Oggetto (DELDVDIJ)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la delega di poteri nel settore del personale e delle competenze di spesa all'interno dell'amministrazione centrale della Direzione per l'Interno e la Giustizia.
1. La costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale del Segretariato Generale (SG DIJ) e degli uffici dell'amministrazione centrale competono, con riserva del comma 2, alla Segretaria Generale o al Segretario Generale ovvero alla rispettiva capo ufficio o al rispettivo capo ufficio.
2. Per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro dei seguenti membri del personale occorre previamente ottenere il consenso della Direttrice o del Direttore
a **\*** Vicesegretarie Generali e Vicesegretari Generali,
b **\*** Vice capi ufficio,
c **\*** Capo dipartimento e capi dipartimento,
d-f **\*** ...
3. La determinazione dello stipendio iniziale ai sensi dell'Articolo 38 comma 1 PV avviene di comune accordo con il SG DIJ. In caso di divergenze, la decisione definitiva spetta alla Direttrice o al Direttore.
1. Per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale delle strutture cantonali stazionarie e pedagogiche, in deroga all'articolo 2 comma 1, è competente la direttrice o il direttore generale oppure la direttrice o il direttore.
1. L'autorità di concedere le seguenti autorizzazioni di diritto personale segue la competenza per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 2a, tuttavia, per le persone indicate all'articolo 2 comma 2, senza il preventivo consenso della Direttrice o del Direttore
a *** la determinazione del luogo effettivo della prestazione lavorativa (Art. 8 comma 2 PV),
b *** ...
c la conversione del premio di fedeltà in compenso (Art. 99 comma 1 PV),
d l'autorizzazione all'uso ufficiale di veicoli a motore privati (Art. 113 comma 1 PV),
e *** disporre una deroga al quadro orario di lavoro ordinario (Art. 125 commi 1 a 3 PV) e al modello di orario di lavoro annuale (Art. 136a commi 1 e 2 PV),
f *** l'autorizzazione di congedi non retribuiti e di congedi per la partecipazione a eventi di perfezionamento professionale esterni (Art. 157 comma 1 e Art. 175 comma 2 lett. b PV).
2-5
...
1. Dove è richiesta la collaborazione della Direzione delle Finanze o dell'Ufficio del Personale, il GS DIJ assicura il contatto con questi uffici.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, la Delegata o il Delegato per le Questioni Ecclesiastiche e Religiose, nonché le Direttrici e i Direttori degli Uffici dell'Amministrazione Centrale, hanno le seguenti facoltà di spesa nei singoli casi
a * nuove spese uniche fino a 200.000 franchi,
b nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,
c * spese uniche vincolate fino a 500.000 franchi,
d spese ricorrenti vincolate fino a 100.000 franchi.
2-3
...
4. Inoltre, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 paragrafo 1 FLV.
1. La Direttrice o il Direttore generale ovvero la Direttrice o il Direttore della rispettiva struttura ha le seguenti competenze di spesa
a) nuove spese una tantum fino a 200.000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti fino a 50.000 franchi,
c) spese vincolate una tantum fino a 500.000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti fino a 100.000 franchi.
2. Per il resto, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 comma 1 FLV.
1. È ammessa la subdelega delle competenze in ambito personale e finanziario. Tale delega deve essere disciplinata in un regolamento amministrativo o d'ufficio, ovvero in un concetto operativo delle strutture cantonali stazionarie e pedagogiche.
1. L'ordinanza direttoriale del 1° giugno 1999 sulla delega di competenze della direzione della giustizia, dei comuni e delle chiese (DelDV JGK) è abrogata.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º luglio 2006.