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1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

154 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (154)

Art. 1 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 1 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 2 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 2 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 3 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 3 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 4 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 4 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 5 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 5 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 6 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 6 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 7 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 7 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 8 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 8 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 9 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 9 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 10 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 11 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 11 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 12 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 12 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 13 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 13 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 14 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 14 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 15 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 15 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 16 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 17 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 18 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 19 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 20 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 21 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 22 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 23 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 24 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 25 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 26 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 27 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 28 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 29 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 30 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 31 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 32 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 33 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 34 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 35 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 36 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 37 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 38 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 39 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 40 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 41 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 42 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 43 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 44 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 44A Constitution de la République et Canton du Jura Art. 45 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 46 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 47 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 48 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 49 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 50 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 51 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 52 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 53 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 54 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 55 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 56 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 57 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 58 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 59 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 60 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 61 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 62 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 63 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 64 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 65 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 66 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 66A Constitution de la République et Canton du Jura Art. 67 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 68 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 69 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 70 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 71 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 72 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 73 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 74 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 75 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 76 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 77 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 78 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 79 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 80 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 81 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 82 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 83 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 84 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 85 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 86 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 87 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 88 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 89 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 90 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 91 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 92 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 93 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 94 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 95 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 96 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 97 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 98 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 99 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 100 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 101 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 102 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 103 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 104 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 105 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 106 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 107 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 108 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 109 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 110 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 111 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 112 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 113 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 114 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 115 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 116 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 117 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 118 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 119 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 120 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 121 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 122 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 123 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 123A Constitution de la République et Canton du Jura Art. 124 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 125 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 126 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 127 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 128 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 129 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 130 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 131 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 132 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 133 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 134 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 135 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 136 Constitution de la République et Canton du Jura Art. 137 Constitution de la République et Canton du Jura

Testo normativo (154 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La Repubblica Giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fraternità.

2 Essa costituisce un cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

L'Assemblea Costituente decreta l'entrata in vigore simultanea o successiva delle disposizioni della presente Costituzione.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La Costituzione giurassiana sostituisce quella del cantone di Berna sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La legislazione del cantone di Berna è accolta nello stato in cui si trova il giorno che precede l'entrata in vigore della Costituzione, nella misura in cui non vi sia contraria e purché non sia stata modificata secondo una legge elaborata dall'Assemblea costituente e adottata dal corpo elettorale.

2 La legislazione diventa quella della Repubblica e Cantone del Giura e rimarrà tale finché non sarà stata modificata nelle forme previste dalla Costituzione.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri cantoni della Confederazione svizzera.

2 Si adopera per garantire una stretta cooperazione con i suoi vicini.

3 È aperta al mondo e collabora con i popoli attenti alla solidarietà.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 L'Assemblea costituente tiene luogo di parlamento fino al giorno in cui il parlamento giurassiano è costituito.

2 Essa ne esercita i poteri, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 84, lettera a, della Costituzione.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Le armi della Repubblica e Cantone del Giura sono le seguenti

"Partito d’argento al bastone pastorale di rosso e di rosso a tre fasce d’argento."

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1. L'Ufficio dell'Assemblea Costituente funge da governo fino al giorno in cui il governo giurassiano è costituito.

2. Esercita i poteri ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 92, lettera a, della Costituzione.

3. L'Assemblea Costituente definisce i compiti dell'Ufficio.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Uomini e donne sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno deve subire pregiudizi né trarre vantaggio a causa della sua nascita, della sua origine, della sua razza, delle sue convinzioni, delle sue opinioni o della sua condizione sociale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 …

2 Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo il giorno successivo.

3 Le contestazioni sull'esercizio dei diritti politici, l'organizzazione delle elezioni e la constatazione dei risultati sono giudicate da una commissione dell'Assemblea costituente creata a tal fine.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La dignità umana è inviolabile.

2 Ogni essere umano ha diritto allo sviluppo libero della propria personalità e alla parità di opportunità.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La libertà individuale è garantita.

