Oggetto (DELDVSID)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
Questa ordinanza regola la delega delle competenze in materia di personale e di spesa della Direzione per la Sicurezza alle unità organizzative a essa subordinate.
Regola inoltre la delega di altre competenze decisionali e di disposizione, fatto salvo il rispetto di normative speciali.
1. La Segretaria generale o il Segretario generale, le Direttore di divisione e i Direttori di divisione, nonché la Comandante di polizia o il Comandante di polizia sono responsabili per l'assunzione del personale nel loro ambito di competenza, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 a 6.
2. In caso di impedimento, la competenza secondo il capoverso 1 spetta alle Vice- direttrici e ai Vice-direttori.
1. La Direttrice o il Direttore dell'Ufficio per l'Esecuzione delle Sanzioni Penali (UESP) è responsabile della nomina della sua Vice Direttrice o del suo Vice Direttore e dell'assunzione dei membri della direzione.
a) Le Responsabili e i Responsabili dei settori sono responsabili dell'assunzione delle Responsabili e dei Responsabili delle divisioni. Queste assunzioni sono preventivamente approvate dalla Direttrice o dal Direttore dell'UESP.
b) Le Responsabili e i Responsabili delle divisioni sono responsabili dell'assunzione delle loro collaboratrici e dei loro collaboratori.
2. In caso di impedimento, le competenze spettano alle rispettive Vice Direttrici e ai rispettivi Vice Direttori.
1. La direttrice o il direttore dell'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione (SVSA) è responsabile dell'assunzione dei quadri dirigenziali a partire dal livello di capo/che di settore. In caso d'impedimento, la facoltà spetta alla sostituta o al sostituto. L'assunzione degli altri dipendenti dell'unità organizzativa avviene attraverso i responsabili del personale del servizio centrale del personale, in accordo con i superiori gerarchici delle sezioni interessate.
2. La risoluzione dei rapporti di lavoro è effettuata dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio. In caso d'impedimento, la facoltà spetta alla sostituta o al sostituto.
La o il Comandante della Polizia è competente per le assunzioni per le posizioni ai livelli direzionali 3 e 4. La o il Direttore del Dipartimento Risorse e Servizi (R+DL) è competente per l'assunzione del resto del personale. Egli o ella può trasferire questa competenza, in tutto o in parte, alla o al Capo del Servizio del Personale.
In caso di impedimento, l'autorità di cui al comma 1 spetta alle Vice o ai Vice.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, le Capo Ufficio e i Capi Ufficio, così come la Comandante di Polizia o il Comandante di Polizia, gestiscono il piano delle posizioni in conformità con l'articolo 12, paragrafo 1 PV, nell'ambito del contingente autorizzato annualmente dalla Direttrice della Sicurezza o dal Direttore della Sicurezza per ciascun ufficio.
1. La facoltà di concedere le seguenti autorizzazioni e disposizioni relative al personale segue la competenza per la costituzione dei rapporti di lavoro, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7
a. Definizione del luogo di effettiva prestazione del lavoro (Art. 8 paragrafo 2 PV),
b. **\* ...
c. Conversione del premio di fedeltà in remunerazione (Art. 99 paragrafo 1 PV),
d. Autorizzazione per prestazioni superiori per vitto e alloggio (Art. 107 PV),
e. Autorizzazione all'uso di veicoli a motore privati per servizio (Art. 113 paragrafo 1 PV),
f. **\* Disposizione del servizio di picchetto (Art. 84a e seguenti PV),
g. **\* Disposizione di una deroga al quadro normale dell'orario di lavoro (Art. 125 PV) e al modello di orario di lavoro annuale (Art. 136a paragrafo 1 e 2 e Art. 136b PV) e adozione di regolamenti speciali conformemente all'Articolo 126 paragrafo 3 PV),
h. Autorizzazione di brevi congedi retribuiti (Art. 156 paragrafi 1 e 4 PV),
i. **\* Autorizzazione di congedo non retribuito (Art. 157 paragrafo 1 PV),
k. **\* Autorizzazione di congedo per la partecipazione a eventi di formazione continua esterni (Art. 175 paragrafo 2 PV),
l. **\* Erogazione di premi di rendimento e definizione dello stipendio iniziale (Art. 85 paragrafo 1 e Art. 38 paragrafo 1 PV),
m. **\* Vistatura dei rendiconti delle spese (Art. 102 paragrafo 1 PV),
n. **\* Autorizzazione delle date delle ferie (Art. 143 paragrafo 1 PV),
o. **\* Utilizzo del saldo del conto a lungo termine (Art. 160c paragrafo 1 PV).
