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152.221.111 ORVWEUOODEEEUEEDEA CH-BE

Compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (ORVWEU)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (20)

Art. 1 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento sull'organizzazione DEA, Regolamento DEA) Art. T1-1 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento di organizzazione WEU, OrV WEU) Art. 2 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento di organizzazione WEA, RoV WEA) Art. T2-1 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento Organizzativo DEEA, OrV DEEA) Art. 3 Ordinanza sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Ordinanza organizzativa DEE, OrO DEE) Art. T3-1 Regolamento sull'Organizzazione e i Compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento di Organizzazione DEEA, OrV DEEA) Art. 4 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento Organizzativo DEEA, Reg. Org. DEEA) Art. 5 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo DEE, RoV DEE) Art. 6 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento di organizzazione WEU, OrV WEU) Art. 7 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento d'organizzazione della DEE, RdO DEE) Art. 8 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento di organizzazione EEUA, RO EEUA) Art. 8a Regolamento sull'organizzazione e le competenze della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo DEEA, ROr DEEA) Art. 9 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento di organizzazione DEE, Reg. Org. DEE) Art. 10 Regolamento sull'Organizzazione e le Competenze della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento Organizzativo DEEA, RO DEEA) Art. 10a Regolamento sull'organizzazione e sui compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo EAU, Reg. Org. EAU) Art. 11a Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo WEU, OrV WEU) Art. 11b Ordinanza sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Ordinanza sull'organizzazione WEU, OrV WEU) Art. 12 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo DEEA, Reg. DEEA) Art. 13 Regolamento sull'organizzazione e i compiti della Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente (Regolamento organizzativo DEEA, Reg. Org. DEEA) Art. 14 Regolamento sull'Organizzazione e i Compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (Regolamento Organizzativo DEEA, Reg. Org. DEEA)

Testo normativo (20 Articoli)

Compiti della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente

1. La Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (DEE) adempie, sotto riserva della competenza di altre direzioni, a tutte le funzioni

a) nel settore dello sviluppo economico,

b) nel settore del mercato del lavoro,

c) nei settori dell'energia, del controllo della qualità dell'aria e della protezione dalle immissioni,

d) nel settore dell'agricoltura, compresa la formazione professionale,

e) nel settore della veterinaria,

f) nei settori delle foreste e dei pericoli naturali,

g) nei settori degli alimenti e degli articoli di consumo, nonché dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche,

h) nel settore delle sostanze chimiche,

i) nei settori della protezione della natura e del suolo,

k) nei settori della pesca e della rinaturalizzazione delle acque pubbliche,

l) nei settori della caccia e della protezione della fauna selvatica,

m) nei settori della sicurezza ambientale, delle valutazioni d'impatto ambientale, dello sviluppo sostenibile e del clima.

2. La Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente

a) coordina le attività delle direzioni nei settori dell'economia, dell'agricoltura, dell'ambiente, della natura, delle foreste, dei pericoli naturali, degli alimenti e delle sostanze chimiche, dell'energia, del clima e dello sviluppo sostenibile,

b) è responsabile del coordinamento intercantonale nonché dei rapporti con le autorità federali nel proprio ambito di attività,

c) ...

d) decide nel proprio ambito di attività in tutti i casi che non siano espressamente attribuiti al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato o ad altra autorità.

Disposizione transitoria della modifica del 21.02.2001

1. Operazioni per le quali, prima del 1° gennaio 2001, sono stati concessi contributi in base alla legge federale del 20 marzo 1970 sul miglioramento delle condizioni abitative nelle regioni montane [16], rimangono sotto la giurisdizione dell'Ufficio per lo sviluppo economico.

Struttura

1. La Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente si articola secondo l'Allegato 1 nel Segretariato Generale (SG EAU) e nei seguenti uffici

a) Ufficio per l'Agricoltura e la Natura (LANAT),

b) Ufficio per le Foreste e i Pericoli Naturali (AWN),

c) ...,

d) Ufficio per l'Economia (AWI),

d1) Ufficio per l'Assicurazione contro la Disoccupazione (AVA),

e) ...,

f) Laboratorio Cantonale (KL),

g) Ufficio per l'Ambiente e l'Energia (AUE),

g1) Ufficio per la Veterinaria (AVET).

2. Il Segretariato Generale e gli uffici si articolano, a seconda delle esigenze, in staff, divisioni ed ulteriori unità organizzative.