Sono in particolare garantiti

a) il diritto alla vita e all'integrità fisica e morale;

b) il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio;

c) il diritto di contrarre matrimonio e quello di avere una vita familiare;

d) il diritto di crescere ed educare i propri figli;

e) la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

f) la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa;

g) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;

h) la libertà di studio e di insegnamento;

i) la libertà dell'arte e della ricerca;

j) la libertà di scegliere ed esercitare una professione;

k) la libertà di commercio e di industria;

l) la libertà di stabilimento;

m) la libertà di accesso alle cariche pubbliche.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

In deroga all'articolo 62, comma 5, della Costituzione, nessun membro del Governo può sedere nell'Assemblea federale negli otto anni successivi all'elezione del primo Governo.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2 Ogni parte deve essere ascoltata prima che venga deciso sulla sua causa.

3 Ognuno ha il diritto di consultare il fascicolo della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.

4 Le parti prive delle risorse necessarie hanno diritto all'assistenza giudiziaria gratuita secondo la legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La legge facilita la concessione della cittadinanza giurassiana ai Confederati stabilitisi il 23 giugno 1974 sul territorio del nuovo cantone.

2 Le disposizioni legali rimarranno in vigore per un massimo di cinque anni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Tutte le cause pendenti davanti alle autorità amministrative e giudiziarie del cantone di Berna passano alle autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura quando queste sono costituite.

2 L'Ufficio dell'Assemblea costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il cantone di Berna affinché alcune cause pendenti si concludano davanti alle autorità bernesi, salvo il consenso delle persone coinvolte.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La censura è vietata.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente modifica.

2 La legge può prevedere un periodo transitorio per l'implementazione della nuova organizzazione giudiziaria.

3 Per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente modifica fino al 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici istruttori.

4 Fino all'entrata in vigore della modifica della legge di organizzazione giudiziaria, il Governo può adottare le disposizioni necessarie mediante ordinanza.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.

2 L'espropriazione dà diritto a una giusta indennità, possibilmente preventiva.

3 Nell'interesse pubblico preminente, lo Stato adotta misure per impedire l'uso abusivo della proprietà, in particolare per quanto riguarda il suolo, le abitazioni e i mezzi di produzione importanti.

4 Lo Stato favorisce l'accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.

5 La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai comuni quando l'interesse pubblico preminente lo richiede.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente modifica.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati solo dalla legge e unicamente nella misura in cui ciò sia necessario per un interesse pubblico prevalente.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente modifica.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ogni potere pubblico è limitato dai diritti fondamentali.

2 Ciascuno esercita i propri diritti fondamentali rispettando quelli altrui.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente modifica.

2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori e i membri delle autorità distrettuali e comunali che sono eletti prima dell'entrata in vigore della presente modifica rimangono in carica fino al termine del periodo di quattro anni per il quale sono stati eletti.

3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del comma 2, ma dopo l'entrata in vigore della presente modifica, il loro mandato dura solo fino alla fine di tale legislatura.

4 Dall'entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili solo due volte, tenendo conto delle elezioni e delle rielezioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Ognuno è tenuto a rispettare i propri obblighi legali nei confronti dello Stato e dei comuni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Durante gli anni dal 2026 al 2031, può essere derogato ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 123a per neutralizzare gli effetti dell'accoglimento del comune municipale di Moutier nel cantone di Giura. La legge stabilisce le modalità.

2 L'intero ammontare neutralizzato nel calcolo del meccanismo del freno all'indebitamento in applicazione del capoverso 1 deve essere compensato.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La legge regola le condizioni e la procedura di acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale.

2 Il diritto di cittadinanza comunale costituisce la cittadinanza cantonale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

2 Ne rafforza il ruolo nella comunità.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

2 Proteggono in particolare le persone che hanno bisogno di aiuto a causa della loro età, della loro salute e della loro situazione economica o sociale.

3 Incoraggiano l'integrazione dei migranti nell'ambiente sociale giurassiano.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il diritto al lavoro è riconosciuto.

2 Con la collaborazione dei comuni, lo Stato si sforza di promuovere la piena occupazione.

3 Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicura un livello di vita dignitoso.

