Compiti della Direzione della Sanità, Sociale e Integrazione (ORVGSI)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. La Direzione della Salute, delle Politiche Sociali e dell'Integrazione (GSI) svolge compiti nei seguenti ambiti
a) Salute,
b) Assistenza sociale,
c) Assistenza sociale per richiedenti asilo,
d) Aiuto alle vittime,
e) Integrazione,
f) Medicinali,
g) Sostanze stupefacenti.
2. Essa decide in tutti i casi per i quali non è competente il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato o un'altra autorità.
3. In ambito di sua competenza, gestisce i rapporti con le autorità federali ed è responsabile della collaborazione intercantonale e, nei limiti delle competenze cantonali, internazionale.
1. Le Durate del Mandato dei Membri delle Commissioni di Vigilanza delle Istituzioni Pedagogiche e Socio-Pedagogiche Cantonali della Direzione della Sanità, degli Affari Sociali e dell'Integrazione terminano il 31 dicembre 2022.
1. Le modifiche dell'articolo 3 paragrafo 2, articolo 4 paragrafo 1 lettera b, articolo 5 paragrafo 3, articolo 7 paragrafo 1 lettere b, f e p, articolo 8 paragrafo 1 lettera a, articolo 10 paragrafo 3, articolo 12 e articolo 13 paragrafo 1 lettere e e f sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni del Regolamento dell'8 febbraio 2006 sulle istituzioni pedagogiche e socio-pedagogiche cantonali della Direzione della salute, degli affari sociali e dell'integrazione (PSIV) restano applicabili, ad eccezione dell'articolo 13, fino al 31 dicembre 2022. Le autorità competenti della Direzione della salute, degli affari sociali e dell'integrazione e le commissioni per le case di cura ottengono l'approvazione delle autorità competenti della Direzione degli affari interni e della giustizia o, rispettivamente, della Direzione dell'educazione e della cultura per le decisioni che hanno effetto oltre l'anno 2022.
1. La Direzione è suddivisa conforme all'allegato nel Segretariato Generale (SG GSI) e nei seguenti uffici
a) Ufficio della Sanità (US),
b) Ufficio per l'Integrazione e il Sociale (UIS).
2. Il Segretariato Generale e gli uffici sono suddivisi, secondo necessità, in stati maggiori, dipartimenti, sottodipartimenti e servizi.
1. La Direzione è subordinata alla Commissione etica cantonale per la ricerca (KEK Bern) secondo le disposizioni del Regolamento del 20 agosto 2014 sulla Commissione etica cantonale per la ricerca (KEKV)[[2]]. La KEK Bern è equiparata a un ufficio e amministrativamente annessa all'Ufficio della sanità.
2. ...
1. Alla direzione sono assegnate le seguenti commissioni permanenti, istituite attraverso una legislazione speciale
a-b * ...
c Commissione cantonale per il servizio medico scolastico,
d * ...
e Commissione per la politica sociale, di sicurezza esistenziale e familiare,
f * ...
g Commissione cantonale per l'integrazione della popolazione straniera,
h Consiglio consultivo per le innovazioni mediche,
i-k * ...
2. Il consiglio di governo e la direzione possono istituire commissioni consulenti non permanenti.
3. Nella composizione delle commissioni è importante garantire che donne e uomini siano adeguatamente rappresentati.
1. La Direttrice o il Direttore conduce la Direzione e decide su tutte le questioni nell'ambito delle competenze della Direzione, nella misura in cui la facoltà decisionale non sia trasferita dalla legislazione o dal regolamento interno al Segretariato Generale, a un ufficio o a un'altra unità organizzativa.
2. Egli o ella regola in un'ordinanza direttiva e nel regolamento interno l'organizzazione della Direzione nei dettagli, in particolare
a) la distribuzione di compiti, competenze e responsabilità all'interno della Direzione, nella misura in cui non siano stabiliti dalla legislazione,
b) le facoltà di rappresentanza e le autorizzazioni alla firma,
c) la supplenza,
d) l'informazione interna ed esterna,
e) altre questioni relative all'organizzazione della Direzione.