2. Nelle posizioni dirigenziali secondo l'articolo 14 paragrafo 1 lettere a, c ed e OrV SID, la competenza spetta al direttore o alla direttrice della sicurezza; nelle posizioni secondo l'articolo 14 paragrafo 1 lettera b OrV SID, al segretario o alla segretaria generale, e nelle posizioni secondo l'articolo 14 paragrafo 1 lettera d OrV SID, al comandante o alla comandante di polizia.
3. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere c, f, g, i, k e l vengono concesse nel SVSA dalle capi o dai capi dipartimento, in accordo con i responsabili del servizio centrale del personale. Le autorizzazioni secondo il paragrafo 1 lettera h vengono concesse dai responsabili del personale, quelle secondo il paragrafo 1 lettere d ed e dai capi o dalle cape dipartimento.
4. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere c, e, h, m, n e o vengono concesse presso l'Ufficio per la protezione della popolazione, sport e militare (BSM) dalle capi o dai capi dipartimento così come dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio Berner Jura. Lo stesso vale per le autorizzazioni secondo il paragrafo 1 lettera g, salvo per le deroghe al modello di orario di lavoro annuale, e il paragrafo 1 lettera k, purché le formazioni non siano soggette a rimborso ai sensi degli articoli 176 e seguenti PV.
5. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere c, g, h, i e k vengono concesse presso la Polizia Cantonale dal capo o dalla capa del servizio del personale. In caso di impedimento, la competenza spetta alla rispettiva sostituta o al rispettivo sostituto.
6. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere d ed e vengono concesse presso la Polizia Cantonale, in accordo con il servizio del personale, dalle capi o dai capi dipartimento del livello dirigente 4.
7. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere m, n e o vengono concesse presso il Segretariato Generale, in accordo con il servizio del personale, dai rispettivi superiori.
8. Le autorizzazioni relative al personale secondo il paragrafo 1 lettere e e g, per quanto riguarda le disposizioni di una deroga al quadro normale dell'orario di lavoro, lettere i e k, per quanto riguarda l'autorizzazione alla partecipazione a eventi di formazione continua, e lettera l e, con riserva della seconda frase, lettera o, vengono concesse presso l'Ufficio per i Servizi alla Popolazione (ABEV) dalle capi o dai capi dipartimento. Le autorizzazioni secondo il paragrafo 1 lettere c, h, m, n e o, per quanto riguarda il congedo retribuito fino a due settimane, vengono concesse dai diretti superiori. In caso di impedimento, la competenza spetta alla rispettiva sostituta o al rispettivo sostituto.
1. Il Direttore della Sicurezza o la Direttrice della Sicurezza approva le seguenti spese
a. nuove spese una tantum da 200'001 a 500'000 franchi,
b. spese una tantum vincolate da 500'001 a 1'000'000 franchi.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, nonché le direttrici e i direttori degli uffici e la comandante o il comandante della polizia, autorizzano
a) nuove spese una tantum fino a 200'000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 100'000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 500'000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 200'000 franchi.
2. In caso di impedimento, questi poteri di spesa si estendono alle rispettive sostitute e ai rispettivi sostituti.
1. Le competenze di spesa della direttrice o del direttore dell'AJV sono delegate, secondo l'Allegato 1, agli uffici ivi designati.
1a. In ogni caso, l'organo finanziariamente competente immediatamente superiore dell'AJV e il settore di attività Management, Servizi & Sviluppo devono essere informati.
2. In caso di impedimento, tali competenze di spesa si estendono alle rispettive sostitute e ai rispettivi sostituti.
1. Delegazione delle Competenze di Spesa
Le competenze di spesa della Direttrice o del Direttore dell'SVSA vengono delegate alle Responsabili e ai Responsabili di Dipartimento in conformità con le aree di competenza loro attribuite.
In caso di impedimento, tali competenze di spesa si estendono ai rispettivi Sostituti e alle rispettive Sostitute.
Rimane riservato il previo consenso alle spese da parte della Direttrice o del Direttore in base a particolari direttive di politica finanziaria del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato, nonché per spese il cui importo supera i 20'000 franchi e che richiedono una previa traslazione del credito da una categoria di costo a un’altra. Tutte le decisioni fondamentali e azioni connesse a costi ricorrenti necessitano dell'approvazione della Direttrice o del Direttore dell’ufficio.
Le competenze di spesa della presidente o del presidente dell'ufficio del BSM sono delegate fino a 30'000 franchi alla capo di stato maggiore o al capo di stato maggiore, ai responsabili delle divisioni e alla responsabile o al responsabile della sede del Giura bernese, nella misura in cui le spese concernono le loro unità organizzative.
In caso di impedimento, tali competenze di spesa si estendono ai rispettivi sostituti.
1. Le competenze di spesa della comandante o del comandante di polizia sono delegate, secondo l'Allegato 2 (Competenze finanziarie della Polizia Cantonale), alle autorità designate in esso.