4 Lo Stato incoraggia il reinserimento professionale.

5 Favorisce l'integrazione economica e sociale delle persone disabili.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Per garantire la protezione dei lavoratori, lo Stato

a) organizza l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

b) istituisce la medicina del lavoro;

c) legifera sulle condizioni di lavoro;

d) favorisce la partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese;

e) protegge i lavoratori e i loro rappresentanti nell'esercizio dei loro diritti;

f) garantisce l'applicazione del principio "a lavoro uguale, salario uguale";

g) riconosce il diritto di sciopero; la legge determina i servizi pubblici in cui esso può essere regolamentato.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il diritto all'alloggio è riconosciuto.

2 Lo Stato e i comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio adeguato.

3 Prendono misure al fine di proteggere gli inquilini dagli abusi.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni possono completare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.

2 Lo Stato generalizza gli assegni familiari.

3 Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge si ispira al principio di solidarietà.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

L'1. L'assistenza sociale spetta allo Stato e ai comuni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni vigilano sull'igiene e sulla salute pubblica.

2 Favoriscono la medicina preventiva e incoraggiano le attività volte a fornire cure ai malati e agli handicappati.

3 Lo Stato regola e controlla l'esercizio delle professioni mediche e paramediche.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato organizza e coordina l'insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi.

2 Ne provvede al mantenimento.

3 Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato favorisce l'assistenza domiciliare.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato organizza la polizia sanitaria.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Sono obbligatorie le assicurazioni in caso di malattia, di infortunio e di maternità.

2 Lo Stato favorisce la copertura del costo delle cure dentali attraverso l'assicurazione malattia.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato incoraggia la pratica generale dello sport.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato istituisce il Consiglio della sanità pubblica.

2 La legge ne regola la composizione, il funzionamento e le competenze.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La scuola ha il compito di garantire ai bambini il loro pieno sviluppo.

2 Essa assume, insieme alla famiglia, la loro educazione e istruzione.

3 Forma esseri liberi, consapevoli delle loro responsabilità e capaci di prendere in mano il proprio destino.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

L'istruzione è obbligatoria.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.

2 L'accesso alla scuola materna è garantito.

3 L'insegnamento è gratuito.

4 La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La scuola materna e la scuola dell'obbligo competono allo Stato e ai comuni.

2 I licei, le scuole professionali, le scuole di mestiere e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

3 In alcuni casi, la formazione professionale può essere affidata ad istituzioni private.

4 Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato gestisce o incentiva gli istituti specializzati nei quali le persone con disabilità ricevono una formazione adeguata alle loro condizioni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato crea, se necessario attraverso convenzioni, la possibilità di acquisire alcune formazioni che non sono fornite nel Cantone.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2 Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Tutte le scuole sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il diritto alla formazione è riconosciuto.

2 Lo Stato e i comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, così come la formazione professionale in generale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato istituisce il Consiglio scolastico.

2 La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell'animazione e della diffusione.

2 Essi vigilano e contribuiscono alla conservazione, all'arricchimento e alla valorizzazione del patrimonio giurassiano, in particolare del dialetto.

3 Favoriscono l'illustrazione della lingua francese.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato e i comuni incoraggiano l'educazione degli adulti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato istituisce l'Ufficio per la condizione femminile le cui mansioni sono in particolare

a) migliorare la condizione femminile;

b) favorire l'accesso delle donne a tutti i gradi di responsabilità;

c) eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni garantiscono un equilibrio tra la conservazione dell'ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

2 Nell'espletamento dei loro compiti, rispettano i principi dello sviluppo sostenibile e tengono conto degli interessi delle future generazioni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni proteggono l'uomo e il suo ambiente naturale dalle molestie; combattono in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, così come il rumore.

2 Salvaguardano la bellezza e l'originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.

3 Lo Stato protegge la fauna e la flora, in particolare la foresta.

4 Regola la pratica della caccia e della pesca.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni garantiscono un uso accorto del suolo e un'occupazione razionale del territorio.

2 Salvaguardano nella misura del possibile le aree forestali e agricole, dove la selvicoltura e l'agricoltura restano prioritarie.

