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Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1 Il presente accordo contiene disposizioni relative alla competenza a statuire nelle procedure pendenti davanti alle autorità definite all'articolo 2 al momento del trasferimento del comune municipale di Moutier nella Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "la data del trasferimento"), nelle quali il foro è esclusivamente o alternativamente a Moutier e all'eventuale trasmissione delle suddette procedure.
2 Contiene altresì disposizioni riguardanti la competenza a statuire in procedure avviate a partire dal 1º gennaio 2026 davanti alle autorità definite all'articolo 2, nelle quali il foro è esclusivamente o alternativamente a Moutier, qualora tali procedure abbiano un legame con procedure condotte prima di tale data.
3 Regola le questioni pratiche relative alle procedure indicate ai capoversi 1 e 2.
4 Disciplina l'obbligo di trasmissione degli atti ricevuti per errore e l'osservanza dei termini nelle procedure di cui ai capoversi 1 e 2 soggette al diritto di procedura cantonale, per le quali il diritto federale non emette regole a tal riguardo.
5 Si pronuncia sull'applicazione del diritto civile giurassiano e del diritto civile bernese nonché del diritto penale bernese.
1 Il presente accordo si applica nel cantone di Berna
a) a tutte le istanze decisionali della Corte suprema (Tribunale di commercio, Camere civili, Tribunale della protezione del minore e dell'adulto, Autorità di sorveglianza in materia di esecuzione e fallimento, Camere penali, Camera di ricorso penale);
b) a tutte le istanze decisionali del Tribunale amministrativo (Corte degli affari di lingua francese, Corte di diritto amministrativo, Corte delle assicurazioni sociali);
c) a tutti i tribunali di primo grado della giurisdizione civile (in particolare l'Autorità regionale di conciliazione Giura bernese-Seeland e il Tribunale regionale Giura bernese-Seeland);
d) a tutti i tribunali di primo grado della giurisdizione penale (in particolare il Tribunale regionale Giura bernese-Seeland, il Tribunale delle misure coercitive cantonale o regionale, il Tribunale penale economico e il Tribunale dei minorenni);
e) a tutte le altre autorità di giustizia amministrativa indipendenti dall'amministrazione (Commissione dei ricorsi in materia fiscale del cantone di Berna, Commissione di ricorso contro le misure amministrative pronunciate in virtù della legge sulla circolazione stradale, Commissione cantonale di stima in materia di espropriazione, Commissione dei miglioramenti fondiari).
2 Nella Repubblica e Cantone del Giura (di seguito: "il cantone del Giura"), si applica
a) a tutte le istanze decisionali del Tribunale cantonale (Corte costituzionale, Corte civile, Corte penale, Camera penale dei ricorsi, Corte amministrativa, Corte delle assicurazioni, Corte delle esecuzioni e fallimenti);
b) al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione infortuni e al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione malattia;
c) a tutti i tribunali di primo grado della giurisdizione civile e amministrativa (Giudici civili, Consiglio dei prud'hommes, Tribunale degli affitti e agricoltura, Giudici amministrativi);
d) a tutti i tribunali di primo grado della giurisdizione penale (Giudici penali, Tribunale penale, Giudici delle misure coercitive, Tribunale dei minorenni);
e) alla Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte.
3 Il presente accordo non si applica alle commissioni di conciliazione in materia di affitto e agricoltura del cantone del Giura, fatto salvo l'articolo 8, comma 2.
4 Il presente accordo non si applica alle autorità amministrative di esecuzione penale, fatto salvo l'articolo 10, commi 8 e 9.
1 Ai fini di risolvere le questioni o controversie che possono nascere in relazione all'applicazione del concordato sul trasferimento di Moutier o del presente accordo, le autorità dei due cantoni di pari livello, o in mancanza, di pari funzione, prendono contatto diretto le une con le altre e cercano prima una soluzione tra loro tramite discussione, senza consultare le parti.
2 In caso di disaccordo persistente tra le autorità menzionate all'articolo 2, comma 1, lettere c a e, e all'articolo 2, comma 2, lettere b a d, in particolare per le procedure che non sarebbero trattate negli allegati 1 e 2, le suddette autorità trasmettono la questione alla Corte suprema o al Tribunale amministrativo, rispettivamente al Tribunale cantonale, affinché una soluzione possa essere trovata di comune accordo tra queste autorità.