3. Per i seguenti settori sono formate filiali decentralizzate dell'amministrazione centrale

a) consulenza agricola,

b) gestione forestale, caccia, pesca, protezione della natura e veterinaria,

c) sviluppo economico regionale nonché promozione economica e dell'innovazione,

d) collocamento pubblico,

e) indennità di disoccupazione.

Disposizione transitoria della modifica del 23.10.2019

1. Le mansioni nell'ambito della protezione del suolo

Le mansioni nell'ambito della protezione del suolo sono svolte fino al 30 giugno 2020 dagli uffici competenti al 31 dicembre 2019.

Struttura

1. Nell'ambito di competenza della Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente operano le seguenti aziende e istituzioni di diritto pubblico

a Fondazione Bernese per i Crediti Agrari (BAK),

b **\*** Assicurazione Edifici Berna (GVB).

c **\*** ...

2. La Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente rappresenta il Cantone nei confronti di queste aziende e istituzioni in tutte le questioni. Essa assicura l'informazione tempestiva del Consiglio di Stato su questioni rilevanti e presenta le richieste necessarie.

3. Essa cura, con adeguata applicazione del paragrafo 2, in particolare le seguenti partecipazioni del Cantone attribuitele in aziende e istituzioni organizzate di diritto privato

a **\*** BKW SA,

b **\*** Aeroporto di Berna SA,

c **\*** Fiera di Berna SA,

d **\*** Made in Bern SA.

Disposizione transitoria della modifica del 26.05.2021

1. L'articolo 2 paragrafo 1 lettera g1, l'articolo 8a e l'articolo 12 paragrafo 1 lettera c nonché l'allegato 1 sono retroattivamente applicabili a partire dal 1º gennaio 2021.

Struttura

1. Alla Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente sono assegnate le seguenti commissioni permanenti istituite dalla legislazione speciale

- a Commissione dell'Economia,

- b-c *** ...

- d *** Commissione cantonale del mercato del lavoro,

- e Uffici di conciliazione,

- f *** Commissione per la caccia e la protezione della fauna selvatica,

- g *** Commissione d'esame per la caccia del Canton Berna,

- h Commissione per la pesca,

- i Commissione specialistica per la protezione della natura,

- k-m *** ...

- n *** Consiglio scolastico per l'istruzione e la consulenza agricola e per l'economia domestica rurale,

- o *** Commissione specialistica per la frutticoltura e le bacche,

- p-q *** ...

- r Commissione per gli affitti agrari,

- s-t *** ...

- u Commissione per la protezione degli animali,

- v *** Commissione per gli esperimenti sugli animali.

- w *** ...

2. Il Consiglio di Stato e la Direzione dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente possono istituire ulteriori commissioni consultive non permanenti.

**Articolo 1:** 1. **Gestione** In questo contesto, la gestione si riferisce al processo di controllo e supervisione delle operazioni aziendali per garantire l'efficienza e la conformità con le normative vigenti. Un'efficace gestione aziendale richiede la pianificazione strategica, l'organizzazione delle risorse, la leadership e il monitoraggio delle prestazioni. Le responsabilità di gestione possono variare notevolmente in base al contesto e alla natura dell'organizzazione. L'obiettivo principale della gestione è massimizzare i risultati di un'organizzazione attraverso l'uso efficiente delle risorse. Questo include l'implementazione di politiche e procedure che assicurano che le operazioni si svolgano in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti. Inoltre, una buona gestione è chiave per la sostenibilità a lungo termine e per la crescita dell'organizzazione, consentendo di adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle evoluzioni legali.

1. La Direttrice o il Direttore conduce la Direzione e decide tutte le questioni nell'ambito di competenza della Direzione, nella misura in cui la competenza decisionale non sia trasferita dalla legislazione o dal regolamento interno al Segretariato Generale, a un Ufficio o a un'altra unità organizzativa.

2. Lei o lui emana un regolamento interno e disciplina nel dettaglio l'organizzazione della Direzione, in particolare

a) la suddivisione degli uffici in sezioni e dipartimenti,

b) l'assegnazione dei singoli compiti alle sezioni e ai dipartimenti,

c) le deleghe di rappresentanza e le facoltà di firma,

d) la sostituzione,

e) * i principi di gestione,

f) * la strategia del personale e la distribuzione interna delle competenze nel settore delle risorse umane,

g) * l'informazione e la comunicazione interna ed esterna.

3. Lei o lui emana le descrizioni dei posti di lavoro di tutte le collaboratrici e i collaboratori direttamente subordinati a lei o a lui e approva i regolamenti organizzativi secondo l'articolo 6, paragrafo 2.