3 Riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell'economia e delle vie di comunicazione.

4 Si sforzano di conservare a uso comune i luoghi particolarmente favorevoli alla salute e al tempo libero.

5 Tengono conto del parere delle popolazioni interessate.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto delle esigenze delle regioni e garantisce la diversificazione delle attività.

2 A tal fine, può creare servizi e sostenere istituzioni, in particolare un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio per lo sviluppo economico.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato legifera in materia di costruzioni e strade.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato definisce una politica agricola.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato incoraggia l'aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli svantaggiati.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Articolo 1: Lo Stato e i comuni garantiscono l'ordine pubblico, la sicurezza e la tranquillità.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ogni atto dell'autorità deve essere fondato sui principi del diritto e della buona fede.

2 Deve essere appropriato al suo scopo.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato e i comuni rispondono dei danni che le autorità e i funzionari causano, senza diritto, nell'esercizio delle loro funzioni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Le leggi non possono avere effetto retroattivo se impongono oneri o obblighi nuovi ai privati o ai comuni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze ai sensi della legge.

2 Per quanto riguarda il popolo e il Parlamento, la legge limita l'oggetto di ogni delega e ne specifica lo scopo e la portata.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge prevede che competenze deroganti alla Costituzione possano, in caso di guerra o di catastrofe, essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato organizza un servizio di informazioni giuridiche in linea di principio gratuito.

2 Può istituire un organo indipendente di mediazione in materia amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Nessuno può esercitare simultaneamente due delle seguenti funzioni: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore.

2 I membri del Governo non possono appartenere a un'autorità distrettuale o comunale.

3 I giudici permanenti non possono fare parte di un'autorità comunale o di un'altra autorità distrettuale.

4 Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le seguenti funzioni: deputato al parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore e membro del Governo.

5 ...

6 La legge disciplina i casi di incompatibilità riguardanti i giudici non permanenti e i funzionari.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge disciplina le incompatibilità di funzioni tra parenti e affini.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La carica di membro del Governo o di giudice permanente è incompatibile con qualsiasi altra attività retribuita.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori e i membri delle autorità di distretto e di comune sono eletti per cinque anni.

2 I presidenti e vice-presidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.

3 Ogni persona eletta nel corso del periodo esercita il suo mandato fino alla fine di quest'ultimo.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono rieleggibili solo due volte consecutivamente.

2 I membri del Governo sono rieleggibili solo due volte.

3 I presidenti e vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.

4 I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La legge può prevedere la destituzione dei membri del Governo, delle autorità giudiziarie e dei consigli comunali in caso di colpa grave o incapacità duratura a esercitare la funzione. Regola la procedura e le condizioni.

2 La legge può prevedere lo scioglimento del Governo in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri a seguito di una procedura di destituzione diretta a uno di essi. Regola la procedura e le condizioni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I dibattiti del Parlamento e dei consigli generali sono pubblici.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le autorità cantonali e comunali informano il popolo sulle loro attività.

2 Pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la discussione pubblica.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Parlamento e il Governo hanno sede a Delémont.

2 Il Tribunale cantonale e il Tribunale di prima istanza hanno sede a Porrentruy.

3 L'amministrazione cantonale è decentralizzata.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Sono elettori in ambito cantonale tutti gli uomini e tutte le donne che possiedono la cittadinanza svizzera, che abbiano almeno diciotto anni e che siano domiciliati nel Cantone.

2 …

3 Sono elettori in ambito comunale tutti gli uomini e tutte le donne che possiedono la cittadinanza svizzera, che abbiano almeno diciotto anni e che siano domiciliati nel comune.

4 La legge determina i casi nei quali un elettore è privato dei suoi diritti politici.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Ogni elettore ha il diritto

a) di partecipare alle elezioni e alle votazioni popolari;

b) di essere eletto a una carica pubblica secondo le condizioni previste dalla Costituzione e dalla legge;

c) di firmare le iniziative e i referendum.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge regola i diritti politici dei Giurassiani stabiliti al di fuori del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge definisce e regola il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Gli elettori del Cantone eleggono

a) i deputati al Parlamento e i supplenti;

b) i membri del Governo;

c) i deputati al Consiglio degli Stati.

