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152.072 EGGLGLILEGLEGPDULEGPDU CH-BE

**Scopo** (EGGLG)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Berna
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Indice delle disposizioni (16)

Art. 1 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (LEG PDU) Art. 2 Legge d'Introduzione alla Legge Federale sulla Parità dei Sessi (LEG GlG) Art. 3 Legge di Introduzione alla Legge Federale sulla Parità tra Donne e Uomini (EG GlG) - Compiti Art. 4 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Procedura Art. 21 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Amministrazione della giustizia Art. 22 Legge di introduzione alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Diritto di voto Art. 23 Legge di introduzione alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Mezzi di impugnazione da parte delle organizzazioni Art. 24 Legge d'introduzione alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) Art. 25 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità di trattamento fra donna e uomo (EG GlG) - 2. Durata Art. 26 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità fra donna e uomo (LI GlG) Art. 27 Legge di introduzione alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Spese processuali Art. 28 Legge d'Introduzione alla Legge Federale sulla Parità tra Uomo e Donna (EG GlG) Art. 29 Legge di attuazione alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) - Obbligo di notifica Art. 30 Legge d'introduzione alla legge federale sulla parità dei sessi (EG GlG) - Modifica di decreti Art. 31 Legge introduttiva alla legge federale sulla parità tra donna e uomo (EG GlG) Art. 32 Legge d'introduzione alla Legge federale sulla parità tra donna e uomo (LInt GlG)

Testo normativo (16 Articoli)

**Scopo**

1. Questa legge intende promuovere l'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini nella vita lavorativa, in integrazione alla legge sulla parità.

**Rapporti di lavoro di diritto pubblico** ...

1. L'Autorità regionale di conciliazione Bern-Mittelland è l'ente cantonale di conciliazione per i dipendenti del Cantone e dei comuni.

**Rapporti di lavoro di diritto pubblico** ...

1. L'ufficio di conciliazione cantonale informa e consiglia le parti e promuove una composizione amichevole.

2. Informa il pubblico sulla sua attività e presenta una relazione annuale al Consiglio di Stato.

**Rapporti di lavoro di diritto pubblico** ...

1. L'istanza di conciliazione deve essere presentata prima di intraprendere un ricorso o un'azione legale.

2. La presentazione di un'istanza di conciliazione interrompe il termine per proporre ricorso. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il termine ordinario per il ricorso ricomincia a decorrere con la notifica del verbale.

3. Per il resto, la procedura si conforma mutatis mutandis alle disposizioni della Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (VRPG)[3].

Tutela Giurisdizionale

1. Salvo ove diversamente previsto dalla presente legge, per la tutela legale si applicano le disposizioni della legislazione sul personale, della legislazione comunale e del VRPG.

Tutela giurisdizionale

1. Dopo aver ricevuto una disposizione di risoluzione, la dipendente o il dipendente può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro durante la procedura di mediazione o di reclamo e richiedere un’indennità.

2. L'indennità viene stabilita tenendo conto di tutte le circostanze; essa non può superare l'importo di sei mensilità di salario.

Tutela Giurisdizionale

1. Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 7 GlG[4], le organizzazioni possono ottenere, a proprio nome, una disposizione di accertamento per la presunta discriminazione.

Tutela Giurisdizionale

1. La risoluzione di un rapporto di lavoro di diritto pubblico è nulla se avviene senza un motivo giustificato in seguito al ricorso all'autorità di conciliazione o a un reclamo su una discriminazione da parte della dipendente o del dipendente.

2. Questa disposizione si applica mutatis mutandis alla risoluzione di un rapporto di lavoro che avviene a causa di un reclamo di un'organizzazione ai sensi dell'articolo 7 GlG.

Tutela Giurisdizionale

1. La dipendente o il dipendente è protetto dalla risoluzione del rapporto di lavoro per tutta la durata di una procedura di conciliazione o di reclamo, nonché per i successivi sei mesi.

Tutela Giurisdizionale

1. Il diritto di voto secondo l'articolo 22 si applica alla dipendente o al dipendente in modo analogo.

Tutela Giurisdizionale

Il procedimento è gratuito. Fanno eccezione i casi di conduzione del processo con malafede.

Promozione della parità effettiva tra donne e uomini nella vita lavorativa

1. Il Cantone e i comuni sostengono l'autorità di conciliazione nel suo compito.

2. Informano il pubblico in modo adeguato su questioni di parità tra donne e uomini e sulla tutela giuridica secondo la legge sulla parità[6].

Disposizioni di Esecuzione, Transitorie e Finali

1. Le seguenti autorità, uffici e i loro dipendenti sono esonerati dall'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'articolo 48 della legge d'introduzione dell'11 giugno 2009 al Codice di procedura civile, al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale minorile (EG ZSJ)

a) l'ufficio di conciliazione cantonale,

b) le persone di riferimento interne all'amministrazione, gli uffici di consulenza o le commissioni specialistiche nominati dal Consiglio di Stato,

c) gli uffici di consulenza nel diritto del pubblico impiego dei comuni.

Disposizioni di Esecuzione, Transitorie e Finali

1. I seguenti atti legislativi sono modificati

1. Legge del 7 luglio 1918 relativa al codice di procedura civile per il Canton Berna (CPC) (8)

2. Legge del 2 novembre 1992 sul diritto del pubblico impiego (Legge sul personale, LP) (9)

Disposizioni di esecuzione, transitorie e finali

1. Il Regolamento d'esecuzione dell'11 settembre 1996 della Legge federale sulla parità dei sessi (REG PS) viene abrogato.

Disposizioni di Esecuzione, Transitorie e Finali

1. Il consiglio di governo determina la data dell'entrata in vigore.

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