Legislator Giurisprudenza & Legislazione
152.211.2 DELDVSTAODDÉLCHADelDV CH-BE

Oggetto (DELDVSTA)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e di spese della Cancelleria di Stato alle unità organizzative a essa subordinate.

2. Non sono oggetto del regolamento le spese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento del 24 marzo 2004 sul Conto speciale del Consiglio di Stato[[5]].

1. Poteri in materia di personale

1. Il Cancelliere dello Stato o la Cancelliera dello Stato è responsabile dell'assunzione del personale ad esso o ad essa direttamente subordinato, salvo nei casi in cui è competente il Consiglio di Stato.

1. Poteri in materia di personale

1. I Vicecancellieri e le Vicecancelliere di Stato, i Capi Ufficio e le Cape Ufficio, il Capo o la Capa del Servizio del Personale nonché il Capo o la Capa dell'Ufficio Amministrazione Digitale sono, salvo quanto previsto dal comma 2, competenti per l'assunzione del loro personale.

2. L'assunzione delle seguenti persone richiede il previo consenso del Cancelliere o della Cancelliera di Stato

a. ...

b. Vicecapi Ufficio,

c. Capi di Dipartimento e Cape di Dipartimento.

3. La decisione sulla nomina o sulla riconferma in un posto spetta in ogni caso al Cancelliere o alla Cancelliera di Stato.

1. Poteri in materia di personale

1. La facoltà di concedere autorizzazioni e disposizioni in materia di personale ai sensi della PV è riservata, salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, alle vicesegretarie e ai vicesegretari di Stato, ai capi ufficio, al responsabile del servizio del personale e al responsabile dell'ufficio amministrazione digitale.

2. La segretaria di Stato o il segretario di Stato è responsabile per

a. la gestione del piano delle assunzioni (Art. 12 cpv. 1 PV),

b. l'assegnazione di premi di rendimento (Art. 85 cpv. 1 PV),

c. la dichiarazione di applicabilità di altri modelli di orario di lavoro (Art. 128 cpv. 2 PV),

d. l'estensione o la restrizione del saldo annuo di ore lavorative (Art. 129 cpv. 2 PV).

3. Il diretto superiore o la diretta superiore è responsabile per

a. la vidimazione delle note spese (Art. 102 cpv. 1 PV),

b. l'approvazione delle date di ferie (Art. 143 cpv. 1 PV),

c. il prelievo dal conto a lungo termine (Art. 160c cpv. 1 PV).

Potestà di Spesa

1. La cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato autorizza, facendo salvi i poteri stabiliti dagli articoli 6 e 7, le seguenti spese

a) nuove spese una tantum: fino a 500.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti: fino a 100.000 franchi,

c) spese una tantum vincolate: fino a 1.000.000 franchi,

d) spese ricorrenti vincolate: fino a 200.000 franchi.

Autorità di Spesa

1. Le Vicecancelliere e i Vicecancellieri approvano le seguenti spese dei loro uffici

a) nuove spese una tantum: fino a 100.000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti: fino a 50.000 franchi,

c) spese vincolate una tantum: fino a 100.000 franchi,

d) spese vincolate ricorrenti: fino a 100.000 franchi.

**1. Autorizzazioni di Spesa**

1. Le direttrici e i direttori degli uffici, nonché la direttrice o il direttore dell'ufficio Gestione Digitale, autorizzano le seguenti spese

a) nuove spese una tantum: fino a 50 000 franchi,

b) nuove spese ricorrenti: fino a 25 000 franchi,

c) spese una tantum vincolate: fino a 50 000 franchi,

d) * spese ricorrenti vincolate: fino a 50 000 franchi.

Ridelegazione e Rappresentanza

1. La ridistribuzione delle deleghe in materia di personale e finanze è inammissibile.

2. Resta ammessa la rappresentanza in caso di impedimento.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →