**Scopo** (EGGLG)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Questa legge intende promuovere l'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini nella vita lavorativa, in integrazione alla legge sulla parità.
1. L'Autorità regionale di conciliazione Bern-Mittelland è l'ente cantonale di conciliazione per i dipendenti del Cantone e dei comuni.
1. L'ufficio di conciliazione cantonale informa e consiglia le parti e promuove una composizione amichevole.
2. Informa il pubblico sulla sua attività e presenta una relazione annuale al Consiglio di Stato.
1. L'istanza di conciliazione deve essere presentata prima di intraprendere un ricorso o un'azione legale.
2. La presentazione di un'istanza di conciliazione interrompe il termine per proporre ricorso. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il termine ordinario per il ricorso ricomincia a decorrere con la notifica del verbale.
3. Per il resto, la procedura si conforma mutatis mutandis alle disposizioni della Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG)[3].
1. Salvo ove diversamente previsto dalla presente legge, per la tutela legale si applicano le disposizioni della legislazione sul personale, della legislazione comunale e del VRPG.
1. Dopo aver ricevuto una disposizione di risoluzione, la dipendente o il dipendente può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro durante la procedura di mediazione o di reclamo e richiedere un’indennità.
2. L'indennità viene stabilita tenendo conto di tutte le circostanze; essa non può superare l'importo di sei mensilità di salario.
1. Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 7 GlG[4], le organizzazioni possono ottenere, a proprio nome, una disposizione di accertamento per la presunta discriminazione.
1. La risoluzione di un rapporto di lavoro di diritto pubblico è nulla se avviene senza un motivo giustificato in seguito al ricorso all'autorità di conciliazione o a un reclamo su una discriminazione da parte della dipendente o del dipendente.
2. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alla risoluzione di un rapporto di lavoro che avviene a causa di un reclamo di un'organizzazione ai sensi dell'articolo 7 GlG.
1. La dipendente o il dipendente è protetto dalla risoluzione del rapporto di lavoro per tutta la durata di una procedura di conciliazione o di reclamo, nonché per i successivi sei mesi.
1. Il diritto di voto secondo l'articolo 22 si applica alla dipendente o al dipendente in modo analogo.
Il procedimento è gratuito. Fanno eccezione i casi di conduzione del processo con malafede.
1. Il Cantone e i comuni sostengono l'autorità di conciliazione nel suo compito.
2. Informano il pubblico in modo adeguato su questioni di parità tra donne e uomini e sulla tutela giuridica secondo la legge sulla parità[6].
1. Le seguenti autorità, uffici e i loro dipendenti sono esonerati dall'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'articolo 48 della legge d'introduzione dell'11 giugno 2009 al Codice di procedura civile, al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale minorile (EG ZSJ)
a) l'ufficio di conciliazione cantonale,
b) le persone di riferimento interne all'amministrazione, gli uffici di consulenza o le commissioni specialistiche nominati dal Consiglio di Stato,
c) gli uffici di consulenza nel diritto del pubblico impiego dei comuni.
1. I seguenti atti legislativi sono modificati
1. Legge del 7 luglio 1918 relativa al codice di procedura civile per il Canton Berna (CPC) (8)
2. Legge del 2 novembre 1992 sul diritto del pubblico impiego (Legge sul personale, LP) (9)
1. Il Regolamento d'esecuzione dell'11 settembre 1996 della Legge federale sulla parità dei sessi (REG PS) viene abrogato.
1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.