3 Solo se nessuna soluzione può essere trovata dalla Corte suprema con il Tribunale cantonale, sono messe in atto la procedura di fissazione del foro prevista dal Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) e il trasferimento d'ufficio previsto dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC), restando salvi i diritti delle parti previsti dalla legge.
1 In caso di contestazione delle parti relativa all’attuazione del concordato sul trasferimento di Moutier o del presente accordo, le autorità definite all’articolo 2 decidono in modo da preservare le soluzioni consacrate dal concordato sul trasferimento di Moutier, rispettivamente dal presente accordo, nella misura in cui il diritto superiore lo consente.
2 Se la questione del foro è oggetto di una decisione di un'autorità federale, tale decisione prevale sulle regole del concordato sul trasferimento di Moutier, rispettivamente del presente accordo, per i futuri casi da risolvere su contestazione, senza pregiudizio per le procedure pendenti in cui le parti non hanno contestato la competenza.
1 I fascicoli da trasferire sono ordinati, numerati e corredati di un elenco dei documenti allegati, in particolare elenchi delle pezze giustificative, eventuali fascicoli stampati con la precisazione dell’autorità a cui devono essere restituiti, eventuali note interne relative a ricerche legali.
2 I fascicoli sono archiviati nel cantone in cui si conclude la procedura.
1 Le spese sono regolate separatamente in ogni procedimento, al momento della pronuncia della decisione finale.
2 Il cantone di Berna sopporta integralmente le spese delle istanze che le sue autorità definite all’articolo 2, comma 1, portano a termine (spese processuali a carico del cantone, spese di perizia, compensi per i mandati d’ufficio, altre spese).
3 Se un fascicolo deve essere trasmesso prima della conclusione di un’istanza, lo stesso vale per eventuali anticipi di spese, importi sequestrati e oggetti confiscati. Il cantone di Berna remunera i mandati d’ufficio fino alla data del trasferimento del fascicolo.
4 Se un fascicolo deve essere trasmesso dopo la conclusione di un’istanza, lo stesso vale per gli importi sequestrati e gli oggetti confiscati di cui non è stato definitivamente deciso il destino.
5 I mandati d’ufficio e l’assistenza giudiziaria gratuita non sono revocati in caso di trasmissione di un fascicolo prima della conclusione di un’istanza. Ogni cantone applica la propria tariffa in materia.
6 Il trasferimento del comune di Moutier non ha alcuna incidenza sull’obbligo di rimborso dell’assistenza giudiziaria verso il cantone di Berna che incombe a una parte che ne ha beneficiato e la cui situazione economica è migliorata.
7 Le autorità giurassiane comunicano all’autorità bernese che era investita per ultima dell’affare le pronunce relative ai fascicoli nei quali esiste o potrebbe esistere un obbligo di rimborso verso il cantone di Berna.
Le autorità bernesi designate all’articolo 2, comma 1, trattano e liquidano il più rapidamente possibile le procedure menzionate all’articolo primo, commi 1 e 2, in particolare quelle il cui foro esclusivo è a Moutier, nella misura delle loro possibilità e nel giusto rispetto del principio di uguaglianza di trattamento tra i giustiziabili.
1 La competenza a decidere nelle procedure civili e nelle procedure ai sensi della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (LP), menzionate nell'articolo primo, commi 1 e 2, è determinata mediante l'applicazione analogica delle disposizioni di diritto transitorio del CPC, fatto salvo quanto previsto dalle eccezioni dell'allegato 1, che è parte integrante del presente accordo.
2 Se l'Autorità regionale di conciliazione Giura bernese-Seeland rilascia un'autorizzazione a procedere, la procedura di conciliazione non deve essere ripetuta nel Cantone del Giura ai fini dell'introduzione dell'azione dopo il 1° gennaio 2026, se il termine legale per l'introduzione dell'azione viene rispettato.
3 Se una procedura di appello o di ricorso giudicata nel Cantone del Giura riguarda anche l'importo delle spese in primo grado nel Cantone di Berna, il Tribunale cantonale trasmette il fascicolo, dopo la pronuncia della decisione, alla Corte suprema affinché essa decida su tale questione.
L'applicazione delle disposizioni di diritto civile cantonale bernese, rispettivamente delle disposizioni corrispondenti del diritto civile cantonale giurassiano, in particolare per quanto riguarda i diritti reali e le corporazioni di diritto privato cantonale, è regolata dall'articolo 1, comma 1, del Titolo finale del Codice civile svizzero (CC).
