Compiti della Direzione della Sicurezza (ORVSID)
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. La Direzione Sicurezza (SiD) svolge compiti nell'ambito della protezione e sicurezza. Coordina le misure di politica della sicurezza.
2. Essa svolge in particolare compiti nei settori secondo l'articolo 5, comma 1, del Decreto dell'11 settembre 2019 sulle competenze delle direzioni e della cancelleria di Stato e le denominazioni delle direzioni (ADSD).
1. La Direzione della Sicurezza è strutturata secondo l'allegato 1 nel Segretariato Generale (SG SID) e nelle seguenti unità organizzative
a) Polizia Cantonale (KAPO),
b) Ufficio della Circolazione Stradale e della Navigazione (SVSA),
c) Ufficio dell’Esecuzione delle Pene (AJV),
d) Ufficio dei Servizi alla Popolazione (ABEV),
e) Ufficio della Protezione della Popolazione, Sport e Militare (BSM).
2. Il Segretariato Generale e le altre unità organizzative sono suddivisi, secondo necessità, in stati maggiori, reparti, strutture esecutive, sotto-reparti e uffici.
3. Per i seguenti ambiti di competenza vengono istituite filiali dell'Amministrazione Centrale
a) Protezione della Popolazione, Sport e Militare,
b) Polizia,
c) Esecuzione delle Pene,
d) Stato Civile e Documenti d'Identità,
e) Ammissione alla Circolazione Stradale e Nautica.
1. Le commissioni permanenti sono attribuite alla Direzione
a **\* Collegio di Contatto Sicurezza Cantone - Comuni,
b **\* Commissione Tecnica per lo Sport,
c **\* Commissione per l'Industria della Prostituzione.
2. Il Consiglio di Stato e la Direzione possono istituire ulteriori commissioni consultive. L'istituzione di commissioni permanenti avviene tramite regolamento.
1. La Direttrice o il Direttore dirige la Direzione e decide tutte le questioni nell'ambito delle competenze della Direzione, nella misura in cui il potere decisionale non sia attribuito dalla legislazione o dal regolamento interno al Segretariato Generale, a un ufficio o a un'altra unità organizzativa.
2. Lei o lui emette, nell'ambito dell'articolo 21 paragrafo 2 e dell'articolo 25a paragrafo 2 OrG e delle disposizioni pertinenti della legislazione sul personale e finanziaria, un regolamento di direzione nonché un regolamento interno, e regola l’organizzazione della Direzione nei dettagli, in particolare
a) la suddivisione della Polizia Cantonale e degli uffici in staff e sezioni,
b) l'assegnazione dei singoli compiti agli staff e alle sezioni,
c) la collaborazione all'interno della Direzione,
d ***) la delegazione delle competenze, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni relative al personale e alle spese, nonché gli altri poteri decisionali e dispositivi, salvo disposizioni di legge speciali,
e) la sostituzione,
f) l'informazione interna,
g) l'informazione al pubblico,
h) la struttura e i compiti del Segretariato Generale.
3. La Direttrice o il Direttore approva i regolamenti della Polizia Cantonale e degli uffici ed emette le descrizioni dei posti di lavoro di tutte le collaboratrici e i collaboratori a lei o lui direttamente sottoposti.
1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale, il Comandante di Polizia o la Comandante di Polizia, nonché i Capo Ufficio, assicurano l'adempimento dei compiti della loro unità organizzativa.
2. Essi definiscono per iscritto i compiti, le competenze e le responsabilità dei collaboratori e delle collaboratrici e descrivono l'organizzazione e le procedure della loro unità organizzativa, nella misura in cui il regolamento interno necessiti di un complemento, in un regolamento.
3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis ai responsabili di staff e dipartimenti, nonché alle filiali decentralizzate.
1. Il Segretariato Generale
a) supporta e consiglia la Direttrice o il Direttore nella gestione, sorveglianza e adempimento dei compiti della Direzione,
b) svolge i compiti della Direzione che non rientrano nella competenza della Polizia cantonale o di un ufficio,
c) esamina le domande, gli affari e le proposte presentate dalla Polizia cantonale o dagli uffici della Direzione, salvo diverse disposizioni,
d) gestisce le comunicazioni con il consiglio di governo, le direzioni, la cancelleria di Stato, gli organi del Gran Consiglio, nonché con le autorità federali e di altri cantoni,
e) coordina l'attività della Polizia cantonale e degli uffici tra di loro,
f) gestisce le iniziative parlamentari,
g) è responsabile della preparazione della legislazione nell'ambito della Direzione,
h) istruisce i ricorsi sui quali la Direzione deve decidere o formulare una richiesta al consiglio di governo,
i) coordina la gestione finanziaria, contabile e del personale, il controllo e altre attività trasversali, nella misura in cui non rientrino nelle competenze della Polizia cantonale o di un ufficio,
k) si occupa delle questioni relative alla parità di genere all'interno della Direzione,
l) è responsabile delle questioni legate al bilinguismo,
m) ...
