**Compiti della Cancelleria di Stato** (ORVSTA)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. La Cancelleria di Stato (STA) funge da organo di supporto e collegamento del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
2. Alla Cancelleria di Stato competono in particolare i seguenti compiti
a è responsabile per la pianificazione politica complessiva;
b svolge elezioni e votazioni;
b1 **\*** gestisce la fase preliminare di una revisione totale della Costituzione;
c **\*** coordina la collaborazione dell'amministrazione cantonale con la Deputazione, il Consiglio del Giura Bernese (BJR) e il Consiglio per gli Affari Francofoni del Circondario Amministrativo Biel/Bienne (RFB);
d **\*** si occupa di questioni relative alle relazioni esterne del cantone e all'integrazione europea, a meno che non siano di competenza di altre direzioni;
e **\*** è responsabile delle attività di informazione e comunicazione a livello cantonale nei confronti del pubblico e del personale dell'amministrazione cantonale;
e1 **\*** è responsabile della promozione dei media, nonché della promozione della competenza mediatica e dell'educazione politica;
f pianifica e coordina le questioni che coinvolgono diverse direzioni, a meno che non siano di competenza di altre direzioni;[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836849_2_2_c)
g **\*** accompagna la normativa del cantone e cura la pubblicazione degli atti;
h si occupa di questioni relative al bilinguismo del cantone e coordina la traduzione e la terminologia nell'amministrazione cantonale;[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836851_2_3_c)
i cura l'archiviazione;[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836852_2_4_c)
k si occupa di questioni relative all'uguaglianza tra donne e uomini;[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836853_2_5_c)
l **\*** è responsabile degli acquisti centrali di materiale da ufficio, stampati, letteratura specializzata e prodotti di stampa, nonché di servizi postali e di corriere;
m **\*** adotta congiuntamente ai servizi parlamentari le misure organizzative necessarie affinché il Gran Consiglio e suoi organi possano svolgere i loro compiti (art. 95 comma 1 della Legge del 4 giugno 2013 sul Gran Consiglio [GRG][[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836855_2_6_c)), e svolge i compiti secondo l’articolo 95 commi 2 e 3 GRG nonché l’articolo 95 comma 4 GRG in combinazione con l’articolo 133 del Regolamento del Gran Consiglio del 4 giugno 2013 (GO)[[7]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836855_2_7_c);
n **\*** svolge compiti nell’ambito dell’emblematica ed è responsabile dell'attuazione della legislazione federale sulla protezione degli stemmi;
o **\*** elegge il/la rappresentante del cantone nell'associazione «Polit-Forum Bern»;
p **\*** è a disposizione del Consiglio di Stato per consulenze legali, purché non siano di competenza di altre unità organizzative;
q **\*** promuove la trasformazione digitale dell’amministrazione in collaborazione con le direzioni e i comuni.
1. Questa modifica entra in vigore come segue
Al 1° marzo 2014
a) Numero I, Articolo 1 paragrafo 2 lettere c e g, Articolo 2, Articolo 7, Articolo 10, Articolo 10a, Articolo 11, Articolo 12 paragrafo 1 lettere l a p e paragrafo 2, Articolo 13, Articolo 18 paragrafo 1 lettere e ed f;
b) Numero II, Numero 3, 4 e 5.
1. La Cancelleria dello Stato è suddivisa secondo l'Allegato 1 nei seguenti uffici
a **\*** Ufficio per il Supporto Governativo e i Diritti Politici (USGDP),
b **\*** Ufficio per il Bilinguismo, la Legislazione e le Risorse (UBLR),
c **\*** Ufficio per la Comunicazione (UCOM),
d Archivio di Stato (ArS),
e Ufficio per le Pari Opportunità tra Donne e Uomini (UPODU),
f **\*** ...
2. L'Ufficio della Gestione Digitale e il Servizio del Personale sono direttamente subordinati al Cancelliere dello Stato o alla Cancelliera dello Stato.
3. Gli uffici si suddividono, in base alle necessità, in ulteriori unità organizzative.
Nel campo di competenza della Cancelleria di Stato opera la Fondazione Archivio dell'ex Principato Vescovile di Basilea.