1 La competenza a pronunciarsi nei procedimenti penali di cui all'articolo primo, paragrafi 1 e 2, è determinata dall'applicazione analogica delle norme transitorie del CPP e della legge federale del 20 marzo 2009 sulla procedura penale applicabile ai minorenni (PPMin), fatta eccezione per le deroghe previste nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente accordo.
2 Nei procedimenti penali pendenti in primo grado nei quali i dibattimenti non sono stati avviati alla data del trasferimento e che non riguardano l'opposizione a un'ordinanza penale, il procedimento prosegue nel cantone di Berna se nessuna delle persone imputate o delle parti querelanti si oppone motivatamente. Il presente accordo è considerato come consenso esplicito delle autorità giudiziarie del cantone del Giura affinché si proceda in questo modo.
3 La conduzione dell'accusa è compito del ministero pubblico del cantone del tribunale davanti al quale si svolge la procedura.
4 Il trasferimento di un fascicolo all'autorità giudiziaria giurassiana avviene senza una procedura di fissazione di foro, salvo in caso di contestazione delle parti.
5 L'autorità giudiziaria giurassiana emette un'ordinanza di riconoscimento del foro dopo aver ricevuto il fascicolo.
6 È comunque riservata la fissazione di un altro foro di comune accordo ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, CPP.
7 Se una procedura d'appello giudicata nel cantone del Giura riguarda anche la remunerazione di un mandato d'ufficio e/o l'ammontare delle spese in primo grado nel cantone di Berna, il Tribunale cantonale trasmette il fascicolo dopo la pronuncia del giudizio alla Corte Suprema affinché si pronunci su questi aspetti.
8 Le procedure amministrative e giudiziarie ulteriori indipendenti relative all'esecuzione di giudizi bernesi pendenti alla data del trasferimento rimangono di competenza bernese, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente accordo.
9 Le procedure amministrative e giudiziarie ulteriori indipendenti relative all'esecuzione di giudizi bernesi introdotte a partire dalla data del trasferimento rimangono di competenza bernese, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente accordo.
1 Il giudizio delle infrazioni di diritto cantonale bernese rimane in ogni caso di competenza delle autorità bernesi.
2 Se un procedimento deve essere trasferito alle autorità giurassiane in applicazione dell'articolo 10, la parte relativa alle infrazioni di diritto cantonale bernese viene separata.
Se il presidente o la presidente neutrale del Tribunale arbitrale delle assicurazioni sociali del Cantone di Berna concede l'autorizzazione a intentare l'azione, non è necessario procedere alla conciliazione prevista dall'ordinanza giurassiana del 19 giugno 2018 concernente la procedura di conciliazione in materia di cure ambulatoriali nell'assicurazione malattia obbligatoria, rispettivamente dalla legge giurassiana del 27 ottobre 1983 che introduce la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, ai fini dell'introduzione dell'azione dopo la data del trasferimento, se il termine legale per intentare l'azione è rispettato.
1 L'articolo 58, comma 3, della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) resta applicabile in caso di ricorso erroneamente indirizzato al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna dopo il 31 dicembre 2025.
2 L'articolo 39, comma 2, LPGA è altresì applicabile, per rinvio dell'articolo 60, comma 2, LPGA, per la questione del rispetto del termine di ricorso.
1 Gli articoli 4 della legge bernese del 23 maggio 1989 sulla procedura e la giurisdizione amministrative (LPJA) e 31 del Codice di procedura amministrativa (Cpa) si applicano per analogia nel contesto intercantonale a tutte le procedure menzionate all'articolo primo, commi 1 e 2, che sono soggette al diritto procedurale cantonale.
2 Gli articoli 42, comma 3, LPJA e 45, comma 2, Cpa si applicano per analogia nel contesto intercantonale a tutte le procedure menzionate all'articolo primo, commi 1 e 2, che sono soggette al diritto procedurale cantonale.
1 Una volta adottato il presente accordo, la Corte Suprema, il Tribunale Amministrativo e il Tribunale Cantonale procedono a una comunicazione simultanea alle due associazioni cantonali degli avvocati, al fine di darne conoscenza.
2 Una volta adottato, il presente accordo, gli allegati che ne fanno parte integrante nonché i commenti relativi sono pubblicati sui siti internet dei tre tribunali superiori e vi rimangono almeno fino al 31 dicembre 2026.
1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 La durata di validità dell'articolo 14 è limitata al 31 dicembre 2026.