n) gestisce l'ufficio della Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (big),
o) gestisce e coordina tutte le questioni relative all'informatica, nella misura in cui le unità organizzative non siano da sole competenti,
o1) assume per gli uffici (esclusa la Polizia cantonale) e per sé il ruolo di usufruttuaria dei servizi di tecnologia dell'informazione e telecomunicazione (ICT) dell'Ufficio per l'informatica e l'organizzazione,
p) applica la normativa sul gioco d'azzardo e gestisce il fondo lotterie e sportivo,
q) consiglia i comuni nell'ambito delle competenze della Direzione, nella misura in cui la consulenza non possa essere fornita dalla Polizia cantonale o da un ufficio,
r) prepara, in collaborazione con gli organi interessati, i decreti della Direzione su rivendicazioni controverse contro il Cantone per risarcimento o riparazione morale (Art. 104 della legge sul personale del 16 settembre 2004 [PG][[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_901285_2_3_c)),
s) coordina l'informazione al pubblico sull'attività della Direzione,
t) rappresenta il consiglio di governo e la Direzione nel settore d'affari della Direzione della sicurezza davanti alle autorità amministrative giudiziarie cantonali ed federali, nella misura in cui l'ordinamento giuridico non preveda una regolamentazione speciale o la Direttrice o il Direttore non affidi la rappresentanza in singoli casi a un'altra unità organizzativa.
1. La Polizia Cantonale
a) adotta misure per riconoscere, prevenire e neutralizzare pericoli concreti per la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché per le persone, gli animali e l'ambiente, e per eliminare le perturbazioni avvenute,
b) presta aiuto a persone che sono immediatamente minacciate nella loro integrità fisica e nella loro vita,
c) adotta misure per il riconoscimento, la prevenzione e la persecuzione di reati,
d) adotta misure immediate in caso di catastrofi ed altri eventi straordinari conformemente alla legislazione federale e cantonale,
e) fornisce assistenza amministrativa e di esecuzione alle autorità amministrative e giudiziarie, laddove previsto legalmente o necessario per l'applicazione dell'ordine giuridico,
f) è responsabile della raccolta di informazioni a seconda dello sviluppo della catastrofe o dell’emergenza a livello di Cantone, Regione e Circondario,
g) gestisce il centro cantonale di allarme e operazioni, nonché un centro cantonale di coordinamento e una rete unificata di radiocomunicazioni per le organizzazioni di sicurezza e soccorso operanti nel territorio cantonale, e garantisce l'informazione della popolazione, nonché il ricevimento e la trasmissione di notifiche di danno e allarmi nel contesto svizzero,
h) adotta misure per mantenere e aumentare la sicurezza nel traffico stradale e sui corpi idrici pubblici,
i) costituisce una guardia d'onore,
k) è competente per gli acquisti centrali di veicoli, carburante e servizi di mobilità,
l) rappresenta il Consiglio di Stato e la Direzione nel loro campo di competenza dinanzi alle autorità di giustizia amministrativa cantonali e federali e ai tribunali,
m) svolge i compiti di protezione dello Stato assegnati al Cantone dalla legislazione federale,
n) è autorità di autorizzazione e supervisione nel settore delle prestazioni di sicurezza privata.
2. Si occupa della gestione finanziaria, contabile e del personale, dell'informatica, del controllo di gestione e di altri compiti trasversali nel suo ambito di competenza.
1. L'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione
a adempie a tutti i compiti assegnatigli in qualità di autorità per la circolazione stradale, per la navigazione o come autorità per l'approvvigionamento economico nazionale e collabora a livello federale e intercantonale all'attuazione uniforme delle disposizioni del diritto della circolazione stradale e della navigazione,
b si occupa dell'ammissione alla circolazione di persone (conducenti di veicoli e di imbarcazioni, istruttori di guida), veicoli stradali e navi,
c adempie ai compiti assegnatigli nell'ambito delle misure amministrative nei confronti dei conducenti e dei proprietari di veicoli stradali e navi,
d-e ...
f calcola le imposte federali e cantonali per veicoli stradali e navi e collabora nella loro riscossione.
2. Si occupa della gestione finanziaria, contabile e del personale, dell'informatica, del controllo di gestione e di ulteriori compiti trasversali nel proprio ambito di competenza.