# Leadership

1. La Segretaria Generale o il Segretario Generale e le direttrici o i direttori degli uffici garantiscono l'adempimento dei compiti della loro unità organizzativa. Cooperano, nella misura necessaria, con le altre unità organizzative della direzione e dell'amministrazione, nonché con enti esterni all'amministrazione.

2. Essi definiscono per iscritto i compiti, le competenze e le responsabilità dei collaboratori e descrivono l'organizzazione e i processi della loro unità organizzativa in un regolamento organizzativo, nella misura in cui il regolamento interno necessiti di integrazioni.

3. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis alle direttrici e ai direttori di staff, dipartimenti e filiali decentralizzate.

Compiti delle unità organizzative

1. Il Segretariato Generale è responsabile di

a. consulenza e supporto alla Direttrice o al Direttore nell'adempimento dei compiti,

b. esame delle domande, degli affari e delle proposte presentate dagli uffici della Direzione, salvo diversa disposizione,

c. coordinamento delle attività interuffici all'interno della Direzione,

d. procedimento di co-reporting, salvo diversa disposizione,

e. gestione delle risposte alle iniziative parlamentari, sorveglianza dell'attuazione e preparazione degli affari parlamentari,

f. mediazione delle comunicazioni con il Consiglio di Stato, la Cancelleria di Stato, gli organi del Gran Consiglio, le Direzioni nonché le autorità federali e di altri cantoni, se non assegnate ad altro servizio,

g. tutte le questioni legali della Direzione e dei suoi uffici, ad eccezione dell'AVA,

g1. istruzione dei procedimenti di ricorso della Direzione e rappresentanza della Direzione nonché del Consiglio di Stato nell'ambito della competenza della Direzione dinanzi ai tribunali cantonali e federali e alle istanze di ricorso attraverso il dipartimento legale,

g2. preparazione della legislazione nell'ambito di competenza della Direzione e supporto agli uffici nei loro compiti legislativi,

h. gestione finanziaria, contabilità e risorse umane, bilinguismo, informatica e comunicazione dell'intera Direzione, con l'eccezione della gestione finanziaria e della contabilità dell'AVA nelle attività di attuazione finanziate dal diritto federale,

h1. coordinamento di ulteriori compiti trasversali della Direzione (ad es. utilizzo degli spazi, appalti),

i. ...

k. supporto amministrativo alla GVB e alla BKW AG secondo le linee guida sulla gestione, controllo e sorveglianza di altri soggetti che svolgono compiti pubblici e partecipazioni nell'interesse pubblico (Linee Guida PCG),

k1. esercizio del ruolo di azionista presso gli altri soggetti che svolgono compiti pubblici e partecipazioni nell'interesse pubblico assistiti dalla Direzione, se necessario per motivi di governance,

l. direzione di progetti o comitati di importanza strategica per il Cantone o per la Direzione dell'economia, dell'energia e dell'ambiente su incarico della Direttrice o del Direttore.

2. ...

Compiti delle unità organizzative

1. L'Ufficio per l'Agricoltura e la Natura è competente per

a) l'attuazione delle misure di politica agraria,

b) il miglioramento delle strutture agricole nonché la promozione dell'innovazione e della commercializzazione,

c) la formazione continua e il servizio di consulenza agricola e domestico-rurale,

c1) il servizio di consulenza lattiero-caseario,

d) la coltivazione di cereali, frutta, ortaggi e viti,

d1) la protezione delle piante agricole,

e) ...

f) la produzione animale,

g) ...

h) la protezione del suolo,

i) la vigilanza sul diritto fondiario agricolo,

i1) il diritto di affitto agricolo,

i2) le questioni agricole nella pianificazione territoriale e nella costruzione in zona agricola,

k) la conservazione della diversità di piante e animali selvatici nei loro habitat originari,

l) la protezione della natura, in particolare la protezione delle specie, dei biotopi e delle aree protette,

l1) l'equilibrio ecologico,

m) la pesca e la caccia, in particolare la protezione, la gestione e l'amministrazione delle risorse ittiche e venatorie, inclusa la gestione delle regalie,

n) la rinaturalizzazione delle acque pubbliche,

o) i compiti di polizia nella protezione della natura, nella pesca e nella caccia,

p) ...

q) il supporto gestionale e i compiti trasversali nel suo ambito di competenza,

r) la gestione amministrativa della Fondazione bernese per crediti agricoli secondo le linee guida PCG.