3. Egli o ella approva i regolamenti organizzativi del Segretariato Generale e degli uffici, nonché le descrizioni delle posizioni della Segretaria Generale o del Segretario Generale, delle vicesegretarie e dei vicesegretari generali, delle direttrici e dei direttori di ufficio e della direzione della KEK Berna.
1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale, nonché i responsabili degli uffici, garantiscono l'adempimento dei compiti della loro unità organizzativa. Collaborano, se necessario, con le altre unità organizzative della direzione e dell'amministrazione, nonché con enti esterni all'amministrazione.
2. Definiscono l'organizzazione della loro unità organizzativa in un regolamento e stabiliscono per iscritto compiti, competenze e responsabilità dei dipendenti.
3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis ai responsabili degli stati maggiori, delle divisioni, delle sottodivisioni e dei servizi.
1. Il Segretariato generale è responsabile per
a la consulenza e il supporto al direttore o alla direttrice nell'adempimento delle loro funzioni,
b *** l'esame delle domande e delle proposte presentate dagli uffici e dalla KEK Berna al direttore o alla direttrice,
c il trattamento di tutte le questioni di fondamentale importanza per la politica sanitaria, sociale e d'integrazione,
d il coordinamento di tutte le attività che non sono di competenza di un ufficio della direzione, o il loro assegnamento a un ufficio,
e *** il coordinamento delle attività degli uffici e la determinazione della responsabilità principale, se necessario, per affari che riguardano più uffici,
f *** il supporto alla KEK Berna in tutte le faccende amministrative e altre questioni, nella misura in cui queste non siano assegnate dalla legislazione o dal regolamento alla stessa KEK Berna o, secondo le disposizioni seguenti, a un ufficio,
g l'informazione del pubblico riguardo l'attività della direzione,
h la collaborazione con le altre direzioni, la cancelleria dello stato, il consiglio di governo e gli organi del Gran Consiglio,
i il trattamento delle risposte alle iniziative parlamentari, la preparazione degli affari parlamentari e la sorveglianza dell'esecuzione delle mozioni e dei postulati trasferiti,
k la legislazione della direzione e la realizzazione delle procedure di consultazione necessarie e dei procedimenti di accompagnamento, nonché il monitoraggio nel procedimento parlamentare,
l la consultazione e il procedimento di accompagnamento con il coinvolgimento degli uffici per gli atti legislativi del cantone e della confederazione,
m l'istruzione dei procedimenti di ricorso e la redazione delle decisioni sui ricorsi, nonché la preparazione delle memorie e la rappresentanza della direzione e del consiglio di governo nell'ambito delle rispettive competenze davanti alle autorità giudiziarie amministrative cantonali e federali e ai tribunali,
n il coordinamento delle attività in tutti i settori del servizio sanitario e sociale con le altre direzioni coinvolte, la rappresentanza del cantone negli organi di coordinamento intercantonali del servizio sanitario, sociale e d'integrazione, nonché l'assicurazione del collegamento con le autorità federali,
o la preparazione e l'attuazione della strategia di proprietà secondo gli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza sull'approvvigionamento ospedaliero del 23 ottobre 2013 (SpVV)[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_3158926_2_3_c),
p *** ...
1. Il Segretariato Generale è responsabile di
a. consulenza alla direttrice o al direttore, agli uffici e alla KEK Berna in questioni giuridiche e garanzia di un'applicazione uniforme del diritto all'interno della direzione,
b. istruzione delle procedure ai sensi della legislazione in materia di informazione per l'accesso alle informazioni della direzione,
c. coordinazione e supporto metodologico della pianificazione, dell'esecuzione, del controllo e del reporting nell'ambito delle funzioni (obiettivi e misure) e delle risorse della direzione,
d. un'organizzazione funzionale e operativa adeguata nell'ambito del presente regolamento,
e. la contabilizzazione finanziaria della direzione,
f. la gestione del personale della direzione, comprese le elezioni delle commissioni e delle rappresentanze cantonali nonché le questioni riguardanti la parità di genere tra donne e uomini,
g. il settore della gestione digitale; in particolare, è responsabile, insieme agli uffici competenti, dello sviluppo, della manutenzione e del rinnovo delle applicazioni specialistiche e aziendali nell'ambito delle funzioni della direzione,
h. l'occupazione degli spazi,
i. le questioni del bilinguismo e la gestione del servizio di traduzione,
k. gli altri servizi centrali come la distribuzione postale centrale, la registrazione, il servizio corrieri, il servizio di riproduzione, le acquisizioni, la gestione e la manutenzione della casa,
l. la raccolta delle statistiche federali obbligatorie degli stabilimenti sanitari stazionari, la cura del rapporto sulla salute e sociale nonché la consulenza agli uffici in materia di raccolta dati e metodologia di valutazione.