2 …

3 Gli elettori del comune eleggono

a) i consiglieri generali;

b) il sindaco e i consiglieri comunali;

c) i membri degli altri organi comunali se la legge o il regolamento comunale lo prevede.

4 Le elezioni popolari avvengono a scrutinio segreto.

5 I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei consigli generali sono eletti con il sistema proporzionale.

6 I membri del Governo e i sindaci sono eletti con il sistema maggioritario.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Duemila elettori o cinque comuni possono richiedere, tramite un'iniziativa popolare formulata in termini generali o redatta ex novo, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di leggi.

2 Cinquemila elettori possono chiedere in termini generali che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale.

3 L'iniziativa deve essere conforme al diritto superiore, riguardare un solo ambito e non essere impossibile, altrimenti il Parlamento la respinge per nullità.

4 L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica a seguito di un'iniziativa concepita in termini generali debbano essere inserite nella Costituzione o nella legge.

2 Se il Parlamento decide di non dare seguito a un'iniziativa valida o non la soddisfa entro un termine di due anni, essa viene sottoposta a voto popolare.

3 Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4 Se il popolo accetta un'iniziativa concepita in termini generali, il Parlamento deve soddisfarla entro un termine di due anni.

5 Se il popolo accetta sia l'iniziativa che il controprogetto, viene adottato il progetto che ha ottenuto il maggior numero di voti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Sono soggetti a voto popolare

a) il principio di una revisione totale della Costituzione e, simultaneamente, l'additivo costituzionale che ne stabilisce le modalità;

b) le disposizioni costituzionali;

c) le iniziative a cui il Parlamento non dà seguito;

d) qualsiasi spesa non determinata da una legge, nel caso di una spesa unica superiore a cinque centesimi dell'importo delle entrate riportate nel ultimo bilancio o una spesa periodica superiore a cinque millesimi dello stesso importo;

e) le leggi e i decreti che comportano spese soggette a referendum obbligatorio;

f) i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico che derogano alla Costituzione, la completano o comportano spese soggette a referendum obbligatorio;

g) il bilancio dello Stato conformemente all'articolo 123a, commi 4 e 6.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Sono sottoposti al voto popolare se richiesto da duemila elettori o da cinque comuni

a) le leggi;

b) qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore a cinque millesimi dell'importo delle entrate previste nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque decimillesimi del medesimo importo;

c) i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico che derogano alla legge, la completano o comportano spese soggette a referendum facoltativo;

d) le transazioni immobiliari, le fideiussioni e la partecipazione ad un'impresa economica, se gli importi in gioco sono superiori a cinque millesimi dell'importo delle entrate previste nell'ultimo bilancio;

e) i piani nei casi previsti dalla legge;

f) le iniziative presentate dallo Stato in materia federale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il Parlamento può sottoporre a voto popolare qualsiasi decisione che abbia preso.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ognuno ha il diritto di presentare una petizione alle autorità.

2 Qualsiasi autorità che riceve una petizione è tenuta a trattarla e a rispondere.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti politici e favorisce la loro attività.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Parlamento è il principale rappresentante del popolo.

2 Esso determina la politica del Cantone.

3 Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del popolo.

4 Esercita l'alta vigilanza sul Governo, sull'amministrazione e sulle autorità giudiziarie.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Parlamento

a) elabora le disposizioni costituzionali in caso di revisione parziale della Costituzione;

b) emana le leggi, in particolare quelle che regolano l'introduzione del diritto federale.