2. In caso di impedimento, queste competenze di spesa si estendono ai rispettivi sostituti o sostitute.
Le competenze di spesa della direttrice o del direttore dell'ABEV sono delegate ai capi dei dipartimenti corrispondenti agli ambiti di competenza loro assegnati, per spese fino a 30'000 franchi.
Rimane riservato, nei casi secondo il comma 1, il previo consenso alle spese da parte della direttrice o del direttore dell'ufficio in base a particolari direttive di politica finanziaria stabilite dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato. Tutte le decisioni di principio e le azioni legate a costi ricorrenti richiedono l'approvazione della direttrice o del direttore dell'ufficio.
In caso di impedimento, le competenze di spesa secondo i commi 1 e 2 si estendono ai rispettivi sostituti.
1. Eventuali competenze finanziarie divergenti secondo la legislazione sulle lotterie restano riservate.
1. Le competenze decisionali e di disposizione all'interno degli uffici e della polizia cantonale sono principalmente determinate dalle normative speciali esistenti, in particolare nei settori del diritto degli stranieri e dell'asilo, dello stato civile, della cittadinanza e dell'esecuzione penale.
2. Nella misura in cui né queste né le disposizioni seguenti contengano normative speciali, è competente il singolo ufficio coinvolto o la polizia cantonale.
1. Le competenze decisionali e di disposizione nell'ambito della direzione si basano principalmente sulle normative speciali esistenti. In assenza di delega, decide la Direttrice della sicurezza o il Direttore della sicurezza, in caso di impedimento, la Vice Direttrice ordinaria o il Vice Direttore ordinario.
2. In caso di impedimento, la Direttrice o il Direttore del Servizio legale rappresenta la Vice Segretaria generale giuridica o il Vice Segretario generale giuridico.
3. Nell'ambito della giustizia amministrativa e nelle questioni di responsabilità dello Stato, la Direttrice o il Direttore del Servizio legale è responsabile delle consultazioni, dei decreti di archiviazione e delle ordinanze e decisioni interlocutorie impugnabili in maniera autonoma, nonché delle decisioni riguardanti l'assistenza legale gratuita, se tali questioni non sono decise nella decisione principale. In caso di impedimento, le competenze passano alla Vice Direttrice ordinaria o al Vice Direttore ordinario. Le disposizioni di direzione del processo sono di competenza dei collaboratori scientifici del Servizio legale.
4. La Direttrice o il Direttore Fondi e Autorizzazioni è responsabile dell'autorizzazione dei piccoli giochi ai sensi della normativa sul gioco d'azzardo, in caso di impedimento la Vice Direttrice ordinaria o il Vice Direttore ordinario ne assumono il ruolo.
1. Quando nella legislazione speciale il SVSA o l'autorità o ente cantonale competente viene indicato come competente per decidere e disporre, tale competenza è trasferita al dipartimento interessato o, nei casi di ampia applicazione, al settore specializzato interessato.
2. Competente per le osservazioni nei procedimenti di ricorso è la Divisione Sicurezza del Traffico Amministrativo nel settore ADMAS e Commissione Ricorsi, negli altri casi la Direzione/Ufficio Legale.
1. Laddove nella legislazione speciale la Polizia cantonale è indicata come competente per decisioni e decreti, tale competenza è esercitata dalla comandante della polizia, dal comandante della polizia, dalla vicecomandante della polizia o dal vicecomandante della polizia. Restano riservate competenze speciali nel settore delle indagini giudiziarie secondo il Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) nonché i casi elencati di seguito
a) Confisca e sequestro di armi nonché restituzione delle armi sequestrate (Art. 1-3 del Regolamento del 15 dicembre 2004 sull'attuazione del diritto federale sulle armi [Regolamento cantonale sulle armi, RCA]): dipendente del reparto armi, esplosivi e commercio (WSG), R+DL,
b) Rilascio e revoca di un permesso di acquisto di armi (Art. 1 RCA): dipendente del reparto WSG, R+DL,
c) Rilascio e revoca di permessi di acquisto per esplosivi (Art. 1 e 3 del Regolamento del 15 dicembre 2004 sulla legge federale sulle sostanze esplosive [Regolamento cantonale sugli esplosivi, RCSE]): dipendente del reparto WSG, R+DL,
d) Messa in sicurezza di veicoli (Art. 7 del Regolamento sulla circolazione stradale del 20 ottobre 2004 [RCS]): dipendenti della polizia regionale, del reparto criminale (KA) e del reparto traffico, ambiente e prevenzione (VU+P) nonché del reparto pianificazione e intervento (P+E),
e) Messa in sicurezza di altri oggetti (Art. 101 della Legge sulla polizia del 10 febbraio 2019 [LPol]): dipendenti della polizia regionale, della KA nonché del reparto VU+P,
f) Autorizzazioni ai sensi dell'Articolo 67 del regolamento federale sulla segnaletica del 5 settembre 1979 (SSV): capo del reparto traffico del reparto VU+P,
g) Rilascio e revoca di autorizzazioni e riconoscimenti per la prestazione di servizi di sicurezza da parte di privati (Art. 2, 3 e 6 della legge del 13 giugno 2018 sulla prestazione di servizi di sicurezza da parte di privati [LSSP]): dipendente del reparto WSG, R+DL,
h) Informazioni, accesso, rettifica e distruzione in relazione a dati personali, informazioni e atti (Art. 3 della legge introduttiva dell'11 giugno 2009 al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e al codice di procedura penale minorile [LE PC P], Art. 141 della Legge sulla polizia del 10 febbraio 2019 [LPol], Art. 21 e 23 della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 [LPD]): capo giurista, R+DL,
i) Videosorveglianza in luoghi pubblici e per la protezione di edifici e impianti pubblici (Art. 123 e 124 LPol): capo giurista, R+DL,
k) Ordini ai sensi dell'Articolo 251a lettere b e c CPP: dipendenti della polizia regionale, della KA nonché dei reparti VU+P e P+E.