2. Il Segretariato Generale è punto di contatto per
a. la protezione dei dati ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati,
b. il servizio universale ai sensi della legislazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'amministrazione cantonale.
1. L'Ufficio della salute gestisce tutti gli affari che la legislazione ad esso assegna o la cui natura richiede la sua partecipazione come istanza specializzata e svolge i compiti che spettano al cantone nei settori
a) approvvigionamento di servizi ospedalieri e di salvataggio,
b) approvvigionamento di personale sanitario professionale,
c) assistenza ambulatoriale e stazionaria,
d) promozione della salute e prevenzione,
e) medicinali,
f) sostanze stupefacenti.
2. È competente, oltre alle competenze elencate nell'articolo 11, in particolare per
a) la preparazione delle decisioni tariffarie nel settore della salute,
b) la determinazione dei rimborsi per le prestazioni concordate e per gli investimenti nei rispettivi rendiconti finali,
c) la consulenza ai fornitori di prestazioni in questioni specialistiche,
d) la preparazione delle disposizioni delle liste di ospedali e case di cura nonché il controllo del rispetto delle relative disposizioni,
e) l'attuazione dell'obbligo di formazione e aggiornamento per le istituzioni nel settore sanitario,
f) l'applicazione della legislazione sul commercio di medicinali e sulle sostanze stupefacenti, nella misura in cui non siano competenti altre istituzioni o autorità,
g) la lotta e prevenzione delle malattie trasmissibili dell'uomo,
h) le questioni mediche degli ospedali e delle case di cura,
i) la supervisione del servizio medico scolastico,
k) i compiti ad esso assegnati dalla legislazione sulla protezione della popolazione, in particolare il servizio sanitario coordinato e la gestione di unità speciali come parte dell'organizzazione di comando cantonale,
l) la copertura dei costi ai sensi dell'articolo 41 comma 3 della Legge Federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia (LAMal), la ricezione di segnalazioni ai sensi dell'articolo 44 comma 2 LAMal e regressi basati sull'articolo 79a LAMal e sull'articolo 14bis comma 2 della Legge Federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (LAI),
m) il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8 della Legge Federale del 18 dicembre 1998 sulla procreazione assistita medicalmente (Legge sulla medicina della riproduzione, FMedG) e l'adempimento degli ulteriori compiti dell'autorità di rilascio del cantone ai sensi di questa legge,
n) il riconoscimento della formazione specialistica di logopedisti e logopediste ai sensi dell'articolo 50 del regolamento federale del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattia (OAMal),
o) l'applicazione dell'articolo 119 del Codice penale svizzero (CPS),
p) la dispensa dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e dell'articolo 27 comma 2 della Legge sulla salute del 2 dicembre 1984 (LSal),
q) la ricezione di segnalazioni ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge Federale del 17 dicembre 2004 sui presupposti e procedure per le sterilizzazioni (Legge sulle sterilizzazioni),
r) **\*** la preparazione dei contratti di prestazione e, ad eccezione dell'ambito ospedaliero, la conclusione dei contratti di prestazione,
s) **\*** l'applicazione della seconda sezione (Utilizzo di prodotti per scopi cosmetici) del regolamento del 27 febbraio 2019 sulla Legge Federale per la protezione dai danni delle radiazioni non ionizzanti e del rumore (O-LINSA), con l'eccezione della supervisione delle persone con un attestato di competenza comprovato dall'esame.