2. L'Ufficio per l'Agricoltura e la Natura sovrintende ai centri di formazione e consulenza agricola e domestico-rurale.

3. ...

**Compiti delle unità organizzative**

1. L'Ufficio per gli Affari Veterinari è competente per

a) la salute animale, il movimento degli animali e il fondo per le epizoozie,

b) l'esecuzione della legislazione alimentare federale nei settori della produzione primaria di alimenti di origine animale e della macellazione,

c) l'esercizio della professione veterinaria e i medicinali veterinari,

d) la protezione degli animali,

e) la gestione dei cani,

f) il supporto gestionale e i compiti trasversali nel suo ambito di competenza.

2. I dipendenti dell'Ufficio per gli Affari Veterinari responsabili del controllo degli alimenti esercitano la loro funzione come organi di polizia giudiziaria.

Compiti delle unità organizzative

1. L'Ufficio per la Foresta e i Rischi Naturali è competente per

a * la conservazione e la protezione della foresta e delle sue funzioni,

a1 * la conservazione e la promozione della diversità degli habitat e delle specie nel bosco,

b * la gestione forestale e il miglioramento della foresta nonché il loro sostegno,

c * la gestione delle foreste statali,

d-e * ...,

f * la protezione dai rischi naturali, inclusa l'elaborazione e l'aggiornamento periodico del modulo di sicurezza sismica per la procedura di autorizzazione edilizia,

g-h * ...,

i * i compiti di supporto alla gestione e intersettoriali nel suo ambito di competenza.

Compiti delle unità organizzative

1. L'Ufficio per l'Economia è responsabile per

a **\*** lo sviluppo economico regionale e strutturale nonché la promozione dell'economia e dell'innovazione,

b **\*** le relazioni economiche esterne e l'attuazione delle normative economico-politiche in relazione con l'estero,

c **\*** il turismo, inclusa la promozione delle infrastrutture turistiche e la regolazione delle professioni turistiche,

d **\*** la sorveglianza del mercato nel diritto commerciale generale, in particolare nei settori dell'apertura dei negozi, del credito al consumo, del prestito su pegno, della metrologia, della pubblicità dei prezzi e della ristorazione nonché presso fornitori commerciali di attività rischiose,

e **\*** la promozione dell'edilizia abitativa e della proprietà,

f **\*** il mercato del lavoro, per l'ammissione di lavoratori stranieri, l'attuazione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, l'autorizzazione per l'intermediazione di lavoro e il prestito di personale, la lotta al lavoro nero, il controllo del rispetto dell'obbligo di segnalazione delle offerte di lavoro nonché la supervisione degli uffici di conciliazione,

g **\*** ...

h **\*** la sorveglianza sul lavoro come l'attuazione del diritto del lavoro, la sicurezza e salute sul lavoro, la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici nonché il lavoro a domicilio,

i **\*** la statistica e l'osservazione degli sviluppi nel suo campo di competenza,

k **\*** ...

l **\*** i compiti di supporto alla direzione e trasversali nel suo campo di competenza,

m **\*** la gestione amministrativa dell'Aeroporto Bern AG, del Messepark Bern AG e della Made in Bern AG secondo le linee guida PCG.

2. ...

3. Gestisce l'Ufficio di Osservazione degli Orologi.

**Compiti delle unità organizzative**

1. L'Ufficio per l'assicurazione contro la disoccupazione esegue, nell'ambito degli accordi con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

a) la legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità in caso d'insolvenza,

b) il collocamento pubblico ai sensi della legislazione federale sul collocamento e sul prestito di personale.

Esso gestisce, per l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, una propria gestione finanziaria e contabile e un servizio legale.

2. Esso gestisce

a) i Centri regionali di collocamento (RAV),

b) l'Ufficio logistico per le misure legate al mercato del lavoro (LAM),

c) l'Ufficio cantonale (KAST),

d) la Cassa cantonale di disoccupazione (ALK),

e) il Gruppo di coordinamento per la collaborazione interistituzionale (IIZ).

