Oggetto (DELDVSTA)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la delega delle competenze in materia di personale e di spese della Cancelleria di Stato alle unità organizzative a essa subordinate.
2. Non sono oggetto del regolamento le spese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento del 24 marzo 2004 sul Conto speciale del Consiglio di Stato[[5]].
1. Il Cancelliere dello Stato o la Cancelliera dello Stato è responsabile dell'assunzione del personale ad esso o ad essa direttamente subordinato, salvo nei casi in cui è competente il Consiglio di Stato.
1. I Vicecancellieri e le Vicecancelliere di Stato, i Capi Ufficio e le Cape Ufficio, il Capo o la Capa del Servizio del Personale nonché il Capo o la Capa dell'Ufficio Amministrazione Digitale sono, salvo quanto previsto dal comma 2, competenti per l'assunzione del loro personale.
2. L'assunzione delle seguenti persone richiede il previo consenso del Cancelliere o della Cancelliera di Stato
a. ...
b. Vicecapi Ufficio,
c. Capi di Dipartimento e Cape di Dipartimento.
3. La decisione sulla nomina o sulla riconferma in un posto spetta in ogni caso al Cancelliere o alla Cancelliera di Stato.
1. La facoltà di concedere autorizzazioni e disposizioni in materia di personale ai sensi della PV è riservata, salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, alle vicesegretarie e ai vicesegretari di Stato, ai capi ufficio, al responsabile del servizio del personale e al responsabile dell'ufficio amministrazione digitale.
2. La segretaria di Stato o il segretario di Stato è responsabile per
a. la gestione del piano delle assunzioni (Art. 12 cpv. 1 PV),
b. l'assegnazione di premi di rendimento (Art. 85 cpv. 1 PV),
c. la dichiarazione di applicabilità di altri modelli di orario di lavoro (Art. 128 cpv. 2 PV),
d. l'estensione o la restrizione del saldo annuo di ore lavorative (Art. 129 cpv. 2 PV).
3. Il diretto superiore o la diretta superiore è responsabile per
a. la vidimazione delle note spese (Art. 102 cpv. 1 PV),
b. l'approvazione delle date di ferie (Art. 143 cpv. 1 PV),
c. il prelievo dal conto a lungo termine (Art. 160c cpv. 1 PV).
1. La cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato autorizza, facendo salvi i poteri stabiliti dagli articoli 6 e 7, le seguenti spese
a) nuove spese una tantum: fino a 500.000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti: fino a 100.000 franchi,
c) spese una tantum vincolate: fino a 1.000.000 franchi,
d) spese ricorrenti vincolate: fino a 200.000 franchi.
1. Le Vicecancelliere e i Vicecancellieri approvano le seguenti spese dei loro uffici
a) nuove spese una tantum: fino a 100.000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti: fino a 50.000 franchi,
c) spese vincolate una tantum: fino a 100.000 franchi,
d) spese vincolate ricorrenti: fino a 100.000 franchi.
1. Le direttrici e i direttori degli uffici, nonché la direttrice o il direttore dell'ufficio Gestione Digitale, autorizzano le seguenti spese
a) nuove spese una tantum: fino a 50 000 franchi,
b) nuove spese ricorrenti: fino a 25 000 franchi,
c) spese una tantum vincolate: fino a 50 000 franchi,
d) * spese ricorrenti vincolate: fino a 50 000 franchi.
1. La ridistribuzione delle deleghe in materia di personale e finanze è inammissibile.
2. Resta ammessa la rappresentanza in caso di impedimento.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014.