La Cancelleria di Stato rappresenta il Cantone nei confronti di questa fondazione in tutte le questioni. Si assicura che il Consiglio di Stato sia informato tempestivamente su questioni di rilievo e presenta le necessarie richieste.
1. Alla Cancelleria di Stato sono assegnate le seguenti commissioni permanenti
a) la Commissione di Redazione,
b **\**) la Commissione Tecnica per le Questioni di Parità,
c **\**) la Rete per la Parità "Réseau égalité Berna francophone".
1. Il Consiglio di governo nomina i 15-21 membri della Commissione specializzata in materia di pari opportunità (Commissione specializzata).
2. Di essa fanno parte rappresentanti di varie organizzazioni e istituzioni, nonché singole persone che si occupano di questioni di pari opportunità. A tal proposito, si deve garantire un'ampia rappresentanza politica e sociale.
3. Un posto è riservato al rappresentante della rete per le pari opportunità "Réseau égalité Berne francophone".
4. BJR e RFB vengono consultati in anticipo riguardo alle candidature provenienti dal Giura bernese e dal circondario amministrativo di Biel/Bienne.
1. La Commissione specializzata supporta l'ufficio di competenza e lo assiste, così come il Consiglio di Stato.
2. Essa garantisce una rete di informazione e contatto tra l'ufficio di competenza e le varie organizzazioni e istituzioni che si occupano di questioni di parità.
1. La commissione tecnica si costituisce autonomamente.
2. L'ufficio competente partecipa alle riunioni della commissione tecnica con voto consultivo e può presentare proposte. Svolge le funzioni di segreteria della commissione.
3-4
1. Il Consiglio di Stato nomina, su richiesta della Cancelleria dello Stato, i sette fino a tredici membri della rete per la parità «Réseau égalité Berne francophone» (rete per la parità). Prima della nomina, vengono consultati il BJR e il RFB.
2. La rete per la parità è composta da
a) rappresentanti di organizzazioni e istituzioni, nonché singoli individui che si occupano di questioni di parità, e
b) rappresentanti di imprese e partner sociali che operano nel Giura bernese e nel circondario amministrativo di Biel/Bienne.
3. L'ufficio competente è rappresentato d'ufficio nella rete per la parità e gestisce il suo segretariato. Può incaricare la rete per la parità dell’attuazione di compiti specifici.
4. La rete per la parità sostiene e consiglia l'ufficio competente.
5. Essa costituisce il collegamento tra l'ufficio competente e le singole organizzazioni e istituzioni che si occupano di questioni di parità nel Giura bernese e nel circondario amministrativo di Biel/Bienne, creando una rete informativa e di contatto e coordinando le loro attività.
6. La rete per la parità si costituisce autonomamente.
1. Il Cancelliere di Stato o la Cancelliera di Stato dirige la Cancelleria di Stato e prende tutte le decisioni nel settore di competenza della Cancelleria di Stato, a meno che la potestà decisionale non sia trasferita a un ufficio o a un'altra unità organizzativa tramite legislazione o regolamento interno.
2. Egli o ella emana un regolamento interno e disciplina l’organizzazione della Cancelleria di Stato nel dettaglio, in particolare
a) la struttura degli uffici,
b) l'assegnazione dei compiti alle varie unità organizzative,
c) le deleghe di rappresentanza e le autorizzazioni alla firma,
d) la sostituzione,
e) la collaborazione tra gli uffici,
f) l'informazione interna ed esterna,
g) ...
3. Egli o ella gestisce le unità organizzative a lui o lei direttamente subordinate principalmente tramite accordi di prestazione conformemente all'Articolo 22 OrG[[8]](#paragraphtext_content_fn_4636222_2_8_c).
4. Egli o ella emana le descrizioni delle mansioni di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici direttamente subordinati a lui o a lei e approva i regolamenti delle unità organizzative direttamente a lui o a lei subordinate.