2. Nei seguenti casi la competenza per i decreti è trasferita al reparto della Polizia cantonale competente, e la comandante o il comandante della polizia stabilisce con un ordine di servizio quali dipendenti con funzione di polizia all'interno del rispettivo reparto sono autorizzati a firmare
a) Ordinanza di allontanamento e divieto di accesso ai sensi dell'Articolo 83 LPol,
b) Ordinanza di divieto di zona ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo 1 lettera a del regolamento introduttivo del 14 ottobre 2009 al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di eventi sportivi,
c) Obbligo di presentazione ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo 1 lettera b del regolamento introduttivo al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di eventi sportivi,
d) Custodia della polizia ai sensi dell'Articolo 2 paragrafo 1 lettera c del regolamento introduttivo al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di eventi sportivi,
e) Fermata provvisoria ai sensi dell'Articolo 217 CPP,
f) Detenzione di polizia ai sensi dell'Articolo 91 LPol.
3. In caso di impedimento, le competenze ai sensi dei commi 1 e 2 passano ai relativi sostituti.
1. Laddove nella legislazione speciale l'BSM o l'autorità militare cantonale competente è designata come autorità decisionale e competente per l'emanazione di disposizioni, tale competenza è generalmente trasferita al dipartimento interessato. Nell'ambito del pagamento sostitutivo del servizio militare, la facoltà di emanare decisioni e disposizioni è delegata al livello settore specialistico. La comandante o il comandante di circondario o il loro sostituto sono autorizzati a emettere decisioni e disposizioni nel loro ambito di competenza e nel campo delle sanzioni disciplinari.
2. L'autorità competente per le osservazioni nelle procedure di ricorso è l'ufficio, fatta eccezione per l'ambito del pagamento sostitutivo del servizio militare, in cui la competenza è affidata al settore specialistico.
3. Le disposizioni e le decisioni nell'ambito della procedura di appalto per la realizzazione di sirene vengono emesse a livello di ufficio.
1. Qualora nella legislazione speciale l'ABEV venga indicato come l'ente competente per decisioni e disposizioni, tale competenza è trasferita all'unità interessata.
2. L'ufficio è competente per le consultazioni nei procedimenti di ricorso. Il direttore o la direttrice dell'ufficio può trasferire la competenza per singole aree ai capi delle unità.
3. In caso di impedimento, le competenze di cui ai paragrafi 1 e 2 spettano ai rispettivi sostituti.
1. In linea di principio, firmano i capi delle autorità deliberanti e decisionali, in caso di impedimento i rispettivi supplenti.
2. Qualora motivi tecnici, organizzativi (in particolare un elevato numero di provvedimenti similari o rapporti d'ufficio, e veri e propri provvedimenti di massa) o di gestione suggeriscano una delega delle disposizioni di firma, può essere stabilito nel regolamento d'ufficio della rispettiva unità organizzativa dai responsabili di linea quali persone all'interno dell'unità organizzativa o delle divisioni e dei settori possono firmare a loro nome.
3. Per gli affari di particolare rilevanza firmano il segretario generale o la segretaria generale, i capi ufficio o le cape uffici, nonché il comandante o la comandante della polizia al livello della segreteria generale, dell'ufficio e della polizia cantonale. In caso di impedimento, la facoltà spetta ai rispettivi supplenti.
1. Questo regolamento direttivo si applica a tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento dell'entrata in vigore e alle procedure di assunzione in corso.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° maggio 2011.