2 Emette i decreti che attuano le disposizioni di esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.

3 I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di due letture.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Soggetto ai diritti del popolo, il Parlamento

a) elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore e i membri delle altre autorità designate dalla legge;

b) approva i trattati, i concordati e altre convenzioni di diritto pubblico che non rientrano nella competenza esclusiva del Governo;

c) discute il programma governativo e la sua realizzazione;

d) approva i piani cantonali riguardanti l'economia, la costruzione, la pianificazione territoriale e ne determina il carattere obbligatorio;

e) approva i piani finanziari dello Stato;

f) decide il bilancio e approva i conti;

g) stabilisce ogni spesa non determinata da una legge, se si tratta di un importo unico superiore a cinque diecimillesimi dell'importo delle entrate registrate nell'ultimo bilancio o di una spesa periodica superiore a cinque centesimi di tale importo;

h) delibera sulla conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di garanzie e la partecipazione ad imprese economiche se gli importi in questione superano cinque diecimillesimi dell'importo delle entrate registrate nell'ultimo bilancio;

i) autorizza i prestiti pubblici;

j) approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli enti autonomi cantonali;

k) risolve i conflitti di competenza in cui è parte la Corte costituzionale;

l) esercita il diritto di grazia;

m) concede l'amnistia;

n) si pronuncia sulla risposta data dal Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti;

o) esercita il diritto di iniziativa dello Stato in materia federale;

p) esercita il diritto di richiedere, con altri cantoni, la convocazione straordinaria dell'Assemblea federale e la presentazione al voto popolare di una legge federale o di un decreto federale;

q) esercita ogni altra competenza attribuitale dalla Costituzione o dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Parlamento è composto da sessanta deputati.

2 La legge regola l'elezione dei supplenti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Per l'elezione del Parlamento, ogni distretto costituisce un collegio elettorale.

2 Tre seggi sono attribuiti d'ufficio a ciascun collegio elettorale, mentre gli altri sono poi ripartiti proporzionalmente alla popolazione.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il Parlamento si riunisce, su convocazione del presidente

a) nei casi previsti dal regolamento;

b) quando lo decide in modo speciale;

c) su richiesta del Governo;

d) quando dodici deputati lo richiedono indicando gli oggetti da trattare.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 I deputati esercitano liberamente il loro mandato.

2 Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato.

3 Ne rispondono solo davanti al Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo conduce la politica del Cantone.

2 Esercita il potere esecutivo e dirige l'amministrazione.

3 Rappresenta lo Stato.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo partecipa all'elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento qualsiasi disposizione costituzionale, legge o decreto.

2 Fatte salve le competenze del Parlamento, emana le ordinanze che danno esecuzione al diritto federale, alle leggi e ai decreti cantonali.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e adottare misure che derogano ai regolamenti, decreti o leggi.

2 Tali ordinanze e misure restano in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non possano essere adottate conformemente alla Costituzione, ma per un massimo di un anno.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo, fatte salve le competenze del popolo e del Parlamento

a) nomina i funzionari e qualsiasi altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale;

b) determina qualsiasi spesa non stabilita da una legge;

c) decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di garanzie e la partecipazione a imprese economiche.

2 Inoltre, il Governo

a) stipula le convenzioni di diritto pubblico riguardanti materie di minore importanza;

b) presenta al Parlamento, all'inizio della legislatura, un programma di politica generale;

c) presenta al Parlamento, alla fine della legislatura, un rapporto sulla realizzazione del suo programma;

d) pianifica, fatte salve le competenze del Parlamento, le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani;

e) prepara e sottopone al Parlamento il bilancio e i conti dello Stato;

f) amministra i beni e le finanze dello Stato;

g) assicura l'ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali;

h) esegue le leggi, i decreti e gli ordinamenti, nonché le sentenze;

i) coordina l'attività delle autorità e organizza l'amministrazione nei limiti della legge;

j) assume la sorveglianza dei comuni;

k) sorveglia gli enti cantonali autonomi;

l) decide sui reclami e ricorsi nei casi previsti dalla legge;

m) concede l'amnistia cantonale;

n) risponde, fatte salve le competenze del Parlamento, alle consultazioni delle autorità federali;

o) consulta e informa regolarmente i parlamentari federali;

p) esercita qualsiasi altra competenza che gli conferisce la legge o che non è attribuita a un’autorità determinata.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo è composto da cinque membri.

2 Per l'elezione del Governo, il Cantone costituisce un solo collegio elettorale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo agisce in collegio.

2 Le questioni importanti restano sempre di sua competenza.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono fissate dalla legge.

