Compiti della Direzione delle Finanze (ORVFIN)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. La Direzione delle Finanze
a) dirige e coordina il bilancio finanziario del Cantone;
b)**\*** elabora, per conto del Consiglio di Stato, i principi per la politica finanziaria, la politica fiscale, la politica del personale, lo sviluppo organizzativo, l'impiego dell'informatica e delle telecomunicazioni e il sistema dei contributi statali;
c) prepara la legislazione in tutto il settore delle sue competenze;
d)**\*** consiglia e supporta i servizi specialistici delle direzioni e della cancelleria di Stato in materia di finanze, personale, organizzazione, informatica, telecomunicazioni e statistica, nonché nel sistema dei contributi statali, elabora misure trasversali alle diverse direzioni e gestisce gli organi di coordinamento corrispondenti;
e)**\*** fornisce un rapporto preliminare sugli affari del Consiglio di Stato che riguardano il bilancio finanziario, secondo quanto previsto dalla legislazione del bilancio finanziario;
f)**\*** elabora il budget nonché il piano delle attività e finanziario;
g)**\*** è responsabile della gestione tecnica e sistemica del bilancio e prepara la relazione annuale, il bilancio consolidato e la proiezione corrispondente;
h)**\*** esegue l'equilibrio finanziario e calcola e coordina l'equilibrio del carico;
i)**\*** gestisce la tesoreria e la gestione assicurativa del Cantone;
k) si occupa del sistema fiscale;
l) è responsabile del sistema centrale delle risorse umane;
m)**\*** è responsabile degli aspetti trasversali delle direzioni nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, dello sviluppo organizzativo e del sistema dei contributi statali;
n)**\*** è responsabile del supporto e dello sviluppo generale del Nuovo Modellamento Amministrativo (NMA) a livello cantonale;
o)**\*** è responsabile degli incarichi trasversali delle direzioni in materia di appalti pubblici;
p)**\*** gestisce, nel suo campo d'affari, i rapporti con le autorità federali e gli organi di collaborazione inter-cantonale;
q)**\*** si occupa, nel suo campo d'affari, della pianificazione, dell'esecuzione e della gestione delle relazioni riguardo a compiti e mezzi, nonché della gestione del rischio.
1. La Direzione delle Finanze si articola secondo l'Allegato nel Segretariato Generale (SG FIN) e nei seguenti uffici
a) Amministrazione Finanziaria (AF),
b) Amministrazione delle Imposte (AI),
c) Ufficio del Personale (UP),
d) **\*** Ufficio per l'Informatica e l'Organizzazione (UIO).
e-f) **\*** ...
2. Il Segretariato Generale e gli uffici si suddividono, se necessario, in ulteriori unità organizzative (dipartimenti ecc.).
3. Per i seguenti settori tematici vengono istituite filiali decentrate dell'Amministrazione Centrale
a) Accertamento Fiscale,
b) **\*** Riscossione Fiscale.
1. La Direzione delle finanze gestisce le partecipazioni del Cantone nelle imprese e istituzioni a essa assegnate, in particolare le partecipazioni del Cantone nella Banca Cantonale Berna AG (BEKB), nella Bedag Informatik AG e nella Cassa Pensioni Bernese (BPK).
2. Essa rappresenta il Cantone nei confronti di queste imprese e istituzioni in tutte le questioni. Si assicura che il Consiglio di governo sia informato tempestivamente su questioni rilevanti e presenta le richieste necessarie.
3. ...
1. Alla Direzione delle Finanze sono attribuite le seguenti commissioni permanenti istituite dalla legislazione speciale
a) **\*** la commissione di valutazione,
b) **\*** ...
c) le sei commissioni di stima delle rendite.
2. Il Consiglio di Stato e la Direzione delle Finanze possono istituire ulteriori commissioni consultive non permanenti.
1. La Direttrice o il Direttore dirige la Direzione Finanze e decide su tutte le questioni nell'ambito di competenza della Direzione Finanze, purché la facoltà decisionale non sia trasferita, in base alla legislazione o al regolamento interno, alla Segreteria Generale, a un Ufficio o a un'altra unità organizzativa.
2. Lei o lui emana un regolamento interno e vi disciplina l'organizzazione della Direzione Finanze nei dettagli, in particolare
a) la suddivisione della Segreteria Generale e degli Uffici in ulteriori unità organizzative (divisioni ecc.),
b) l'assegnazione dei singoli compiti alle unità organizzative,
c) le facoltà di rappresentanza e il potere di firma,
d) l'informazione interna,
e) l'informazione al pubblico,
f) ulteriori questioni concernenti l'organizzazione strutturale e funzionale della Direzione Finanze.