1. La Cancelliere dello Stato o il Cancelliere dello Stato
a è la capo di stato maggiore del Consiglio di Governo;
b supporta la Presidente del Governo o il Presidente del Governo, nonché il Consiglio di Governo nell'espletamento delle loro funzioni;
c consiglia il Consiglio di Governo nella pianificazione complessiva a livello governativo;
d prepara il rapporto sulle linee guida della politica governativa e riferisce al Consiglio di Governo sulla loro attuazione;
e coordina le attività da sottoporre al Consiglio di Governo;
f * supporta le presidenze del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo nella reciproca coordinazione delle attività;
g * ...
h garantisce il collegamento tra il Consiglio di Governo e l'amministrazione con il Gran Consiglio;
i-k * ...
l * presiede la Conferenza delle Segretarie Generali e dei Segretari Generali;
m presiede la Commissione di Redazione;
n * rappresenta, salvo diversa decisione del Consiglio di Governo, gli affari della Cancelleria dello Stato nel Gran Consiglio.
1. I due Vicecancelliere dello Stato rappresentano la Cancelliera dello Stato o il Cancelliere dello Stato.
2. Essi consigliano e assistono la Cancelliera dello Stato o il Cancelliere dello Stato nell'adempimento delle sue funzioni.
3. Sono ciascuno a capo di un ufficio.
1. Le dirigenti e i dirigenti sono responsabili dell'adempimento dei compiti della loro unità organizzativa. Collaborano, quando necessario, con le altre unità organizzative della cancelleria di Stato e dell'amministrazione, nonché con enti esterni all'amministrazione.
2. Definiscono per iscritto i compiti, le competenze e le responsabilità delle collaboratrici e dei collaboratori e descrivono l'organizzazione e i processi della loro unità organizzativa in un regolamento, nella misura in cui il regolamento interno necessiti di integrazioni.
3. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ai dirigenti delle altre unità organizzative.
1. L'Ufficio per il Sostegno Governativo e i Diritti Politici
a ***) supporta il cancelliere di Stato nella valutazione legale degli affari del consiglio di governo;
b) supporta il cancelliere di Stato nell'ambito della pianificazione politica complessiva;
c) coordina il traffico degli affari tra l'amministrazione cantonale, il consiglio di governo, il Gran Consiglio e gli organi del consiglio;
d) partecipa alla pianificazione e documentazione delle sessioni del Gran Consiglio e supporta il Gran Consiglio, i suoi organi e i servizi parlamentari in ulteriori questioni importanti;
e) si occupa della preparazione e del follow-up delle riunioni del consiglio di governo;
f) cura lo svolgimento delle elezioni e dei referendum;
f1 ***) promuove, in collaborazione con le direzioni, l'educazione politica;
g) tratta questioni legali e fornisce consulenze legali nei settori di competenza della cancelleria di Stato;
h) prepara la legislazione della cancelleria di Stato, nella misura in cui non rientra nel campo di competenza di un altro ufficio;
i) istruisce i procedimenti di ricorso a disposizione del consiglio di governo e del cancelliere di Stato;
k) assicura, con l'ausilio degli altri uffici, che le risposte agli interventi parlamentari siano preparate tempestivamente e controlla l'esecuzione delle mozioni e postulati trasmessi;
l) cura, con l'ausilio degli altri uffici, il procedimento di co-relazioni e consultazioni;
m) gestisce l'informatica della cancelleria di Stato, comprese le questioni di protezione dei dati in questo ambito;
n) gestisce la reception e autentica le firme ufficiali e notarili;
o) si occupa della vendita di alcune pubblicazioni cantonali selezionate;
p ***) coordina, su incarico del cancelliere di Stato, affari e organi interufficiali;
q ***) organizza lo scambio regolare tra i dirigenti degli uffici legali e dei servizi legali delle direzioni.
