Ambito di applicazione (DELDVBVD)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e spese della Direzione Edilizia e Trasporti alle unità organizzative a essa subordinate.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, le responsabili e i responsabili degli uffici, nonché le responsabili e i responsabili dei dipartimenti e dei distretti ingegneristici del Dipartimento delle Costruzioni sono l'autorità di assunzione ai sensi dell'Articolo 19 PG e dell'Articolo 14 paragrafo 1 lettera b PV per il personale a loro subordinato.
2. L'autorità di assunzione secondo il paragrafo 1 stabilisce lo stipendio iniziale del personale a lei subordinato (Art. 38 par. 1 PV).
3. Essa collabora, nell'assunzione e nella determinazione dello stipendio iniziale, con il personale specializzato in risorse umane responsabile della sua unità organizzativa.
1. La Direttrice o il Direttore decide se è applicabile un modello di orario di lavoro diverso da quello annuale (art. 136a cpv. 2 PV).
1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale, nonché i capi degli uffici, sono responsabili per l'assegnazione dei premi di rendimento (Art. 85 cpv. 1 PV).
1. Se il diritto del personale nei settori della gestione e dell'amministrazione del personale prevede la competenza della direzione, questa viene altrimenti trasferita all'autorità di assunzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
2. L'autorità di assunzione può trasferire le sue competenze tramite regolamento ai suoi delegati e alle unità organizzative a essa subordinate (art. 5, par. 2 del Regolamento del 18 ottobre 1995 sull'organizzazione e i compiti della Direzione delle Costruzioni e dei Trasporti, Regolamento OrV BVD).
3. La gestione del personale amministra il piano delle posizioni (art. 12, par. 1 PV) e comunica all'ufficio del personale la cessazione dei rapporti di lavoro (art. 16, par. 3 PV).
1. La Direttrice o il Direttore autorizza nuove spese una tantum da 200'001 a 500'000 franchi.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale nonché le Capo Sezione e i Capi Sezione autorizzano
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 100'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 1 milione di franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 200'000 franchi.
2. Queste competenze di spesa si estendono, in caso di impedimento, anche ai supplenti.
1. La Segretaria generale o il Segretario generale, così come le capoufficio e i capiufficio, possono trasferire le loro competenze di spesa ai loro aggiunti nonché alle unità organizzative subordinate tramite regolamento (Art. 5 comma 2 RegOL BVD).
2. Le competenze di spesa trasferite devono essere comunicate al controllo finanziario.
1. Il presente regolamento si applica a tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento della sua entrata in vigore e alle procedure di assunzione pendenti.
2. Le subdeleghe emesse secondo il diritto precedente continuano a valere fino a che non vengano adeguate alla nuova normativa, tuttavia non oltre il 30 giugno 2020.
1. L'ordinanza direttiva del 18 aprile 2007 sulla delega di competenze della Direzione per le costruzioni, i trasporti e l'energia (DelDV BVE) viene abrogata.
1. Questo regolamento entra in vigore retroattivamente al 1º gennaio 2020.