Oggetto (DELDVBKD)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e di spesa da parte della Direzione dell'Istruzione e della Cultura alle unità organizzative a essa subordinate.
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento direttivo, si applicano le competenze ai sensi del PV.
2. Se si applicano le competenze ai sensi del PV e la responsabile o il responsabile dell'ufficio è competente, lo sono di conseguenza la segretaria generale o il segretario generale nonché le dirigenti scolastiche o i dirigenti scolastici responsabili delle scuole cantonali nell'ambito del dipartimento delle scuole superiori e della formazione professionale.
1. Il Consiglio di governo è responsabile delle assunzioni dei titolari delle posizioni dirigenziali secondo l'articolo 16 del Regolamento del 27 novembre 2002 sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'educazione e della cultura (Regolamento d'Organizzazione DECU, OrV DECU)[3].
1. La Direttrice o il Direttore dell'Istruzione e della Cultura è responsabile per le nomine
a. delle sostitute e dei sostituti delle capoufficio o dei capoufficio,
b. delle responsabili e dei responsabili dei dipartimenti,
c. delle ispettrici e degli ispettori scolastici dell'Ufficio per l'Asilo, la Scuola Elementare e la Consulenza.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale è responsabile per le assunzioni del personale dello staff direttivo.
2. Nei limiti in cui questo regolamento direttivo non disponga altrimenti, la Segretaria Generale o il Segretario Generale è inoltre responsabile per le assunzioni del personale del Segretariato Generale.
3. Le Vice Segretarie Generali e i Vice Segretari Generali sono responsabili per le assunzioni del personale nell'ambito della loro competenza.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per l'Infanzia, la Scuola Primaria e la Consulenza è competente per le assunzioni
a) dei membri del suo staff,
b) delle sostitute e dei sostituti delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti,
c) delle direttrici e dei direttori delle unità organizzative subordinate ai dipartimenti, inclusi i capi dei centri di consulenza pedagogica,
d) dei responsabili per l'istruzione privata negli ispettorati scolastici regionali,
e) della direttrice o del direttore responsabile del Centro Pedagogico per l'Udito e il Linguaggio di Münchenbuchsee (HSM).
2. Nella misura in cui questo regolamento direttoriale non disponga diversamente, le direttrici e i direttori dei dipartimenti sono competenti per le assunzioni dei membri del personale nel loro ambito di competenza.
3. La direttrice o il direttore responsabile del HSM è competente per le assunzioni delle sue dipendenti e dei suoi dipendenti, che sono assunti secondo la legislazione del personale.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale è responsabile per le assunzioni
a del personale del suo staff,
b dei sostituti delle direttrici e dei direttori delle sezioni,
c delle direttrici e dei direttori delle unità organizzative subordinate alle sezioni, ad eccezione delle assunzioni delle direttrici e dei direttori dei centri di orientamento professionale e informazione,
d delle direttrici e dei direttori dei servizi trasversali.
2. Nella misura in cui questo regolamento direttivo non prevede altrimenti, sono le direttrici e i direttori delle sezioni e dei servizi trasversali dell'Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale ad essere responsabili per le assunzioni del personale nel loro ambito di competenza.
3. I presidi o i gestori delle scuole cantonali nell'ambito di competenza dell'Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale sono responsabili per le assunzioni del personale delle loro scuole, che sono assunti secondo la legislazione del personale. I regolamenti scolastici disciplinano le competenze all'interno delle singole scuole.
1. Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento direttivo, la direttrice o il direttore dell'Ufficio per le Università è competente per le assunzioni del personale dell'ufficio.
1. La Direttrice o il Direttore dell'Ufficio per la Cultura è responsabile per le assunzioni
a) del personale del proprio staff,
b) dei Vicedirettori o delle Vicedirettrici dei Direttori o delle Direttrici dei dipartimenti,
c) dei Direttori o delle Direttrici delle unità organizzative subordinate ai dipartimenti.
2. Se questa direttiva non dispone diversamente, i Direttori o le Direttrici dei dipartimenti sono responsabili per le assunzioni del personale nell'ambito delle loro competenze.
1. La Direttrice o il Direttore dell'Ufficio per i Servizi Centrali è responsabile delle assunzioni
a) del personale del proprio staff nonché del ricevimento e dei servizi di casa,
b) dei sostituti delle Direttrici e dei Direttori dei dipartimenti,
c) delle Direttrici e dei Direttori delle unità organizzative subordinate ai dipartimenti.