3. La Direttrice o il Direttore emette le descrizioni dei ruoli di tutti i collaboratori che le o gli sono direttamente sottoposti e approva i regolamenti secondo l'articolo 6, paragrafo 2.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e le Direttrici e i Direttori degli uffici e delle unità organizzative ad essi equiparate si assicurano dell'adempimento dei compiti delle loro unità organizzative. Laddove necessario, collaborano con le altre unità organizzative della direzione e dell'amministrazione, nonché con enti esterni all'amministrazione.
2. Definiscono per iscritto i compiti, le competenze e le responsabilità dei dipendenti e descrivono l'organizzazione e le procedure della loro unità organizzativa in un regolamento, qualora il regolamento interno necessiti di integrazione.
3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis ai direttori delle unità organizzative all'interno del Segretariato Generale e degli uffici.
1. Il Segretariato Generale
a consiglia e supporta il direttore o la direttrice nella gestione della direzione delle finanze;
b esamina tutte le transazioni e le richieste presentate dagli uffici, nonché dalle aziende e istituzioni della direzione delle finanze;
c coordina gli uffici nel contesto delle linee guida e degli obiettivi del direttore o della direttrice;
d assegna le transazioni agli uffici, qualora la competenza non sia definita;
e conduce il processo di consultazione con gli uffici;
f affronta, insieme agli uffici competenti, tutte le questioni di fondamentale importanza per la politica finanziaria;
g garantisce le relazioni esterne della direzione delle finanze, in particolare con le altre direzioni e la cancelleria di Stato, il consiglio del governo, gli organi del Gran Consiglio, nonché le autorità federali e di altri cantoni;
h coordina questioni di bilinguismo e l'informazione al pubblico sull'attività della direzione delle finanze;
i garantisce le relazioni con le aziende e le istituzioni, se tale compito non è assegnato a un ufficio;
k * prepara la legislazione nel campo di competenza della direzione delle finanze, se non assegnata a un ufficio, e supporta gli uffici nei loro compiti legislativi;
l * è responsabile del servizio legale della direzione delle finanze e di quegli uffici della direzione delle finanze che non dispongono di un proprio servizio legale, e supporta i servizi legali degli uffici nell'adempimento dei loro compiti;
m * istruisce i ricorsi contro le decisioni degli uffici e rappresenta la direzione delle finanze, nonché il consiglio del governo, nell'ambito della direzione delle finanze davanti alle autorità giudiziarie amministrative cantontali e federali, se tale compito non è assegnato a un ufficio;
n coordina e supporta la pianificazione, l'esecuzione e la rendicontazione degli uffici riguardo ai compiti e ai mezzi;
o gestisce le partecipazioni cantonali in aziende e istituzioni organizzate secondo il diritto privato, se tale gestione non viene trasferita ad altra direzione con decisione governativa o delegata a un ufficio;
p * elabora il budget, il piano dei compiti e delle finanze, nonché le sezioni di politica finanziaria delle linee guida della politica del governo;
q * assume per gli uffici e per sé stessa il ruolo di fruitrice dei servizi di tecnologia dell'informazione e comunicazione (ICT) della KAIO;
r * cura nel suo ambito di competenza la pianificazione, l'esecuzione e la rendicontazione riguardo a compiti e mezzi, nonché la gestione del rischio.