1. L'Ufficio per l'Esecuzione della Giustizia
a) svolge tutte le mansioni connesse all'esecuzione della giustizia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera i,
b) esercita, nel contesto dell'assistenza di probatione e del supporto sociale, i compiti previsti dal Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS),
c) è responsabile della pianificazione, progettazione, gestione e funzionamento delle strutture di esecuzione ad esso collegate,
d) si occupa dell'amministrazione dell'esecuzione e gestisce un registro dell'esecuzione.
2. Si occupa della gestione finanziaria, contabile e del personale, dell'informatica, del controllo di gestione e di ulteriori compiti trasversali nel suo ambito di competenza.
1. Ufficio dei Servizi Demografici
a) svolge i compiti che rientrano nell'ambito del diritto degli stranieri e dell'asilo, purché tali compiti non siano assegnati ad un'altra autorità,
b) esercita la vigilanza tecnica sui comuni in materia di diritto degli stranieri,
c) svolge compiti nell'ambito del diritto di stato civile e della cittadinanza, emette le relative disposizioni e decide sull'ammissibilità nel diritto svizzero di eventi di stato civile e decisioni avvenuti all'estero,
d) gestisce gli uffici di stato civile, assicura la supervisione diretta e svolge tutti i compiti assegnati all'autorità di vigilanza cantonale dal regolamento federale di stato civile del 28 aprile 2004 (ZStV)[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_901314_2_5_c),
e-f) ...
g) è l'ufficio per i passaporti del Cantone e gestisce i centri per i documenti d'identità,
h) ...
i) esegue l'allontanamento dal territorio nazionale previsto dalla legge penale.
2. Gestisce le finanze, la contabilità e il personale, l'informatica, il controllo di gestione e altri compiti trasversali nel suo ambito di competenza.
1. L'Ufficio per la protezione della popolazione, sport e militare
a **\* esegue e monitora tutti i compiti assegnati al cantone in ambito militare, sia in termini di personale che di materiali,
b **\* è l'ente cantonale specializzato per la protezione civile e la protezione dei beni culturali,
c **\* esegue i compiti della direzione della sicurezza in relazione a catastrofi e situazioni di emergenza, nella misura in cui non siano assegnati a un'altra unità organizzativa,
d **\* dirige la formazione degli organi di comando civili a livello cantonale e garantisce la formazione per interventi coordinati,
e **\* supporta gli organi di comando civili nella gestione di catastrofi e situazioni di emergenza,
f **\* ...
g **\* rileva e valuta i membri dell'esercito soggetti a obbligo di risarcimento assegnati al cantone e ne gestisce la riscossione,
h **\* gestisce e amministra le installazioni militari del cantone di Berna,
i **\* assume, fatto salvo la competenza di altre direzioni, i compiti nel settore dell'approvvigionamento economico nazionale e designa il delegato o la delegata cantonale per l'approvvigionamento economico nazionale (KDWL),
k **\* è il centro di competenza cantonale nel settore dello sport, fatto salvo le competenze della direzione dell'istruzione e della cultura,
l **\* gestisce la segreteria dell'organo di comando cantonale (KFO) e del Care-Team del Cantone di Berna.
2. Gestisce la finanza, la contabilità e le risorse umane, l'informatica, il controllo di gestione ed altri compiti trasversali nel suo ambito di competenza.
1. La direzione dispone delle seguenti posizioni dirigenziali
a) una segretaria generale o un segretario generale,
b) **\*** due vice segretarie generali o segretari generali,
c) una comandante di polizia o un comandante di polizia,
d) **\*** una vice comandante di polizia o un vice comandante di polizia,
e) **\*** quattro capoufficio o capiufficio.
2. Il regolamento interno designa le altre posizioni dirigenziali.
1. I seguenti decreti sono modificati
1. Legge dell'11 settembre 1985 sull'assistenza in caso di catastrofe e la difesa globale nel Cantone Berna (GKG)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_901336_2_6_c)
2. Regolamento del 17 dicembre 1986 sull’assistenza in caso di catastrofe e la difesa globale nel Cantone Berna (VKG)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_901337_2_7_c)
3. Regolamento del 15 maggio 1970 sulla commissione cantonale per la protezione civile[[8]](#enumeration_itemtext_content_fn_901338_2_8_c)
4. Regolamento del 2 settembre 1987 sulla protezione civile nel Cantone Berna (KZSV)[[9]](#enumeration_itemtext_content_fn_901339_2_9_c)
5. Regolamento antincendio e del servizio di protezione (FWV) dell'11 maggio 1994[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_901340_2_10_c)
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.