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152.221.171.1 DELDVFINODDÉLFIN CH-BE

1. Disposizioni Generali (DELDVFIN)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo Regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e spese all'interno della Direzione Finanziaria.

Delegazioni nelle risorse umane

1. Il Consiglio di Stato è responsabile per la nomina delle posizioni dirigenziali ai sensi dell'Articolo 14, Comma 1 del Regolamento Organizzativo della Direzione Finanze[5] del 18 ottobre 1995.

Delegazioni nelle risorse umane

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e le Capo Ufficio o i Capi Ufficio sono, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, responsabili per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel loro ambito di competenza.

2. In caso di impedimento, la competenza di cui al paragrafo 1 spetta alle Vice Segretarie e ai Vice Segretari.

3. Una ulteriore delega della competenza di cui al paragrafo 1 ad unità organizzative subordinate è consentita solo nell'ambito dell'amministrazione fiscale fino al livello di area operativa.

4. L'assegnazione delle seguenti posizioni richiede il previo consenso della Direttrice delle finanze o del Direttore delle finanze

a) Vice Capo Ufficio,

b) Capi di aree operative e di dipartimenti degli uffici,

c) **\*** Responsabile della Filiale del Personale Statale della Cassa di Compensazione,

d) **\*** Capi del personale direttamente subordinati alla Capo Ufficio o al Capo Ufficio.

Delegazioni nelle risorse umane

1. Dove il diritto del personale prevede la competenza della Direzione, questa è attribuita alla Segretaria generale o al Segretario generale rispettivamente alla Direttrice dell'ufficio o al Direttore dell'ufficio.

1a Le Direttrici e i Direttori degli uffici possono trasferire le loro competenze secondo il paragrafo 1 in un regolamento interno a capo dipartimento o responsabili di unità aziendali. Il regolamento interno deve essere approvato dalla Direttrice delle finanze o dal Direttore delle finanze.

1b Dove il regolamento del personale prevede la competenza delle Direttrici e dei Direttori degli uffici, questi possono trasferire le loro competenze in un regolamento interno a capo dipartimento o responsabili di unità aziendali. Il regolamento interno deve essere approvato dalla Direttrice delle finanze o dal Direttore delle finanze.

2. ...

3. Gli uffici presentano le richieste per l'assegnazione di un nuovo posto creato nelle classi di stipendio o per la modifica di un'assegnazione (Art. 42 e 43 PV) al Segretariato generale per un parere.

Delegazioni nelle risorse umane

1. La Segretaria generale o il Segretario generale e le Responsabili d'ufficio o i Responsabili d'ufficio possono delegare in tutto o in parte il diritto di firma per la costituzione o la modifica dei rapporti di impiego, nonché per tutti i provvedimenti relativi al personale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 1b, alla Responsabile o al Responsabile dell'ufficio del personale.

2. I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di impiego restano inalterati dalla delega del diritto di firma.

3. La delega del diritto di firma avviene per iscritto in accordo con l'ufficio del personale. Essa richiede l'approvazione della Direttrice o del Direttore finanziario.

Potestà di Spesa

1. La Direttrice finanziaria o il Direttore finanziario autorizza le seguenti spese

a **\*** nuove spese una tantum da 200 001 a 500 000 franchi

b nuove spese ricorrenti da 50 001 a 100 000 franchi

c spese una tantum vincolate da 200 001 a 1 000 000 franchi

d spese ricorrenti vincolate da 100 001 a 200 000 franchi

Potestà di Spesa

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e le Direttrici o i Direttori degli Uffici della Direzione delle Finanze autorizzano

a **\* nuove spese una tantum fino a 200 000 franchi

b nuove spese ricorrenti fino a 50 000 franchi

c spese vincolate una tantum fino a 200 000 franchi

d spese vincolate ricorrenti fino a 100 000 franchi

2. Queste autorizzazioni di spesa si estendono, in caso di impedimento, anche alle sostitute o ai sostituti.

Potestà di Spesa

1. La Segretaria generale o il Segretario generale e le Direttrici o i Direttori degli uffici possono delegare, in tutto o in parte, le loro competenze di spesa nell'ambito delle loro responsabilità alle Vice Segretarie generali o ai Vice Segretari generali rispettivamente, o alle Direttrici o ai Direttori di unità o dipartimenti.

Disposizioni Transitorie e Finali

**Questa normativa si applica a tutte le procedure di assunzione pendenti al momento della sua entrata in vigore.**

Disposizioni Transitorie e Finali

La disposizione del Direttore delle Finanze del 4 novembre 1996 riguardante la nomina delle collaboratrici e dei collaboratori, così come la disposizione del Direttore delle Finanze del 1° luglio 1993 sulle competenze finanziarie all'interno della Direzione delle Finanze, sono abrogate.

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º febbraio 1998.

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