3. Esso è responsabile dei compiti di supporto alla gestione e trasversali nel suo ambito di competenza.

Compiti delle unità organizzative

**1. Il Laboratorio Cantonale è competente per tutti gli affari che la legislazione gli assegna o la cui natura richiede il suo intervento come istanza specialistica.**

**2. È ufficio specializzato per questioni ABC nonché ufficio specializzato per la sicurezza biologica secondo l'articolo 42 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPA) e coordina l'esecuzione in questo ambito.**

**3. È in particolare competente per:**

a) l'esecuzione della legislazione federale in materia di alimenti, con l'eccezione dei settori della produzione primaria di alimenti di origine animale e della macellazione,

a1) * l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti del tabacco, nella misura in cui l'esecuzione non rientra nella competenza di altri uffici, altre direzioni o dei comuni,

b) l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici secondo le disposizioni dell'ordinanza introduttiva del 24 maggio 2006 alla legislazione federale sui prodotti chimici (OIPCh),

c) l'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio federale del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro eventi straordinari (Ordinanza sugli eventi straordinari, OER), secondo le disposizioni dell'ordinanza introduttiva del 22 settembre 1993 all'ordinanza federale sugli eventi straordinari (OIEER),

d) l'esecuzione della legislazione federale sulla protezione dalle radiazioni, nella misura in cui l'esecuzione non sia riservata alla Confederazione,

d1) * l'esecuzione del primo settore (uso dei solarium) e - nella misura in cui siano coinvolte persone con un attestato di competenza e un esame - del secondo settore (uso di prodotti per scopi cosmetici) dell'ordinanza del 27 febbraio 2019 sulla legge federale sulla protezione dai rischi dovuti a radiazioni non ionizzanti e rumore (OVNR),

e) l'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio federale del 5 luglio 2000 sugli imballaggi delle bevande (OVIB), dell'ordinanza del Consiglio federale del 15 giugno 2001 sui consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili (Ordinanza sui consulenti per la sicurezza, OCSEC), dell'ordinanza del Consiglio federale del 9 maggio 2012 sulla manipolazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sui contenimenti, OC), nonché dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 settembre 2008 sulla manipolazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sul rilascio, OR),

f) l'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio federale del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni per i prodotti agricoli di produzione vietata in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODA),

g) * l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo l'ordinanza del Consiglio federale del 1° novembre 2023 sull'immissione sul mercato dei fertilizzanti (Ordinanza sui fertilizzanti, OF),

h) * il regime delle autorizzazioni nel suo ambito,

i) * i compiti di supporto alla gestione e i compiti trasversali nel suo ambito di competenza.

**4. ...**

**5. I collaboratori del Laboratorio Cantonale responsabili del controllo degli alimenti svolgono la loro funzione come organi della polizia giudiziaria.**

Compiti delle unità organizzative

1. L'Ufficio per l'Ambiente e l'Energia è responsabile per

a) la consulenza al governo e all'amministrazione su questioni di energia e clima,

b) la promozione di un uso efficiente dell'energia e l'impiego di energie rinnovabili a livello cantonale e comunale, nonché tra i privati,

c) la pianificazione e l'organizzazione per l'attuazione della strategia energetica cantonale,

d) l'esecuzione come ufficio specializzato della legislazione energetica cantonale e l'esecuzione dei compiti cantonali nel campo della fornitura di energia elettrica,

e) le procedure di autorizzazione per le linee energetiche, sia come ufficio specializzato che come autorità di riferimento,

f) la valutazione della verifica di compatibilità ambientale e la proposta delle misure da adottare all'autorità competente per la decisione,

g) il coordinamento su questioni ambientali interdipartimentali e direttive e il trattamento delle questioni ambientali, nella misura in cui non sia competente un altro ufficio specializzato,

h) la promozione di uno sviluppo sostenibile a livello cantonale e comunale,

i) l'esecuzione dei compiti cantonali nei settori di

1. controllo della qualità dell'aria e

2. protezione dalle radiazioni non ionizzanti e protezione acustica presso stabilimenti industriali e commerciali,

k) le funzioni di supporto alla gestione e le attività trasversali nel suo ambito di competenza.

**Personale**

1. La direzione dispone delle seguenti posizioni dirigenziali

a) un segretario generale o una segretaria generale,

b) **\*** due vicesegretari generali o vicesegretarie generali, e

c) **\*** sette capi ufficio.

d) **\*** ...

2. Il regolamento interno designa le altre posizioni dirigenziali.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono modificati

1. L'ordinanza del 18 novembre 1992 sulla Commissione dell'economia popolare [[13]](#enumeration_itemtext_content_fn_3147884_2_13_c)

2. Ordinanza introduttiva del 24 aprile 1985 alla legislazione federale sulla protezione degli animali [[14]](#enumeration_itemtext_content_fn_3147885_2_14_c)

3. Ordinanza del 25 settembre 1985 sulla Commissione per le sperimentazioni sugli animali [[15]](#enumeration_itemtext_content_fn_3147886_2_15_c)

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