2. Nel caso in cui il presente regolamento direttivo non disponga diversamente, la Direttrice o il Direttore dell'Ufficio per i Servizi Centrali è altresì responsabile delle assunzioni del personale del Dipartimento dei Servizi Finanziari e del Dipartimento dei Contributi Formativi.
3. Nel caso in cui il presente regolamento direttivo non disponga diversamente, le Direttrici e i Direttori del Dipartimento dei Servizi al Personale e del Dipartimento dei Servizi Informatici sono responsabili delle assunzioni del personale nel proprio ambito di competenza.
1. Le autorità di nomina stabiliscono lo stipendio iniziale (art. 38 cpv. 1 PV).
2. Le autorità di nomina conformi agli articoli 5 fino a 10 stabiliscono lo stipendio iniziale di comune accordo con la gestione del personale amministrativo del Segretariato Generale. In caso di disaccordo, decide la direttrice o il direttore dell'ufficio.
1. Le autorità di nomina ai sensi degli articoli dal 4 al 10 approvano
a) l'attività lavorativa al di fuori del luogo di lavoro (Art. 8 cpv. 2 PV),
b) il computo di una parte del tragitto casa-lavoro nell'orario di lavoro (Art. 28 PV),
c) il servizio di reperibilità (Art. 84f PV),
d) la conversione del premio di fedeltà in retribuzione (Art. 99 cpv. 1 PV),
e) spese maggiori per alloggio e vitto in casi particolari (Art. 107 cpv. 1 PV),
f) il congedo breve retribuito per colloqui di lavoro (Art. 156 cpv. 5 PV),
g) i congedi non retribuiti (Art. 157 cpv. 1 PV),
h) il numero di giorni di congedo per l'esercizio di una carica pubblica (Art. 201 cpv. 1 PV).
2. Le collaboratrici e i collaboratori devono comunicare alle autorità di nomina tutte le attività secondarie remunerate e informare su fatti che possono pregiudicare l'attività d'ufficio, essere incompatibili con la posizione di servizio o costituire un obbligo di autorizzazione (Art. 203 cpv. 2 PV).
3. La direttrice o il direttore dell'istruzione e della cultura è competente per le autorizzazioni ai sensi del comma 1 e la ricezione delle comunicazioni ai sensi del comma 2, quando sono coinvolti i titolari di posizioni dirigenziali in direzione.
1. I diretti superiori
a. accompagnano il reinserimento delle collaboratrici e dei collaboratori nel processo lavorativo (Art. 58 comma 3 PV),
b. approvano la rendicontazione delle spese delle collaboratrici e dei collaboratori (Art. 102 comma 1 PV),
c. approvano l'uso di veicoli a motore privati per servizio (Art. 113 comma 1 PV),
d. approvano le date delle ferie delle collaboratrici e dei collaboratori (Art. 143 comma 1 PV),
e. approvano il recupero delle ferie in caso di incapacità a fruirle per malattia o incidente durante il periodo delle ferie (Art. 148 PV),
f. approvano il congedo breve retribuito (Art. 156 commi 1 e 4 PV),
g. approvano il prelievo di crediti da conti a lungo termine sotto forma di congedo retribuito (Art. 160c comma 1 lett. a PV), di riduzione temporanea del grado di occupazione con mantenimento del salario (Art. 160c comma 1 lett. b PV) o come congedo pre-pensionamento (Art. 160c comma 1 lett. c PV).
2. Inoltre, le seguenti autorità sono competenti per i poteri ai sensi del comma 1
a. la Direttrice o il Direttore dell'Istruzione e della Cultura per la Segretaria Generale o il Segretario Generale,
b. la Segretaria Generale o il Segretario Generale per i capi ufficio e le vice segretarie generali e i vice segretari generali.