1. L'Amministrazione Finanziaria
a è il centro di servizi e competenza per tutte le questioni tecniche e di sistema relative alla gestione del bilancio;
b supporta il Segretariato Generale nella preparazione della legislazione nei settori del bilancio finanziario e della perequazione finanziaria ed emette le istruzioni tecniche e organizzative necessarie;
c elabora e coordina misure interdirezionali nel campo della gestione tecnica e di sistema del bilancio;
d guida i comitati di coordinamento interdirezionali e interni alla direzione nella contabilità aziendale del gruppo;
e si occupa delle questioni di principio relative alla politica finanziaria o collabora alla loro gestione;
f gestisce e coordina il funzionamento e lo sviluppo ulteriore del NEF, in particolare per quanto riguarda i processi complessivi dello Stato nel campo della gestione tecnica e di sistema del bilancio;
g redige il report di gestione e il bilancio di gruppo, basati sulla contabilità finanziaria, la contabilità aziendale e la contabilità delle prestazioni, e stila la stima finale del bilancio di gruppo;
h gestisce la contabilità finanziaria di gruppo, composta dal conto economico, dal conto investimenti e dal bilancio patrimoniale;
i gestisce la contabilità aziendale di gruppo, composta dalla contabilità dei costi e dei ricavi, dal calcolo del margine di contribuzione, dalla contabilità ausiliaria e dal bilancio patrimoniale;
k gestisce la contabilità delle prestazioni di gruppo, composta dai prodotti e dai gruppi di prodotti, dalla registrazione e assegnazione delle prestazioni e dalla contabilizzazione delle prestazioni;
l è responsabile della tesoreria, dell'esecuzione dei pagamenti nonché della liquidità, ed esegue l'acquisto e la vendita di partecipazioni;
m è responsabile del sistema informativo finanziario del Cantone e coordina i sottosistemi;
n gestisce un servizio di consulenza e supporto per tutte le questioni tecniche e di sistema relative alla gestione del bilancio;
o garantisce, nel campo della gestione del bilancio, la formazione tecnica e sistematica del personale dei servizi finanziari e dei responsabili di linea;
p è responsabile della gestione assicurativa del Cantone e dell'acquisto centrale dei servizi assicurativi;
q esegue la perequazione finanziaria e calcola e coordina il riequilibrio dei costi;
r coordina gli aspetti statistici del Cantone, garantisce la collaborazione con i servizi statistici esterni all'amministrazione cantonale, gestisce un registro statistico cantonale e redige la statistica finanziaria;
s si occupa nel suo ambito di competenza della pianificazione, dell'esecuzione e del reporting rispetto a compiti e mezzi nonché della gestione del rischio.
1. L'Amministrazione Fiscale
a) gestisce tutte le questioni fiscali rientranti nel campo di competenza della Direzione Finanziaria;
b*) è responsabile del servizio legale e della preparazione della legislazione relativa al suo ambito di attività;
c*) determina e riscuote le imposte dirette cantonali e comunali, incluse le imposte ecclesiastiche, nonché le imposte di successione e donazione;
d) esegue, per conto della Confederazione, la determinazione e riscossione dell'imposta federale diretta;
e) applica le disposizioni relative all'imposta alla fonte;
f) riscuote le altre entrate del Cantone, nella misura in cui la riscossione non sia affidata ad altre direzioni o uffici;
g) rappresenta il Cantone in procedure esecutive e fallimentari;
h) rappresenta il Cantone in procedure di determinazione, ricorso e riscossione delle imposte;
i) redige, in collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, la statistica fiscale;
k*) è responsabile dei sistemi di registrazione fiscale, di determinazione e riscossione delle imposte del Cantone e coordina i sottosistemi;
l) è responsabile della formazione tecnica dei membri delle commissioni di valutazione e propone la nomina dei loro membri;
m) gestisce i casi di successione senza eredi;
n*) è responsabile del coordinamento dei comuni nell'ambito fiscale e, in accordo con i comuni, può fornire servizi come la gestione dei registri fiscali e di tributi, nonché la riscossione delle imposte comunali;
o*) fornisce alle autorità competenti i dati fiscali necessari per l'attuazione del diritto federale e della legislazione speciale, nella misura in cui vi sia una base legale per il trasferimento dei dati;
p*) si occupa della pianificazione, dell'attuazione e della rendicontazione riguardante compiti e risorse e del risk management nel suo ambito di attività.
2. L'Amministrazione Fiscale interagisce direttamente con altre autorità fiscali e con i contribuenti.
1. L'Ufficio del Personale
a elabora le basi della politica del personale e dello sviluppo del personale cantonale;
b elabora e coordina misure interdirezionali per l'attuazione della politica del personale e per lo sviluppo del personale;
c *** prepara la legislazione sul personale e garantisce la sua applicazione uniforme nonché il servizio legale;
d guida comitati di coordinamento interdirezionali nel settore del personale;
e consiglia e supporta i servizi del personale delle direzioni e della cancelleria di Stato in tutte le questioni relative al lavoro e allo sviluppo del personale, e emana le necessarie direttive professionali;
f *** elabora e realizza misure interdirezionali per la formazione e l'istruzione del personale e coordina la formazione degli apprendisti nell'amministrazione cantonale;
g gestisce tutte le questioni interdirezionali nel settore del personale;
h *** assicura il pagamento centrale degli stipendi del personale dell'amministrazione cantonale e degli insegnanti, nella misura in cui questi non siano gestiti dall'autorità competente della direzione della pubblica istruzione e della cultura, attraverso il sistema informativo del personale;
i fa valere le rivendicazioni di rimborso di sua competenza ed esercita diritti di regresso;
k *** monitora il bilancio del personale e delle posizioni del Cantone;
l conduce le indagini statistiche nel settore del personale;
m *** è responsabile del sistema informativo del personale del Cantone e coordina i sottosistemi;
n definisce la procedura di controllo e i requisiti per l'applicazione decentrata ovvero per l'inserimento dei dati nel sistema informativo del personale;
o garantisce i collegamenti del Cantone con la Cassa pensioni bernese;
p *** prepara gli affari della commissione di valutazione e attua le sue decisioni;
q *** gestisce, nel suo campo di attività, la pianificazione, l'esecuzione e il reporting in merito a compiti e mezzi nonché la gestione del rischio;
r *** gestisce un punto di contatto per il personale per domande su carriera, gestione e collaborazione.