1. Ufficio per il Bilinguismo, la Legislazione e le Risorse
a) è competente per le questioni riguardanti il bilinguismo del Cantone;
b) gestisce la collaborazione dell'amministrazione cantonale con gli organi istituiti dalla legge del 13 settembre 2004 sullo statuto speciale del Giura bernese e sulla minoranza francofona del distretto amministrativo di Biel/Bienne (legge sullo statuto speciale, LSS)[[10]](#enumeration_itemtext_content_fn_2836952_2_10_c) e gestisce le Segreterie Generali del BJR e del RFB;
c) gestisce il servizio della delegazione giurassica del Consiglio di Stato;
d) gestisce la segreteria francofona della Cancelleria di Stato;
e) coordina l'interpretazione simultanea per le sedute del Gran Consiglio;
f) supporta la segreteria della Deputazione;
g) verifica la conformità delle versioni nelle due lingue ufficiali e la correttezza linguistica dei testi emessi dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato, nonché, a campione o su richiesta, di tutti gli altri testi tradotti all'interno delle Direzioni;
h) traduce per le esigenze della Cancelleria di Stato;
i) supporta e consiglia i servizi di traduzione delle Direzioni;
k) coordina i lavori terminologici e gestisce la banca dati terminologica e la biblioteca terminologica dell'amministrazione cantonale;
l) gestisce il servizio per la legislazione complementare, le questioni giurassiche e il bilinguismo, comprese le pubblicazioni legislative;
m) gestisce la segreteria della commissione di redazione;
n) partecipa alla preparazione e all'esecuzione amministrativa delle sessioni del Gran Consiglio;
o) conduce il controllo finanziario;
p) gestisce centralmente il sistema finanziario e contabile della Cancelleria di Stato;
q) assicura la pianificazione integrata delle attività e delle risorse all'interno della Cancelleria di Stato;
r) gestisce il Servizio Centrale per l'Acquisto di Materiale d'Ufficio e Stampa (SCMUS);
s) è competente a livello cantonale per l'acquisto centralizzato di materiale d'ufficio, articoli stampati, letteratura specializzata e prodotti di stampa, nonché per i servizi postali e di corriere;
t) gestisce l'amministrazione del Municipio e garantisce i servizi di cerimonieri;
u) assicura la pubblicazione e la supervisione del Bollettino ufficiale.
2. Il Servizio per la legislazione complementare, le questioni giurassiche e il bilinguismo adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, per quanto riguarda l'ambito della legislazione complementare.
1. L'Ufficio per la Comunicazione
a) garantisce l'informazione al pubblico riguardo alle decisioni e intenzioni del Consiglio di Stato e riguardo alle attività dell'amministrazione cantonale;
a1) consente lo scambio interattivo con la popolazione;
b) coordina l'attività di informazione e comunicazione dell'amministrazione cantonale;
c) coordina l'informazione e la comunicazione in caso di eventi straordinari;
d) è il punto di contatto per la relazione tra l'amministrazione cantonale e i media;
e) gestisce gli affari di politica mediatica del Consiglio di Stato;
e1) si occupa della promozione dei media e della promozione della competenza mediatica;
f) consiglia il Consiglio di Stato e l'amministrazione cantonale in questioni di pubbliche relazioni;
g) è a disposizione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale per la formazione nel campo della comunicazione;
h) consiglia gli organi del Gran Consiglio in materia di informazione al pubblico e pubbliche relazioni e può essere coinvolto per la diffusione delle informazioni;
i) garantisce, in collaborazione con i servizi amministrativi interessati, l'informazione trasversale del personale dell'amministrazione cantonale riguardo alle decisioni del Consiglio di Stato e alle attività dell'amministrazione cantonale;
k) gestisce il sito internet del Gran Consiglio;
l) è responsabile dei portali internet e intranet del cantone e del loro contenuto;
m) gestisce il sito internet e intranet della Cancelleria di Stato;
n) consiglia e supporta le direzioni e la Cancelleria di Stato riguardo alla progettazione, architettura delle informazioni e preparazione dei contenuti delle offerte web in conformità con il design corporativo cantonale e emette le necessarie istruzioni tecniche per l'amministrazione cantonale;
o) consiglia e supporta le direzioni riguardo all'implementazione delle linee guida per un'immagine uniforme del Cantone di Berna (Corporate Design) ed emette le necessarie istruzioni;
p) stabilisce all'interno della Cancelleria di Stato indicazioni vincolanti per un'immagine uniforme e ne controlla l'attuazione;
q) si occupa delle questioni relative ai rapporti esterni del cantone e coordina la rappresentanza degli interessi nei confronti della Confederazione, degli altri cantoni e delle istanze interregionali, dei paesi confinanti, dell'Unione Europea e dell'internazionale Berna.
