Oggetto e Scopo (KRGV)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questo regolamento stabilisce quali misure devono essere adottate per la classificazione e l'archiviazione dei documenti relativi agli affari del consiglio governativo, e regola l'accesso del pubblico ai documenti.
2. Essa garantisce, nel quadro della legislazione sull'informazione e la protezione dei dati, l'accesso del pubblico ai documenti relativi agli affari del consiglio governativo, la protezione delle informazioni non destinate al pubblico, in particolare dei dati personali, nonché la protezione del principio di collegialità.
3. L'affare del consiglio governativo comprende tutte le deliberazioni del consiglio governativo, i documenti che servono a motivare le proposte, e gli eventuali ulteriori documenti pertinenti all'affare.
1. Documenti relativi agli affari del Consiglio di Stato, che contengono informazioni meritevoli di protezione, devono essere assegnati, in base alla meritevolezza del loro contenuto, a una delle seguenti categorie di classificazione
a) «Segreto»,
b) «Confidenziale»,
c) «Interno».
2. Singoli documenti relativi a un affare del Consiglio di Stato devono essere classificati e contrassegnati in modo diverso se esiste un diverso bisogno di protezione.
1. Con il termine «Segreto» sono classificati specificamente i documenti relativi agli affari del Consiglio di Stato, dei quali solo un ristretto numero di persone può essere a conoscenza, poiché
a la conoscenza da parte di persone non autorizzate potrebbe compromettere gravemente il futuro processo decisionale del Consiglio di Stato,
b la conoscenza da parte di persone non autorizzate potrebbe compromettere gravemente la sicurezza pubblica o la sicurezza di persone singole,
c i documenti contengono informazioni rilevanti per il mercato azionario su imprese nelle quali il Cantone ha partecipazioni, oppure
d la conoscenza da parte di persone non autorizzate potrebbe causare in altro modo danni gravi.
2. Sono inoltre classificati come «Segreto» i documenti relativi agli affari del Consiglio di Stato che
a devono essere assegnati a questa categoria in base a obblighi di segretezza legali o contrattuali oppure
b si basano su documenti assegnati a una categoria di classificazione comparabile da autorità straniere, federali o cantonali e comunali.
1. Sono classificati come «Riservati» in particolare i documenti relativi agli affari del Consiglio di Governo,
a la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate comprometterebbe sostanzialmente il processo decisionale di un'autorità o l'attuazione mirata di misure amministrative specifiche,
b la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate comprometterebbe la sicurezza pubblica o la sicurezza di singoli individui,
c che contengono dati personali particolarmente degni di protezione secondo l'Articolo 3 KDSG,
d che contengono informazioni degne di protezione su relazioni familiari o finanziarie di individui,
e che contengono segreti commerciali, professionali o di fabbricazione oppure
f che riguardano procedimenti amministrativi e di ricorso.
2. Sono inoltre classificati come «Riservati» i documenti relativi agli affari del Consiglio di Governo che
a sono da assegnare a questa categoria in base a obblighi di riservatezza legali o contrattuali oppure
b si basano su documenti assegnati a una categoria di classificazione comparabile da parte di autorità straniere, federali, cantonali e comunali.
1. Con il termine «Interno» si classificano i documenti relativi agli affari del Consiglio di Governo, che non devono essere classificati né come «Segreti» né come «Riservati», ma il cui contenuto, a causa di interessi meritevoli di protezione, non è destinato né adatto alla pubblicazione.
2. I documenti destinati a motivare la richiesta al Consiglio di Governo e a formare le opinioni all'interno del Consiglio stesso sono, in linea di principio, almeno classificati come «Interno» e non sono resi pubblici. Tra questi, in particolare, figurano il foglio di accompagnamento approvato dal membro competente del governo, eventuali lettere di accompagnamento e tutti i documenti correlati.
3. Nella classificazione come «Interno», si devono rispettare i principi della legislazione sull'informazione e sulla protezione dei dati.
I documenti relativi alle operazioni del Consiglio di Governo, che non sono classificati o non sono più classificati dopo una classificazione a tempo determinato, sono pubblici.
Le Direzioni e la Cancelleria di Stato sono responsabili della classificazione e dell'etichettatura dei documenti relativi agli affari del Consiglio di Governo nei rispettivi settori. Presentano al Consiglio di Governo una proposta mediante opportuna etichettatura dei documenti.
Le Direzioni e la Cancelleria di Stato stabiliscono la competenza interna per la classificazione e garantiscono l'introduzione e l'istruzione delle persone con accesso ai documenti classificati relativi agli affari del Consiglio di Governo.
Se più Direzioni presentano congiuntamente una proposta, la Direzione capofila è responsabile della classificazione.
1. La classificazione dell'affare del Consiglio di Stato e dei suoi documenti associati avviene prima dell'inserimento all'ordine del giorno da parte della direzione o della cancelleria di Stato competente. I documenti non classificati non devono essere contrassegnati.
2. I documenti e gli affari del Consiglio di Stato classificati come «Segreto» devono essere consegnati come copie cartacee numerate, in buste chiuse e indirizzate personalmente, alle seguenti persone
a. ai membri del Consiglio di Stato,
b. al segretario di Stato o alla segretaria di Stato.