3. Il Consiglio di governo può nominare ispettori ed ispettrici ausiliari per l'attuazione della supervisione farmaceutica.
1. L'Ufficio per l'Integrazione e Affari Sociali gestisce tutte le attività assegnategli dalla legislazione o che, per loro natura, richiedono la sua partecipazione come istanza specializzata, e svolge i compiti spettanti al Cantone nei settori
a) integrazione,
b) assistenza sociale individuale,
c) offerte di prestazioni sociali, con esclusione dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e ospedaliera,
d) assistenza sociale per richiedenti asilo,
e) disabilità,
f) misure pedagogico-terapeutiche nel periodo pre-scolastico e post-scolastico,
g) aiuto alla dipendenza.
2. Esso è competente nel suo settore, oltre alle competenze indicate all'Articolo 11, in particolare per
a) misure e strutture per l'integrazione sociale e professionale, come in particolare istituzioni preventive e di supporto familiare, strutture di assistenza all'infanzia complementari alla famiglia, case rifugio per donne o misure occupazionali,
b) lo sviluppo di una politica cantonale di integrazione e l'attuazione della legislazione sull'integrazione del Cantone e della Federazione,
c) l'attuazione dell'assistenza sociale cantonale, intercantonale e internazionale e della legislazione cantonale sull'assistenza sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati,
d) l'implementazione e lo sviluppo continuo della politica per gli anziani,
e) l'elaborazione e il perfezionamento di basi, concetti e strumenti per la gestione delle offerte,
f) l'aiuto alle vittime, inclusa la preparazione delle richieste e la rappresentanza della Direzione dinanzi alle autorità e ai tribunali amministrativi cantonali e federali,
g) l'esame delle spese di assistenza sociale dei comuni in vista dell'ammissione al perequativo, l'organizzazione del perequativo e dei pagamenti di compensazione associati alla Legge sulla protezione dei minori e degli adulti (KESG) del 1° febbraio 2012, nonché la determinazione dei contributi al patrimonio civico,
h) la consulenza e informazione a organi e personale dei servizi sociali nonché delle istituzioni di assistenza sociale su questioni specialistiche e di formazione continua,
i) la consulenza e informazione ai fornitori di servizi su questioni tecniche e su questioni di gestione finanziaria, contabile e del personale,
k) la disponibilità dei posti necessari in strutture e residenze idonee per l'attuazione del collocamento assistenziale,
l) la preparazione e la conclusione dei contratti di prestazione.
3. ...
**1. Gli uffici competenti sono responsabili nei rispettivi settori per**
a. l'elaborazione e l'attuazione di strategie politiche di approvvigionamento e per la pianificazione che include le prestazioni di formazione e aggiornamento,
b. la garanzia di un sistema di finanziamento efficace ed economico,
c. l'elaborazione dei dati di base necessari per la gestione e la pianificazione nonché la conduzione di un controllo,
d. la concessione di contributi per la costruzione e il funzionamento ai fornitori di prestazioni di servizi sociali,
e. l'esame e l'accompagnamento dei progetti di investimento,
f. il controllo dell'utilizzo dei contributi in termini di legalità ed economicità,
g. il rilascio di autorizzazioni per l'ammissione al riequilibrio del carico delle spese dei comuni per le offerte di servizi sociali,
h. l'esecuzione della legislazione federale sull'assicurazione malattia,
i. la preparazione e l'esecuzione degli accordi intercantonali sul compenso delle prestazioni reciproche,
k. l'autorizzazione e la supervisione sui fornitori di prestazioni,
l. l'emanazione di provvedimenti secondo l'articolo 8 comma 2 del regolamento del 24 gennaio 2018 sulla tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni dell'amministrazione cantonale (ICTV)[[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_3158993_2_13_c).
1. La Direzione dispone delle seguenti posizioni di quadro
a. una segretaria generale o un segretario generale,
b. due vice segretarie generali e vice segretari generali,
c. due capoufficio,
d. la medica cantonale o il medico cantonale,
e. * la farmacista cantonale o il farmacista cantonale.
f. * ...