2 Deve essere assicurata la coordinazione tra i dipartimenti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il Governo può presentare proposte al Parlamento.

2 Partecipa alle sedute del Parlamento e può intervenire su ogni argomento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato istituisce il Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati al di fuori del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ogni funzionario è al servizio del popolo.

2 L'amministrazione deve essere efficace ed economica.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge può affidare alcune funzioni dello Stato a enti o istituzioni autonome.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I tribunali sono indipendenti.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La giustizia di primo grado è amministrata su tutto il territorio cantonale dal Tribunale di primo grado.

2 Il Tribunale cantonale decide in primo grado nei casi previsti dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La giustizia di secondo grado è amministrata dal Tribunale cantonale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima dell'entrata in vigore, la costituzionalità delle leggi.

2 Essa giudica nei limiti della legge

a) le controversie relative alla validità dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti cantonali e comunali;

b) le controversie relative all’autonomia dei comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie;

c) le controversie relative all’esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e dei voti cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e dei voti organizzati nei distretti e nei comuni;

d) i conflitti di competenza tra autorità cantonali, a meno che la stessa Corte costituzionale non sia parte in causa;

e) le altre controversie indicate dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

In materia penale, la protezione dei minori è di competenza di una giurisdizione particolare.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

L'azione pubblica è esercitata dal Pubblico Ministero.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La legge disciplina le modalità di elezione delle autorità giudiziarie, la loro organizzazione e competenze, nonché la procedura nei limiti del diritto federale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 I distretti sono circoscrizioni amministrative del Cantone.

2 La legge ne disciplina l'organizzazione.

3 Essa stabilisce il modo di elezione delle autorità e le loro attribuzioni.

4 ...

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il territorio del Cantone è diviso in quattro distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.

2 I distretti sono delimitati dalla legge.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 I comuni e i consorzi di comuni sono entità di diritto pubblico.

2 La loro esistenza e autonomia sono garantite nei limiti della Costituzione e della legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le comuni sono sottoposte alla sorveglianza del Governo.

2 Il Governo sorveglia in particolare la loro gestione finanziaria e l'esecuzione dei compiti loro assegnati dalla Confederazione e dal Cantone.

3 Se constata delle irregolarità, il Governo adotta le misure previste dalla legge.

4 Nei casi gravi, può sospendere gli organi del comune e sostituirli con un'amministrazione straordinaria.

5 Quando non è possibile costituire gli organi del comune, il Governo istituisce un'amministrazione straordinaria.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le comuni non possono modificare i loro confini, fondersi, dividersi o essere annesse a un altro distretto senza il consenso dei loro elettori e l'approvazione del Parlamento.

2 Lo Stato facilita le fusioni di comuni.

3 Alle condizioni e nei casi eccezionali previsti dalla legge, il Parlamento può decidere la fusione di due o più comuni, o la modifica dei confini tra comuni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Per determinate attività di interesse comune, i comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono includere comuni esterni al Cantone.

2 L'atto costitutivo e il regolamento del consorzio devono essere adottati dai comuni interessati e approvati dal Governo.

3 Il Governo esercita sui consorzi di comuni la stessa sorveglianza che esercita sui comuni.

4 Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la fondazione di un consorzio di comuni e stabilirne l'atto costitutivo e il regolamento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La comune municipale assume i compiti locali che non spettano né alla Confederazione né al Cantone.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il comune municipale si dota di un regolamento di organizzazione.

2 Questo regolamento deve essere adottato dal corpo elettorale e approvato dal Governo.

3 Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La comune municipale deve avere i seguenti organi

a) il corpo elettorale;

b) il consiglio comunale;

c) le commissioni permanenti prescritte dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.

2 Il corpo elettorale esprime la sua volontà in assemblea comunale o per via di scrutinio.

3 Le competenze del corpo elettorale, l'organizzazione e il funzionamento dell'assemblea comunale, gli scrutini e il diritto di iniziativa sono regolati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 L'assemblea comunale può essere sostituita da un consiglio generale.

2 L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del consiglio generale, così come il referendum contro le sue decisioni, sono regolati dalla legge che può rinviare al regolamento comunale.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il consiglio comunale è l'autorità esecutiva e amministrativa del comune municipale.