1. Le seguenti autorità sono competenti per la concessione di congedi per la partecipazione a eventi di formazione esterna (Art. 175 comma 2 PV)
a. la direttrice o il direttore dell'educazione e della cultura per la segretaria generale o il segretario generale e per le capo-ufficio o i capi-ufficio,
b. la segretaria generale o il segretario generale per le collaboratrici e i collaboratori della segreteria generale,
c. la capo-ufficio o il capo-ufficio per le collaboratrici e i collaboratori dell'Ufficio per le università,
d. per le collaboratrici e i collaboratori dell'Ufficio per l'asilo nido, la scuola primaria e la consulenza, dell'Ufficio per la scuola media e la formazione professionale, dell'Ufficio per la cultura e dell'Ufficio per i servizi centrali
1. i superiori diretti, qualora non sia prevista l'obbligatorietà di rimborso (Art. 176 ss. PV),
2. la capo-ufficio o il capo-ufficio, le dirigenti scolastiche complessive o i dirigenti scolastici complessivi, o le amministratrici e gli amministratori delle scuole cantonali dell'Ufficio per la scuola media e la formazione professionale, in caso di obbligatorietà di rimborso o di impossibilità di rimborso a seguito di una formazione ordinata (Art. 176 comma 3 PV); i regolamenti scolastici disciplinano le competenze nelle singole scuole.
1. La segretaria generale o il segretario generale, le direttrici di dipartimento e i direttori di dipartimento, nonché le direttrici e i direttori generali delle scuole cantonali, approvano premi di prestazione una tantum (Art. 85 comma 1 PV) e premi per l'innovazione (Art. 93 comma 1 PV).
1. I presidi responsabili complessivi degli istituti residenziali possono stabilire regolamenti speciali sull'orario di lavoro (art. 126 comma 3 PV).
1. La Direttrice o il Direttore dell'Istruzione e della Cultura approva
a) nuove spese una tantum fino a 500'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 100'000 franchi,
c) spese una tantum vincolate fino a 1 milione di franchi,
d) spese ricorrenti vincolate fino a 200'000 franchi.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per l'istruzione dell'infanzia, la scuola primaria e la consulenza approva
* a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
* b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
* c) spese una tantum vincolate fino a 200'000 franchi,
* d) spese ricorrenti vincolate fino a 100'000 franchi.
2. Le direttrici e i direttori delle divisioni approvano
* a) spese una tantum fino a 50'000 franchi,
* b) spese ricorrenti fino a 25'000 franchi.
3. La direttrice o il direttore della scuola cantonale di lingua francese e la direttrice o il direttore generale della HSM approvano
* a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
* b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
* c) spese una tantum vincolate fino a 200'000 franchi,
* d) spese ricorrenti vincolate fino a 100'000 franchi.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio della scuola media e della formazione professionale autorizza
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 200'000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 100'000 franchi.
2. Le direttrici e i direttori delle divisioni e dei servizi trasversali autorizzano
a) nuove spese una tantum fino a 100'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 25'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 100'000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 50'000 franchi.
3. Le esaminatrici e gli esaminatori autorizzano anticipi per le procedure di qualificazione fino a 50'000 franchi.
4. Le direttrici e i direttori in carica delle scuole e le amministratrici e gli amministratori delle scuole cantonali autorizzano
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 200'000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 100'000 franchi.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per i servizi centrali approva
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 200'000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 100'000 franchi.
2. Le direttrici e i direttori dei dipartimenti e la responsabile o il responsabile dell'area Servizi/Reception approvano
a) spese una tantum fino a 50'000 franchi,
b) spese ricorrenti fino a 25'000 franchi.
1. La Segretaria generale o il Segretario generale, le Vice Segretarie generali e i Vice Segretari generali, così come le Direttrici e i Direttori dell'Ufficio per gli studi superiori e dell'Ufficio per la cultura autorizzano
a. nuove spese straordinarie fino a 200.000 franchi,
b. nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,
c. spese obbligatorie straordinarie fino a 200.000 franchi,
d. spese obbligatorie ricorrenti fino a 100.000 franchi.
2. Le Direttrici e i Direttori delle divisioni dell'Ufficio per gli studi superiori e dell'Ufficio per la cultura autorizzano
a. spese straordinarie fino a 50.000 franchi,
b. spese ricorrenti fino a 25.000 franchi.
Chi è autorizzato a firmare è colui che ha il potere di disposizione o decisione. Nel caso di rappresentanza, è autorizzato a firmare la rappresentante o il rappresentante.
1. L'articolo 6 paragrafo 3 e l'articolo 18 paragrafo 3 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.
1. Il Regolamento Direzionale sulla Delegazione di Competenze della Direzione dell'Istruzione dell'11 maggio 2007 (DelDV ERZ)[4] viene abrogato.
1. Questo regolamento direttivo entra in vigore il 1° novembre 2022.