2. La succursale Cantonale del personale della Cassa di compensazione è amministrativamente subordinata all'Ufficio del Personale.
1. L'KAIO si occupa dei compiti trasversali nei seguenti ambiti, a meno che la legislazione speciale non li assegni ad altri enti
a) ICT compresa la sicurezza ICT,
b) sicurezza delle informazioni,
c) appalti pubblici.
d-q) ...
2. Svolge i compiti assegnatigli dalla legislazione speciale, in particolare
a) nel settore della digitalizzazione e ICT: conformemente al Regolamento dell'11 gennaio 2023 sull'amministrazione digitale (DVV),
b) nel settore degli appalti pubblici: conformemente al Regolamento del 5 novembre 2014 sull'organizzazione degli appalti pubblici (OÖBV),
c) nel settore dei registri ufficiali: conformemente alla Legge del 10 marzo 2020 sulle raccolte centrali di dati personali (Legge sulle Raccolte Dati Personali, PDSG) e al Regolamento del 20 gennaio 2021 sulla piattaforma dei sistemi di registrazione comunali (GERES V).
3. Inoltre, adempie i seguenti compiti
a) Affronta questioni fondamentali dell'organizzazione.
b) È responsabile del servizio legale e della preparazione della legislazione nel suo ambito di competenza.
c) Gestisce nel suo settore di attività la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio in relazione a compiti e risorse, nonché la gestione del rischio.
d) Collabora nel suo ambito di competenza con altre autorità e comunità e rappresenta il cantone in organizzazioni specialistiche.
1. Il KAIO garantisce il servizio di base ICT. A tal fine
a) raccoglie i requisiti e concepisce le prestazioni,
b) gestisce e coordina le prestatrici e i prestatori di servizi,
c) assicura la protezione di base della sicurezza delle informazioni per il servizio di base ICT.
2. Procura
a) * centralmente le prestazioni per il servizio di base ICT,
b) le prestazioni operative generalmente da fornitori esterni, ad eccezione del supporto di primo livello.
1. Il KAIO sostiene la gestione e i comitati interdirezionali dell'amministrazione digitale. A tal fine
a) documenta gli standard e l'architettura aziendale delle autorità cantonali e li sviluppa ulteriormente,
b) gestisce il portafoglio delle applicazioni, progetti e servizi ICT dell'amministrazione cantonale.
2. Supporta gli utenti dell'ICT con informazioni, formazione e supporto di primo livello tramite un service desk e sul posto.
1. Il KAIO gestisce raccolte centralizzate di dati personali elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nella misura in cui la legislazione speciale lo preveda.
2. Fornisce ulteriori servizi digitali per le unità organizzative dell'amministrazione nonché per altri enti cantonali o comunali che svolgono compiti pubblici sulla base di accordi di prestazione o contratti di diritto pubblico.
1. Il KAIO attua la legislazione sull'armonizzazione dei registri ufficiali.
2. Esso può, su incarico delle autorità cantonali o comunali, pubblicare Software Open Source o Open Data (Art. 26 della legge del 7 marzo 2022 sulla gestione digitale [DVG]) o assistere le autorità in tal senso.
3. Emana direttive tecniche sull'utilizzo dei servizi da esso forniti.
1. La Direzione finanziaria dispone delle seguenti posizioni di quadro
a) una Segretaria generale o un Segretario generale;
b) due Vice segretarie generali o Vice segretari generali;
c) *** quattro Direttrici o Direttori di dipartimento.
2. Il regolamento interno designa le altre posizioni di quadro.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.