2 È presieduto dal sindaco.

3 L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono regolati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il Cantone conosce, oltre alle comuni municipali, le comuni miste, le comuni borghesi e le sezioni di comune, il cui statuto è regolato dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni percepiscono le imposte e altri contributi pubblici necessari all'esecuzione dei loro compiti.

2 I contributi pubblici sono istituiti e, per l'essenziale, regolati dalla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, alle spese dello Stato e dei comuni.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato e i comuni devono essere amministrati in uno spirito di economia.

2 Lo Stato gestisce le sue finanze tenendo conto delle esigenze dell'intero Cantone.

3 Stato e comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.

4 I principi di gestione delle finanze pubbliche sono regolati dalla legge.

5 Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Il bilancio dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento pari o superiore all'80%.

2 In caso di disavanzo nel bilancio o se il debito lordo è superiore a una volta e mezza l'importo preventivato per le imposte cantonali, il grado di autofinanziamento deve essere almeno del 100%.

3 Il Parlamento può, con una maggioranza di almeno due terzi dei deputati, derogare ai commi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano. Tuttavia, non può derogare per due anni consecutivi.

4 Quando la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o quando il Parlamento ha derogato ai commi 1 e 2 l'anno precedente, il bilancio che non soddisfa le condizioni di questi è sottoposto a referendum obbligatorio.

5 Se il popolo accetta il bilancio, la deroga ai sensi del comma 3 può essere applicata al bilancio successivo.

6 Se il popolo rifiuta il bilancio, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se questo non risponde alle condizioni dei commi 1 e 2, è sottoposto a referendum obbligatorio.

7 Per il resto, la legge regola le modalità del freno all'indebitamento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Il bilancio e i conti dello Stato, quelli dei comuni, dei sindacati di comuni, dei loro stabilimenti e istituzioni, sono pubblici.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Ogni progetto di legge, decreto o ordinanza che comporta spese è accompagnato da un piano di finanziamento.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato adotta misure per attenuare le disuguaglianze tra i comuni con capacità economica e finanziaria diversa.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Lo Stato crea una banca cantonale posta sotto la sua vigilanza.

2 Ne garantisce gli impegni.

3 La banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

Lo Stato, i comuni e le associazioni di comuni possono partecipare a imprese economiche o crearle.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

La regalia delle miniere e la regalia dei sali sono riservate allo Stato.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa riformata evangelica del Cantone sono riconosciute come enti di diritto pubblico.

2 Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.

3 Le altre collettività religiose sono soggette al diritto privato.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le Chiese riconosciute si organizzano in modo autonomo.

2 Ogni Chiesa riconosciuta adotta una Costituzione ecclesiastica, che deve essere approvata dai suoi membri e approvata dal Governo.

3 Il Governo deve approvare la Costituzione ecclesiastica se è adottata secondo i principi democratici e conforme alla Costituzione e alla legge.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se soddisfa le condizioni che essa richiede.

2 Ogni membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne con una dichiarazione scritta.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le Chiese riconosciute organizzano il territorio cantonale in parrocchie, secondo le disposizioni della loro Costituzione ecclesiastica.

2 Le parrocchie sono collettività di diritto pubblico.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.

2 Lo Stato e i comuni collaborano alla riscossione dell'imposta ecclesiastica per mezzo dei loro servizi amministrativi.

3 Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte sono suscettibili di ricorso conformemente alla legge.

4 La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sovvenzioni alle Chiese.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La Costituzione può essere revisionata in tutto o in parte.

2 Ogni revisione deve essere sottoposta a votazione popolare.

1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La revisione parziale segue la procedura legislativa ordinaria.

2 Può riguardare uno o più articoli.

3 Deve riguardare una sola materia.

1. État, peuple, Autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali

1 La revisione totale della Costituzione è proposta al popolo mediante un'iniziativa popolare o dal Parlamento.

2 Un addendum costituzionale ne regola le modalità.

3 Se l'addendum costituzionale è respinto, il Parlamento sottopone al popolo un nuovo progetto entro un anno.

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