1. I compiti dell'Archivio di Stato si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
1. L'Ufficio specializzato si impegna per la parità di opportunità tra donne e uomini, per la loro uguaglianza in tutti gli ambiti della vita e per l'eliminazione della discriminazione diretta e indiretta.
2. L'Ufficio specializzato ha in particolare i seguenti compiti
a) sviluppa misure e progetti per promuovere l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini nel Canton Berna;
b) promuove l'integrazione della prospettiva di uguaglianza in tutti i settori di politica dell'amministrazione e supporta le autorità competenti nella preparazione e attuazione di misure, progetti e atti pertinenti all'uguaglianza;
c) può verificare la compatibilità delle leggi e delle misure cantonali con l'articolo 8, commi 2 e 3 della Costituzione federale e l'articolo 10, commi 2 e 3 della Costituzione cantonale;
d) può esaminare la pratica cantonale di sovvenzioni e appalti per quanto riguarda la realizzazione dell'uguaglianza effettiva tra donne e uomini da parte di privati;
e) ...
f) può redigere o richiedere a terzi pareri su questioni di uguaglianza;
g) collabora con organizzazioni e istituzioni che si occupano di questioni di uguaglianza;
h) consiglia autorità, organizzazioni, aziende e privati su questioni di uguaglianza tra donne e uomini e propone loro raccomandazioni o suggerimenti di mediazione;
i) ...
k) offre formazioni e svolge attività di pubbliche relazioni.
3. È indipendente dal punto di vista professionale.
4. Gestisce la segreteria della Commissione specializzata per le questioni di uguaglianza e l'ufficio del network per l'uguaglianza "Réseau égalité Berne francophone".
1. L'ufficio specializzato
a. può, nell'ambito del suo incarico, richiedere la collaborazione di tutti gli uffici dell'amministrazione cantonale;
b. **\*** viene informato fin dall'inizio dalle Direzioni sugli affari del Consiglio di Stato pianificati che coinvolgono questioni di pari opportunità e può richiedere di partecipare ulteriormente alla preparazione;
c. partecipa autonomamente al procedimento interno all'amministrazione per la collaborazione su affari che riguardano l'uguaglianza tra donne e uomini;
d. può, su incarico del Consiglio di Stato, esaminare i documenti interni pertinenti in merito a questioni fondamentali riguardanti la posizione di donne e uomini all'interno dell'amministrazione cantonale;
e. può richiedere di essere inclusa in commissioni amministrative interne, extraparlamentari e universitarie o in gruppi di lavoro che si occupano di questioni che rientrano nel suo ambito di competenza.
2. Se l'ufficio specializzato viene chiamato da terzi nella sua funzione di ente di mediazione (Art. 15 comma 2 lett. h), può, con il consenso delle parti coinvolte
a. richiedere informazioni e documenti;
b. interrogare dipendenti e interessati;
c. effettuare sopralluoghi.
1. La Cancelleria di Stato dispone delle seguenti posizioni di quadro
a. due Vice Cancellieri di Stato,
b. ...
c. tre Capi sezione,
d. ...
d1. un Direttore o una Direttrice dell'Ufficio Amministrazione Digitale,
e. un Delegato o una Delegata per le relazioni esterne,
f. un Direttore o una Direttrice del Servizio di legislazione accompagnatoria, affari giurassiani e bilinguismo.
2. Per l'elezione del Cancelliere di Stato e la nomina dei Vice Cancellieri di Stato valgono i seguenti requisiti
a. una delle persone menzionate deve possedere una formazione giuridica completa;
b. una delle persone menzionate deve avere il francese come lingua madre.
3. Il regolamento interno indica le altre posizioni di quadro.
1. I seguenti atti normativi vengono modificati
1. Legge del 2 novembre 1993 sull'informazione della popolazione (Legge sull'informazione; LI) (13)
2. Regolamento del 26 ottobre 1994 sull'informazione della popolazione (Regolamento sull'informazione; RI) (14)
3. Regolamento del 24 giugno 1992 sull'Archivio di Stato del Cantone di Berna (15)
L'ordinanza del 25 aprile 1990 relativa all'Ufficio Cantonale per la Parità tra Donne e Uomini e alla Commissione Femminile Cantonale viene abrogata.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.