Oggetto (DELDVWEU)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze direttive e di istruzione, nonché delle competenze in materia di personale e di spesa della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente alle unità organizzative ad essa subordinate.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale può impartire, su incarico della Direttrice o del Direttore, direttive ai capi d'ufficio, in particolare
a per la regolamentazione dei procedimenti operativi degli affari direzionali,
b per garantire l'adempimento degli incarichi,
c nell’ambito della direzione di progetti e comitati di rilevanza strategica secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera l OrV WEU.
2. Essa o egli è competente, nell'ambito dell'articolo 7 capoverso 1 OrV WEU, per quanto riguarda la gestione degli affari, in particolare per
a l'assegnazione e la pianificazione temporale degli affari assegnati alla Direzione all'ufficio responsabile o al Segretariato Generale,
b la valutazione preliminare e il visto di tutti gli affari che devono essere firmati dalla Direttrice o dal Direttore, ad eccezione degli affari designati dalla Direttrice o dal Direttore.
3. I capi d'ufficio sono responsabili, nella gestione degli affari nel loro ambito di competenza, della preparazione degli affari di governo e del Gran Consiglio pronti per la firma da sottoporre al Segretariato Generale. Se diversi uffici sono coinvolti tecnicamente, l’ufficio capofila si occupa della conciliazione delle differenze tra gli uffici e lo comunica al Segretariato Generale.
1. La Direttrice o il Direttore firma
a) gli atti che per legge rientrano nella sua competenza,
b) altri atti se necessario.
2. La Vice direttrice o il Vice direttore secondo l'articolo 8 OrG firma gli atti della Direttrice o del Direttore in caso di impedimento.
3. La Direttrice o il Direttore può autorizzare la Segretaria generale o il Segretario generale a firmare determinati atti, sia individualmente che in generale.
4. La Segretaria generale o il Segretario generale, così come i Capi d’ufficio, determinano la rappresentanza e la ulteriore autorizzazione alla firma nel loro settore di competenza nel loro regolamento organizzativo.
1. Il Consiglio Esecutivo è l'autorità di nomina ai sensi della legislazione sul personale per le posizioni dirigenziali di direzione secondo l'articolo 12, comma 1, OrV WEU.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale nonché le Direttrici e i Direttori degli uffici sono l'autorità responsabile per la gestione del personale nei rapporti di lavoro nel loro ambito di competenza.
2. L'instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei seguenti dipendenti richiedono la previa approvazione della Direttrice o del Direttore
a) ...
b) Le Direttrici e i Direttori di dipartimento,
c) Le Direttrici e i Direttori scolastici.
3. La Segretaria Generale o il Segretario Generale così come le Direttrici e i Direttori degli uffici possono delegare per iscritto del tutto o in parte le Direttrici e i Direttori di dipartimento nonché le Direttrici e i Direttori scolastici per l'instaurazione e la modifica consensuale dei rapporti di lavoro.
4. Le altre competenze in materia di personale dell'autorità di assunzione, in particolare la cessazione dei rapporti di lavoro, spettano esclusivamente alla Segretaria Generale o al Segretario Generale nonché alle Direttrici e ai Direttori degli uffici.
1. La Direttrice o il Direttore è responsabile dell'attuazione della strategia del personale del Cantone e della pianificazione strategica del personale per l'intera Direzione. Inoltre, è responsabile per
a la dichiarazione sull'applicabilità di altri modelli di lavoro,
b la decisione su una diversa determinazione dei limiti di allarme secondo il regolamento dell'orario di lavoro annuale,
c l'autorizzazione alla prestazione di lavoro al di fuori della Svizzera.
2. Lei o lui può, se necessario, emettere direttive a livello di direzione in tutti gli altri ambiti della politica del personale, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legislazione sul personale.
3. Il Segretariato Generale è in particolare responsabile per
a il controllo sul raggiungimento degli obiettivi della strategia del personale,
b la gestione del piano delle posizioni,
c l'informazione all'Ufficio Centrale di Coordinamento del Personale (ZPS) riguardo le posizioni da coprire e quelle di nuova creazione, nonché l'eliminazione delle posizioni.
4. Le ulteriori competenze del Segretariato Generale nell'ambito del personale sono descritte più dettagliatamente nel regolamento organizzativo del Segretariato Generale e in un concetto operativo.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e le Direttrici o i Direttori degli uffici sono responsabili, nel rispetto delle istruzioni della Direttrice o del Direttore, del rilascio di autorizzazioni e ordinanze in materia di personale, a meno che la legislazione sul personale non preveda la competenza esclusiva della Direzione.
2. Possono trasferire le loro competenze a un'unità organizzativa subordinata all'interno del loro regolamento organizzativo.
3. È esclusa la delega secondo il comma 2 per le seguenti competenze
a) l'autorizzazione di congedi per la partecipazione a eventi di formazione esterna di oltre dieci giorni lavorativi per evento, ad eccezione delle formazioni obbligatorie per il personale dei Centri regionali di collocamento (RAV),
b) l'ordinanza di servizio di reperibilità di oltre 14 giorni,
c) l'autorizzazione di congedo non retribuito di oltre un mese.
1. La Direttrice o il Direttore autorizza nuove spese una tantum da 200'001 a 500'000 franchi.
1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, così come le Direttrici e i Direttori degli uffici autorizzano
a. **\* nuove spese una tantum fino a 200.000 franchi,
b. **\* nuove spese ricorrenti fino a 100.000 franchi,
c. spese vincolate una tantum fino a 1 milione di franchi,
d. **\* spese vincolate ricorrenti fino a 200.000 franchi,
e. **\* spese una tantum e ricorrenti dell'Ufficio per l'Assicurazione contro la Disoccupazione (AVA) superiori a 100.000 franchi nell'ambito delle competenze delegate per l'attuazione della legislazione federale.
2. ...
3. La Segretaria Generale o il Segretario Generale, così come le Direttrici e i Direttori degli uffici, possono trasferire per iscritto in tutto o in parte le loro facoltà di spesa alle Caposezione e ai Capi di sezione, alle Responsabili e ai Responsabili di area, nonché alle Direttrici e ai Direttori scolastici. Per il resto si applica l'articolo 31, comma 1, FHaV.
4. Le facoltà di spesa delegate devono essere comunicate immediatamente al Controllo Finanziario.
1. Questo regolamento si applica a tutti i rapporti di servizio esistenti al momento dell'entrata in vigore e ai procedimenti di assunzione in corso.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2005.