2. La medica cantonale o il medico cantonale deve possedere un diploma federale o un diploma straniero riconosciuto come medico secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, MedBG) e un titolo di formazione post-laurea federale o un titolo di formazione post-laurea straniero riconosciuto ai sensi del MedBG o una formazione equivalente.
3. La farmacista cantonale o il farmacista cantonale deve possedere un diploma federale o un diploma straniero riconosciuto come farmacista secondo il MedBG.
4. Il regolamento interno designa le altre posizioni di quadro.
1. I seguenti decreti vengono modificati
a Regolamento sperimentale del 16 settembre 2020 sulla gestione dei dati nel progetto ERP Fase 1 (ERP Daten VV),
b Regolamento del 24 ottobre 2001 sulle commissioni specialistiche (Regolamento delle Commissioni Specialistiche, FKV),
c Regolamento del personale del 18 maggio 2005 (PV),
d Regolamento del 22 febbraio 1995 sulle tasse dell'amministrazione del cantone (Regolamento delle Tasse; GebV),
e Regolamento dell'8 giugno 1994 sul servizio medico scolastico (SDV),
f Regolamento dell'8 maggio 2013 sulle misure pedagogiche speciali (Regolamento della Pedagogia Speciale, SPMV),
g Regolamento cantonale sulla protezione della popolazione del 22 ottobre 2014 (KBSV),
h Regolamento del 23 ottobre 2002 sui diritti e doveri dei pazienti e dei professionisti della salute (Regolamento dei Diritti dei Pazienti, PatV),
i Regolamento del 20 agosto 2014 sulla Commissione Etica Cantonale per la Ricerca (KEKV),
k Regolamento del 24 ottobre 2001 sulle attività professionali nel settore sanitario (Regolamento della Sanità, GesV),
l Regolamento del 27 ottobre 2010 sui servizi funerari (Regolamento Funerario, BestV),
m Regolamento sulla fornitura ospedaliera del 23 ottobre 2013 (SpVV),
n Regolamento introduttivo del 20 giugno 2012 sulla legislazione federale sugli stupefacenti (EV BetmG),
o Regolamento del 19 settembre 2007 sulla Commissione Cantonale per la Promozione della Salute e le Questioni relative alla Dipendenza (GSKV),
p Regolamento introduttivo del 9 dicembre 2015 sulla legislazione federale sulle epidemie (EV EpG),
q Regolamento del 4 novembre 2020 sulle misure per combattere l'epidemia di Covid-19 (Covid-19 V),
r Regolamento introduttivo del 30 ottobre 2019 sulla legislazione federale per la registrazione dei tumori (EV KRG),
s Regolamento sul controllo delle carni del 23 ottobre 1996 (FlKV),
t Regolamento introduttivo del 22 settembre 1993 sul regolamento federale sugli incidenti maggiori (EV StFV),
u Regolamento del 29 gennaio 2014 sulle eccezioni alle restrizioni di ammissione per i fornitori di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ZulaV),
v Regolamento del 24 ottobre 2001 sull'assistenza sociale pubblica (Regolamento dell'Assistenza Sociale, SHV),
w Regolamento del 18 settembre 1996 sull'assistenza e cura delle persone in case di riposo e abitazioni private (Regolamento delle Case di Riposo, HEV),
x Regolamento dell'8 febbraio 2006 sulle istituzioni pedagogiche e socio-pedagogiche cantonali della Direzione della Salute, del Sociale e dell'Integrazione (PSIV),
y Decisione del consiglio esecutivo del 10 dicembre 2003 riguardante l'adesione del Canton Berna all'Accordo intercantonale per le strutture sociali (IVSE),
z Regolamento cantonale sulle epizoozie del 3 novembre 1999 (KTSV).
1. L'ordinanza del 29 novembre 2000 sull'organizzazione e i compiti della Direzione della Salute, delle Politiche Sociali e dell'Integrazione (Ordinanza Organizzativa della GSI, OrV GSI)[[40]] viene abrogata.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2021.