dal 1° novembre 2025, a seguito di un pignoramento già eseguito ai sensi degli articoli 110 e 111 LP sono riservate e rimangono di competenza dell'autorità che ha effettuato il pignoramento.
1 Il Cantone di Berna prosegue, fino al 28 febbraio 2027 incluso, il trattamento delle procedure di fallimento in cui il tribunale ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 175, comma 2, LP in una data fissata prima del 1° gennaio 2026. Se necessario, il Cantone di Berna invia al Cantone del Giura una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 4 LP per effettuare gli atti necessari.
2 Nel caso in cui una procedura ai sensi del comma 1 non possa essere chiusa prima del 28 febbraio 2027, il Cantone di Berna la trasferisce al Cantone del Giura affinché ne assicuri il proseguimento del trattamento. Il Cantone di Berna garantisce il trasferimento delle conoscenze.
3 Il Cantone del Giura è competente per le procedure di fallimento in cui il tribunale ha accertato la dichiarazione di fallimento in una data fissata dopo il 31 dicembre 2025. Ciò vale anche nel caso in cui il fallimento sia accertato da un tribunale bernese.
1 Le requisizioni di realizzazione del pegno ai sensi dell'articolo 154 LP che pervengono a un'autorità bernese fino al 31 ottobre 2025 competono al cantone di Berna.
2 Le autorità bernesi trasmettono al cantone del Giura le requisizioni di realizzazione del pegno ricevute a partire dal 1° novembre 2025.
1 Il Cantone di Berna prosegue, fino al 28 febbraio 2027 incluso, il trattamento delle procedure pendenti al 31 dicembre 2025, in cui il comando di pagamento per effetto di cambio è già stato notificato ai sensi dell'articolo 178, comma 1, LP.
2 Quando nessun comando di pagamento per effetti di cambio è ancora stato notificato per le procedure pendenti al 31 dicembre 2025, il Cantone di Berna trasmette i relativi fascicoli al Cantone del Giura ai sensi dell'articolo 32, comma 2, LP, senza prelievo di spese aggiuntive. Ne informa le parti della procedura e indica alle creditrici e ai creditori che una domanda può essere presentata nuovamente in e-LP nel Cantone del Giura.
1 Le misure conservative, come il sequestro e la presa d'inventario, ricevute prima del 31 dicembre 2025 e pendenti a tale data, ricadono sotto la competenza del cantone di Berna.
2 Le azioni per la convalida del sequestro o dell'inventario sono trattate conformemente agli articoli 9 e seguenti.
1 Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2026.
2 Gli articoli 2 a 6, 9 a 11, 13 e 15 entrano in vigore il 1º novembre 2025.