3. I documenti e gli affari del Consiglio di Stato classificati come «Riservato» devono essere consegnati elettronicamente nei sistemi informatici con corrispondenti misure di sicurezza informatica, alle seguenti persone
a. ai membri del Consiglio di Stato,
b. ai segretari generali e alle segretarie generali,
c. al segretario di Stato o alla segretaria di Stato,
d. ai vice-segretari di Stato o alle vice-segretarie di Stato,
e. al direttore o alla direttrice dell'ufficio per la comunicazione e
f. a tutti i collaboratori e collaboratrici autorizzati alla preparazione e al seguito della riunione del Consiglio di Stato dalle direzioni o dalla cancelleria di Stato.
3a. I documenti e gli affari del Consiglio di Stato classificati come «Riservato» ai sensi del paragrafo 3 possono essere consegnati sotto la denominazione «Riservato/Distribuzione Ristretta» solo alle seguenti persone
a. ai membri del Consiglio di Stato,
b. ai segretari generali e alle segretarie generali,
c. al segretario di Stato o alla segretaria di Stato,
d. al direttore o alla direttrice dell'ufficio per la comunicazione,
e. al direttore o alla direttrice del settore affari del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e
f. al direttore o alla direttrice del servizio centrale di traduzione.
4. La redazione, la divulgazione e l'accessibilità di documenti e affari del Consiglio di Stato classificati come «Segreto» o «Riservato» devono essere limitate al minimo indispensabile. I destinatari autorizzati decidono con discrezione ed a propria responsabilità sulla loro eventuale ulteriore diffusione.
5. I documenti e gli affari del Consiglio di Stato classificati come «Interno» possono essere trattati, trasmessi e conservati nel contesto della legislazione sulla protezione dei dati, nell'ambito necessario per la preparazione e il seguito degli affari del Consiglio di Stato. Le competenti autorità di cui all'articolo 7 stabiliscono la distribuzione e le autorizzazioni di accesso per le loro aree di responsabilità.
6. La cancelleria di Stato può stabilire ulteriori disposizioni di trattamento in istruzioni interne amministrative.
1. I documenti non classificati relativi agli affari del consiglio di governo sono resi pubblicamente accessibili su Internet dopo che è stata presa la decisione.
2. Su richiesta della direzione competente o della cancelleria di Stato, il consiglio di governo può disporre che una delibera del consiglio di governo classificata come «Riservata» o «Interna» e altri documenti correlati siano resi pubblicamente accessibili su Internet, qualora
a) la delibera del consiglio di governo sia di importanza fondamentale,
b) tutte le informazioni degne di protezione (in particolare i dati personali) possano essere rimosse dalla delibera con sforzo minimo e
c) il contenuto informativo essenziale della delibera rimanga intatto.
Se il contenuto di documenti non classificati è meritevole di protezione per un periodo di tempo determinato dopo l'adozione della decisione, è necessario prevedere un termine di blocco per la divulgazione.
1. Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 7 esaminano, prima di classificare documenti relativi ad affari del consiglio di governo contenenti dati personali, se la divulgazione su Internet possa rappresentare un rischio particolare per le persone interessate. Si deve astenere dalla divulgazione se una persona interessata rende precedentemente credibile un interesse privato o pubblico opposto e prevalente.
2. Le persone interessate possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli 13 e 20 seguenti del KDSG, in particolare il diritto di blocco, di accesso e di rettifica dei dati errati.
1. La Cancelleria dello Stato è responsabile della pubblicazione su Internet.
2. Le Direzioni sono responsabili della preparazione dei documenti relativi agli affari del Consiglio di Stato, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, per la pubblicazione su Internet. Esse forniscono i documenti alla Cancelleria dello Stato in formato elettronico.
1. L'accesso ai documenti classificati relativi agli affari del Consiglio di Governo è disciplinato dalle disposizioni sull'accesso alle informazioni (Art. 27 e seguenti IMG; Art. 11 commi 1 e 2 del Regolamento del 15.11.2023 sull'informazione e la promozione dei media [IMV]).
2. ...
3. Se viene concesso l'accesso ai documenti classificati relativi agli affari del Consiglio di Governo, l'autorità competente verifica se il documento debba essere declassificato.
1. La Cancelleria di Stato archivia i documenti relativi agli affari del Consiglio di Stato nei sistemi informatici appositamente designati. Fanno eccezione i documenti classificati come «Segreti», che vengono conservati in formato cartaceo.
2. Emette istruzioni sulle misure organizzative e tecniche necessarie per la protezione delle informazioni classificate. Tiene conto in particolare degli articoli 4 e seguenti del Regolamento sulla protezione dei dati del 22 ottobre 2008 (RPD)[[6]].
1. La Cancelleria di Stato conserva le delibere del Consiglio di Stato anche in formato cartaceo.
2. L'archiviazione degli atti del Consiglio di Stato è disciplinata dalla legislazione sull'archiviazione.
1. I seguenti decreti sono modificati
1. Ordinanza del 26 giugno 1996 sulla procedura di consultazione e sul procedimento del rapporto intermedio (VMV)
2. Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'organizzazione del consiglio di governo (Ordinanza organizzativa CG; OrV CG)
1. Il Regolamento del 16 dicembre 2009 sulla classificazione, pubblicazione e archiviazione delle decisioni del Consiglio di Governo e delle relazioni (Regolamento di Classificazione, KRBV) è abrogato (BSG 152.17).
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2013.